F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 07 Giugno 2012 1. RICORSO DEL CALCIATORE COSA VINCENZO (TESSERATO F.C. TURRIS 1944) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TURRIS/CTL CAMPANIA DEL 1.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 07 Giugno 2012
1. RICORSO DEL CALCIATORE COSA VINCENZO (TESSERATO F.C. TURRIS 1944) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TURRIS/CTL CAMPANIA DEL 1.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012)
Con atto, spedito in data 4.4.2012, il signor Cosa Vincenzo, calciatore della società F.C. Tirris 1944, preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012) con la quale era stata irrogata al predetto calciatore la squalifica per cinque gare effettive, a seguito della gara F.C. Turris/CTL Campania dell’1.4.2012.. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 5.4.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il signor Cosa Vincenzo faceva pervenire atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento (schiaffo al volto) tenuto dal calciatore, Cosa Vincenzo, nei confronti di un calciatore avversario e del Direttore di Gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cosa Vincenzo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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