F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 07 Giugno 2012 3. RICORSO DEL SSDARL CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO L’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GIORNATA DI GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRINDISI/TURRIS DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 dell’11.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 07 Giugno 2012
3. RICORSO DEL SSDARL CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO L’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GIORNATA DI GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRINDISI/TURRIS DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126
dell’11.4.2012)
Con atto, spedito in data 11.4.2012, la società S.S.D. Calcio Città di Brindisi preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 126 dell’11.4.2012) con la quale, a seguito della gara Città di Brindisi/Turris, disputatasi in data 7.4.2012, erano state irrogate, a carico della predetta società, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 1.500,00 - squalifica del campo di giuoco per 1 gara, da disputarsi a porte chiuse. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 12.4.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società S.S.D. Calcio Città di Brindisi faceva pervenire, in data 13.4.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Città di Brindisi/Turris, disputatasi in data 7.4.2012. In ordine, poi, all’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata correttamente, in considerazione della gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della ricorrente nonché della esistenza della recidiva reiterata e specifica di cui ai CC.UU. nn. 108 e 111. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal SSDARL Calcio Città di Brindisi di Brindisi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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