F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 3 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 05 Giugno 2012 2) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALCIATORE FLORO FLORES ANTONIO SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 3 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 05 Giugno 2012
2) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALCIATORE FLORO FLORES ANTONIO SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammonizione con diffida al calciatore Floro Flores Antonio. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Udinese/Napoli disputato il 18.3.2012, il Floro Flores Antonio adottava un comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per aver, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto a un Assistente esperessioni ingiuriose. Avverso tale provvedimento la società Udinese Calcio ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.3.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.3.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dall’Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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