COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 161. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING VIBO – GARA SPORTING VIBO I ATLETICO PISCIOTTA DEL 25.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
161. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING VIBO – GARA SPORTING VIBO I ATLETICO
PISCIOTTA DEL 25.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma
della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. della Delegazione Provinciale
di Salerno, n. 42 del 3.05.2012, alla pagina 1550), con la quale era stata inflitta alla società
medesima la punizione sportiva della perdita della gara, per presunta posizione irregolare, agli effetti
del tesseramento, del calciatore Maiorano Raffaele (nato il 19.02.1983). Tanto premesso, questa
C.D.T. accoglie il ricorso presentato dalla società Sporting Vibo, in riforma della decisione del
Giudice Sportivo Territoriale della nominata Delegazione Provinciale, che aveva accolto il reclamo
proposto dalla società Atletico Pisciotta, per presunta posizione irregolare, agli effetti del
tesseramento, del nominato calciatore. Deve, invero, rilevarsi che, come dalla comunicazione
dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania (con la quale è stata rettificata e precisata l’erronea
nota, dal medesimo Ufficio trasmessa al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale
di Salerno), il calciatore Maiorano Raffaele risulta regolarmente tesserato, a favore della società
Sporting Vibo, dal 15.09.2011, ovvero da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in
esame; pertanto, la partecipazione, alla gara in epigrafe, del calciatore Maiorano Raffaele, è da
considerare regolare, agli effetti del tesseramento, come innanzi specificato. P.O.M.
DELIBERA
in riforma della decisione del medesimo G.S.T., di revocare la punizione sportiva della
perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della società Sporting Vibo; di omologare
il risultato di (4-1 a favore della società Sporting Vibo); nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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