F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 3 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 05 Giugno 2012 1) RICORSO DEL SIG. GALLIANI ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MILAN/JUVENTUS DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 3 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 05 Giugno 2012 1) RICORSO DEL SIG. GALLIANI ADRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MILAN/JUVENTUS DEL 25.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012, ha inflitto la sanzione dell’ammonizione con diffida al signor Adriano Galliani. Tale decisione veniva assunta perché, al termine del primo tempo dell’incontro Milan/Juventus disputato il 25.2.2012, al rientro negli spogliatoi, rivolgeva ad alcuni tesserati della società avversaria espressioni provocatorie e irrispettose; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale. Avverso tale provvedimento il signor Adriano Galliani ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.2.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 20.3.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dal sig. Galliani Adriano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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