. ALLEGATI COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°48 del 06/06/2012 Delibera del Giudice Sportivo, GARA: FEMMINILE CARPI – FOOTBALL WOMAN DEL 18/03/2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°48 del 06/06/2012 Delibera del Giudice Sportivo, GARA: FEMMINILE CARPI – FOOTBALL WOMAN DEL 18/03/2012 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 39 del 04/ 04/2012, ha letto gli atti inviati dalla Procura Federale al termine degli accertamenti di rispettiva competenza, nonché il reclamo proposto dalla Soc. Football Woman, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, ed ha rilevato quanto segue: La società reclamante contesta la regolarità dello svolgimento della gara di cui all’oggetto per aver la Soc. Femminile Carpi inserito in distinta la calciatrice Sig.ra Rabacchi Pamela che non era fisicamente presente all’atto dell’identificazione. Inoltre, la Soc. Femminile Carpi avrebbe fatto partecipare alla gara in questione la calciatrice Sig.ra Paoluzzi Monica senza che quest’ultima ne avesse titolo poiché già squalificata per due gare in occasione della gara United F 07 A.S.C.D. – Femminile Carpi disputatasi il 11 marzo 2012. Dagli accertamenti esperiti dalla Procura Federale è stato constatato che la calciatrice Sig.ra Paoluzzi Monica ha preso effettivamente parte alla gara in questione fino all’ 11° minuto del 2° tempo indossando la maglia n° 7 e dopo aver utilizzato il documento di riconoscimento della calciatrice Sig.ra Rabacchi Pamela all’atto dell’identificazione. Durante lo svolgimento della gara, una volta scopertasi l’irregolarità di cui al punto precedente, la calciatrice Sig.ra Paoluzzi Monica di sua iniziativa, ovvero consigliata in tal senso, si allontanava abbandonando conseguentemente l’impianto sportivo. In considerazione di quanto rilevato nei precedenti capoversi questo G.S. OSSERVA: Il reclamo proposto deve essere accolto visto che sussistono le condizioni necessarie all’applicabilità del dispositivo di cui all’art. 17 C.G.S., infatti alla gara di cui sopra non doveva prendere parte la calciatrice Sig.ra Paoluzzi Monica essendo ancora pendente a suo carico una squalifica per due gare comminatale in occasione della gara United F 07 A.S.C.D. – Femminile Carpi del 11/03/2012. Inoltre, la Sig.ra Paoluzzi ha partecipato a tale gara utilizzando il nome di una sua compagna di squadra (Sig.ra Rabacchi Pamela) ovvero utilizzando il documento di identità di quest’ultima. La vicenda in questione presenta caratteristiche di particolare gravità sotto diversi profili che incidono severamente sul grado di responsabilità della Soc. Femminile Carpi, della calciatrice Sig.ra Paoluzzi Monica, del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. Riccio Raffaele e dell’Allenatore Sig. Frontera Alfonso. L’ episodio in oggetto, infatti, viola le norme di comportamento, i doveri e gli obblighi generali che le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti ad osservare in forza di quanto previsto dall’art.1 del C.G.S.. Considerato che la Soc. Femminile Carpi e i rispettivi tesserati, hanno fattivamente collaborato nel corso della fase di istruttoria con il Collaboratore della Procura Federale, nonché del fatto che l’ evidenza di ammissibilità e la conferma dell’accaduto devono essere tenute in adeguata considerazione in fase sanzionatoria alla luce del dispositivo di cui all’art. 24 del C.G.S. . P.Q.M. Il Giudice Sportivo conseguentemente delibera di : 1) Accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Football Woman; 2) Infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla Soc. Femminile Carpi con il seguente punteggio: FEMMINILE CARPI – FOOTBALL WOMAN 0 – 3 3) Squalificare fino al 28/02/2013 il Sig. Riccio Raffaele - Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Femminile Carpi; 4) Squalificare fino al 31/12/2012 il Sig. Frontera Alfonso - Allenatore della Soc. Femminile Carpi; 5) Squalificare per 3 giornate la calciatrice Sig.ra Paoluzzi Monica; 6) Infliggere alla Soc. Femminile Carpi l’ammenda di €. 300,00; 7) non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Footbal Woman. Con nota separata trasmette gli atti al Presidente del C.R.A. - Emilia Romagna per i provvedimenti di propria competenza.
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