F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 07 Giugno 2012 2. RICORSO DELL’A.S.D. MARTINA FRANCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/LABOR GROTTAGLIE DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell’11.4.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 07 Giugno 2012 2. RICORSO DELL’A.S.D. MARTINA FRANCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/LABOR GROTTAGLIE DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell’11.4.2012) Con il ricorso indicato in epigrafe, la A.S.D. Martina Franca ha impugnato i provvedimenti con il quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica del campo di gioco per 4 gare effettive, da disputarsi in campo neutro a porte chiuse, e l’ammenda di € 2.500,00. Attraverso i motivi di gravame, proposti tempestivamente, la società reclamante chiedeva, in via principale, l’annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo e, in via subordinata, la riduzione delle stesse, sostenendo, in particolare, l’incongruenza del referto arbitrale rispetto ai fatti realmente accaduti senza, tuttavia, apportare alcun elemento a sostegno di detta prospettazione. Dette doglianze sono palesemente infondate e vanno disattese. Gli episodi contestati alla società ed ai propri sostenitori risultano provati dalla lettura del rapporto del direttore di gara a cui l’art. 35, comma 1.1, C.G.S., attribuisce fede probatoria privilegiata. A nulla rilevano, quindi, le doglianze della reclamante circa la contraddittorietà degli atti ufficiali, vizio non rilevato da questa Corte, che riportano con estrema linearità e coerenza i fatti per come si sono verificati. Conseguentemente la fidefacenza del rapporto arbitrale sopra richiamato non può, in alcun modo, essere scalfita. Pertanto, i fatti così come descritti e riportati nella motivazione adottata dal Giudice di prime cure, con indubbia chiarezza e precisione espositiva, presentano connotati di gravità tali da far ritenere congrue le sanzioni irrogate. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva reiterata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Martina Franca di Martina Franca (Taranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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