F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 07 Giugno 2012 4. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARTINO RENZO, TESSERATO IN FAVORE DELL’U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE, SEGUITO GARA ROCCA DI CAPRILEONE/ORLANDINA DEL 14.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Barcellona P.G. – Com. Uff. n. 46 del 16.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 20 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 07 Giugno 2012
4. RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARTINO RENZO, TESSERATO IN FAVORE DELL’U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE, SEGUITO GARA ROCCA DI CAPRILEONE/ORLANDINA DEL 14.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Barcellona P.G. – Com. Uff. n. 46 del 16.2.2012)
Il Presidente Federale ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Barcellona P.G., con la quale è stata inflitta al calciatore Renzo Martino, tesserato in favore della società Roccia di Caprileone, la squalifica per 1 gara per reiterato comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, in occasione della gara del 14.2.2012 tra Rocca di Caprileone/Orlandina valida per il Campionato Joniores. Con il presente procedimento il Presidente Federale chiede che, in riforma dell’impugnata decisione, la Corte di Giustizia Federale voglia comminare altra e più grave sanzione disciplinare al calciatore di cui trattasi. Ciò in quanto si legge nel ricorso “ alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto del grave comportamento, altamente offensivo e irriguardoso posto in essere dal tesserato nei confronti dell’ufficiale di gara, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare all’evidenza inadeguata”. La C.G.F. ritiene che il ricorso meriti accoglimento. Il provvedimento del Giudice Sportivo, in questa sede fatto oggetto di gravame, è così motivato: Renzo Martino squalifica per una gara “ perché dopo essere stato sostituito, si allontanava dalla panchina e prendeva posto in tribuna assumendo comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro fino alla fine della gara”. Orbene, un’attenta lettura del referto arbitrale induce ad una riconsiderazione dei fatti sanzionati volta a cogliere l’effettiva portata degli stessi sotto il profilo sanzionatorio qui in rilievo. In tale ottica, è possibile osservare come il calciatore Renzo Martino non solo ha offeso il Direttore di gara dalla tribuna dove aveva preso posto dopo la sostituzione, ma rivolgeva all’indirizzo dello stesso anche frasi minacciose ed irriguardose che venivano reiterate dal calciatore anche in una fase successiva, ovvero dopo essere stato accompagnato negli spogliatoi da un dirigente della propria squadra..Tutte queste ulteriori circostanze, assenti nella motivazione del provvedimento impugnato, non sono state, in alcun modo, considerate dal giudice di prime cure, In relazione a tali fatti appare, pertanto, evidente che la sanzione come determinata dal Giudice Sportivo sia del tutto inadeguata, attesa la pluralità dei comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Renzo Martino. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal Presidente Federale, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Martino Renzo per 3 giornate effettive di gara, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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