COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE N. 84. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAURO MURO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO MOLLO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO MAGNA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LUCIANO DI NAPOLI (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. NICOLA VOLPE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI: ART. 4. COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE N. 84. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAURO MURO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO MOLLO (CALCIATORE TESSERATO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO MAGNA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LUCIANO DI NAPOLI (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. NICOLA VOLPE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI: ART. 4. COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 18 maggio 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale Vicario, Avv. Alessandro Avagliano, in data 2 maggio 2012, prot. 7758/1004, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 4 giugno 2012 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale ha, preliminarmente, preso atto dell’istanza prodotta dalla società Agropoli, con richiesta di "sospensione del procedimento", motivata dall’impugnazione, formalizzata dalla società medesima, all’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, avverso la delibera della C.D.T. del C.R. Campania (delibera pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012). La C.D.T., preso atto del parere negativo della Procura Federale, in ordine alla richiesta di sospensione presentata dalla società Agropoli, ha giudicato, al fine di consentire la comparizione dei deferiti, di rinviare la trattazione del deferimento in esame alla riunione del 25 giugno 2012, alle ore 15,30, rimettendo gli atti alla Segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale per gli avvisi di notifica e per le riconvocazioni delle parti. P.Q.M. DISPONE il rinvio alla seduta del 25.06.2012, alle ore 15.30, rimettendo gli atti alla Segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale, per gli avvisi di notifica e le riconvocazioni delle parti.
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