COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 158. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL APICE – GARA REAL APICE / FOIANO DEL 12.05.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 158. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL APICE – GARA REAL APICE / FOIANO DEL 12.05.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo proposto, dalla società Real Apice, avverso la delibera del G.S.T., pubblicata sul C.U. n. 111 del 17.05.2012 del C.R. Campania, in via preliminare ne rileva l’ inammissibilità, in ragione della proposizione del reclamo stesso, in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gare. Invero, esso è stato proposto, a mezzo raccomandata postale, in data 21.05.2012, non rispettando, quindi, il termine prescritto dal C.U. n. 110/A, del 6.02.2012, della F.l.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.02.2012 del C.R. Campania (deposito entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che il reclamante intenda impugnare). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Real Apice.
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