COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SOCIETA’ VIGOR CISTERNA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. CAPITANI DOMENICO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DELLA SOCIETA'
VIGOR CISTERNA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. CAPITANI DOMENICO
Con nota del 20 aprile 2012 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare
territoriale la società Vigor Cisterna per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2
CGS per le violazioni ascritte al suo presidente ed il Sig. capitani Domenico, presidente nella
stagione 2009-2010, per la violazione degli articoli 1 comma 1 CGS, 8 commi 6 e 8 CGS, in
relazione all'articolo 94 comma 1 lettera (a NOIF. A sostegno del deferimento l'organo requirente
rilevava come il Collegio Arbitrale con decisione pubblicata sul C.U. N. 2 del 17.12.2011 aveva
condannato la societa' Vigor Cisterna a corrispondere all'allenatore della squadra Juniores Sig.
Cencia Fabrizio la somma di euro 2305,00 quale saldo delle spettanze per la stagione sportiva
2009-2010 oltre interessi valutati equitativa mente in euro 5,00 ed aveva, nel contempo, trasmesso
gli atti alla Procura Federale in quanto era emerso che le parti avevano sottoscritto un accordo
economico non conforme si parametri previsti per la categoria Juniores. La decisione era divenuta
inappellabile e, dai documenti, emergeva che le parti avevano sottoscritto un accordo economico
per euro 7.000, eccedente quindi il massimale previsto in euro 3000. Individuati i responsabili nel
presidente della societa' e nell'allenatore, per questi procedeva al deferimento innanzi alla
Commissione Disciplinare del settore tecnico, mentre procedeva al deferimento del presidente e
della società innanzi alla competente Commissione Disciplinare territoriale.
La Commissione fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando termine ai
deferiti per l'invio di memorie difensive.
Faceva pervenire memoria difensiva la società deferita con la quale, non negando gli addebiti, li
giustifica con l'inesperienza della compagine sociale, ignara delle norme relative ai massimali per i
premi degli allenatori dilettanti e con la circostanza che il tecnico in parola svolgeva in realtà le
mansioni di allenatore sia per la squadra Juniores che per quella Allievi Regionali nonché l'attività
di coordinatore delle squadre del settore giovanile della società
Alla riunione partecipava il rappresentante dei deferiti che ribadiva integralmente il contenuto delle
note difensive e chiedeva il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale insisteva
invece per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva l'irrogazione della sanzione
della inibizione per anni due a carico del Capitani della penalizzazione di due punti in classifica e
dell'ammenda di euro 5000 a carico della società.
Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai deferiti siano stati provati tramite i documenti prodotti. Il
contratto allegato agli atti e' chiaramente difforme da quello tipo adottato per gli allenatori dilettanti
e reca un corrispettivo ben superiore a quello massimo previsto per la categoria. Per tale
violazione il comma 8 dell'articolo 8 del CGS prevede una sanzione edittale minima da cui la
Commissione non puo' discostarsi e che ritiene possa essere applicata nel minimo proprio in
ragione della categoria e delle giustificazione adottate.
Tutto cio' premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabilità delle violazioni rispettivamente ascritte e per l'effetto di
comminare alla Società Vigor Cisterna la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel
campionato Juniores della stagione 2012-2013 e l'ammenda di euro 5000 ed al Sig. Capitani
Domenico la inibizione per anni due.
Le sanzioni comminate decorrono primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la
segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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