COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AVERSANA SAN DIEGO – GARA AVERSANA SAN DIEGO I OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 28.12.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AVERSANA SAN DIEGO – GARA AVERSANA SAN DIEGO
I OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 28.12.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T, letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione.
Invero, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, gli atti ufficiali
della società – tra i quali devono essere, senza alcun dubbio, ricompresi i reclami agli Organi di
Giustizia Sportiva – devono essere redatti su carta intestata o devono recare, in calce, il timbro
sociale. Nel caso di specie, il reclamo proposto è stato redatto su carta non intestata e non è dato
rilevare, in calce all'atto, né la firma del presidente, né il timbro ufficiale della società. Tale
irregolarità procedurale non può essere sanata, a norma dell'art. 33, commi 5 e 6, del Codice di
Giustizia Sportiva, comportando la necessitata declaratoria di inammissibilità del reclamo, con
preclusione al suo esame nel merito. Deve aggiungersi, ad abundantiam, che, anche sotto il profilo
della motivazione, il reclamo medesimo non enuncia alcun elemento idoneo alla modifica della
decisione del Giudice di prime cure. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Aversana San Diego; dispone
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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