F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 3 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 05 Giugno 2012 5) RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIAMOZZI RICCARDO SEGUITO GARA DI CAMPIONATO PRIMAVERA TIM VARESE/PADOVA DEL 24.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 27.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 3 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 05 Giugno 2012 5) RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIAMOZZI RICCARDO SEGUITO GARA DI CAMPIONATO PRIMAVERA TIM VARESE/PADOVA DEL 24.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 27.3.2012) Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 192 del 27.3.2012 , il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Fiamozzi Riccardo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro di gara Campionato Primavera TIM Trofeo Giacinto Facchetti - Varese/Padova del 24.3.2012 ,” al minuto 48 del secondo tempo, a gioco fermo, lo stesso Fiamozzi raccoglieva da terra il pallone e lo scagliava con le mani con forza contro un occupante la panchina del Padova che tuttavia si riparava con le mani e non subiva alcuna conseguenza “. Infrazione rilevata dall’arbitro nel relativo rapporto. Avverso tale provvedimento la A.S. Varese 1910 ., con atto del 27.3.2012 e con procedura ordinaria, proponeva ricorso innanzi a questa Corte di Giustizia Federale chiedendo “ di rimodulare l’entità della squalifica inflitta a Riccardo Fiamozzi per la gara Varese/Padova del 24.3.2012, nel rispetto del principio di giusta commisurazione della sanzione alla condotta posta in essere, tenuto conto che lo stesso ha già scontato 1 giornata di squalifica, ridurre da 3 a 1 gara effettiva il provvedimento emesso con il Com. Uff. n. 192 del 27.3.2012.. Ove non si ritenesse di accogliere tale conclusione, in subordine si chiede la riduzione da tre a due gare effettive “ Le ragioni poste a fondamento del ricorso sono tutte riconducibili alla ritenuta eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo con l’impugnata delibera a causa della condotta ascritta al Fiamozzi considerata sproporzionata dalla ricorrente A.S. Varese 1909. A tal fine il ricorrente richiama diverse pronunce di questa Corte di Giustizia Federale quali quelle pubblicate sul Com. Uff. n. 103 del 13.12.2011 e n. 75 del 31.10.2011 . Il ricorso è da accogliere per le motivazioni che seguono. A questa Corte alcun dubbio appare in ordine alla condotta disdicevole, così come descritta dall’arbitro, del calciatore del Varese Fiamozzi Riccardo consistita nel lanciare, al 48° del secondo tempo, con forza il pallone contro un calciatore della squadra avversaria seduto in panchina. Tuttavia, risulta altresì chiaro come il comportamento, peraltro privo di lesività nel confronti del destinatario del gesto, in base al criterio della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta debba essere sanzionato con la squalifica per 2 giornate di gara. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente riduzione a 2 giornate di squalifica della sanzione irrogata e restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fiamozzi Riccardo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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