COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 156. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PAGLIA SANDRO – GARA CAGGIANESE I M.C. REAL COLLIANO 2009 DEL 15.01.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
156. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PAGLIA SANDRO – GARA CAGGIANESE I M.C. REAL
COLLIANO 2009 DEL 15.01.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentito il reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di
audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di
impugnazione. Il reclamante si duole della sanzione inflittagli dal G.S.T., in quanto, a suo dire, si è
reso responsabile solo in misura parziale del comportamento addebitatogli dal direttore di gara. Sul
punto, questa C.D.T. deve osservare che, per costante giurisprudenza in ambito calcistico, i referti
arbitrali e le eventuali dichiarazioni suppletive dei medesimi direttori di gara configurano fonte
privilegiata di prova. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, stigmatizzato
doverosamente il comportamento del reclamante, questa C.D.T. giudica che essa debba essere
ridotta al 31.12.2015. P.O.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la sanzione a suo carico al 31.12.2015; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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