• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
N. 84. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAURO MURO (CALCIATORE
TESSERATO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO MOLLO (CALCIATORE TESSERATO
DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO MAGNA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ
AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A
CARICO DEL SIG. LUCIANO DI NAPOLI (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1,
COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG.
NICOLA VOLPE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA
8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI: ART. 4.
COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
N. 84. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAURO MURO (CALCIATORE
TESSERATO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO MOLLO (CALCIATORE TESSERATO
DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO MAGNA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ
AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A
CARICO DEL SIG. LUCIANO DI NAPOLI (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1,
COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG.
NICOLA VOLPE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA
8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI: ART. 4.
COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 18 maggio 2012, che ha fatto seguito all'atto di
deferimento del Sostituto Procuratore Federale Vicario, Avv. Alessandro Avagliano, in data 2
maggio 2012, prot. 7758/1004, a carico dei tesserati, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa
indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 4 giugno 2012 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del
Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il
rappresentante della Procura Federale ha, preliminarmente, preso atto dell’istanza prodotta dalla
società Agropoli, con richiesta di "sospensione del procedimento", motivata dall’impugnazione,
formalizzata dalla società medesima, all’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, avverso la
delibera della C.D.T. del C.R. Campania (delibera pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012). La
C.D.T., preso atto del parere negativo della Procura Federale, in ordine alla richiesta di sospensione
presentata dalla società Agropoli, ha giudicato, al fine di consentire la comparizione dei deferiti, di
rinviare la trattazione del deferimento in esame alla riunione del 25 giugno 2012, alle ore 15,30,
rimettendo gli atti alla Segreteria della Commissione Disciplinare Territoriale per gli avvisi di notifica
e per le riconvocazioni delle parti. P.Q.M.
DISPONE
il rinvio alla seduta del 25.06.2012, alle ore 15.30, rimettendo gli atti alla Segreteria della
Commissione Disciplinare Territoriale, per gli avvisi di notifica e le riconvocazioni delle parti.
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Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
N. 84. DEF. TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL
CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. MAURO MURO (CALCIATORE
TESSERATO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO MOLLO (CALCIATORE TESSERATO
DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO MAGNA (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ
AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A
CARICO DEL SIG. LUCIANO DI NAPOLI (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1,
COMMA 1, E 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG.
NICOLA VOLPE (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ AGROPOLI): ART. 1, COMMA 1, E 22, COMMA
8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ AGROPOLI: ART. 4.
COMMA 2, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA"