COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AVERSANA SAN DIEGO – GARA AVERSANA SAN DIEGO I OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 28.12.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AVERSANA SAN DIEGO – GARA AVERSANA SAN DIEGO I OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 28.12.2011 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, gli atti ufficiali della società – tra i quali devono essere, senza alcun dubbio, ricompresi i reclami agli Organi di Giustizia Sportiva – devono essere redatti su carta intestata o devono recare, in calce, il timbro sociale. Nel caso di specie, il reclamo proposto è stato redatto su carta non intestata e non è dato rilevare, in calce all'atto, né la firma del presidente, né il timbro ufficiale della società. Tale irregolarità procedurale non può essere sanata, a norma dell'art. 33, commi 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, comportando la necessitata declaratoria di inammissibilità del reclamo, con preclusione al suo esame nel merito. Deve aggiungersi, ad abundantiam, che, anche sotto il profilo della motivazione, il reclamo medesimo non enuncia alcun elemento idoneo alla modifica della decisione del Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Aversana San Diego; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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