COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA ACCIAROLI CALCIO / VIRTUS SARNO F.C. 2005 DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 117 del 31 07 Giugno 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS SARNO F.C. 2005 – GARA ACCIAROLI CALCIO / VIRTUS SARNO F.C. 2005 DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Questa C.D.T., invero, giudica che la sanzione, inflitta dal G.S.T. a carico del dirigente della società Virtus Sarno, sig. Angelicchio Vito, sia stata commisurata per eccesso e debba, conseguenzialmente, essere ridimensionata, al fine della sua equa corrispondenza all’effettiva entità dell’infrazione impugnata. Al riguardo, questa C.D.T. giudica che l’inibizione in argomento debba essere ridotta all’8.06.2012. P.O.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Virtus Sarno F.C. 2005, riducendo all’8.06.2012 la sanzione dell’inibizione a carico del sig. Angelicchio Vito; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it