COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRE ANGELA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE RICCI FLAVIO FINO AL 30.9.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 72 DEL 27.4.2012 (Gara: VIS ARTENA – TORRE ANGELA del 24.4.2012 – Campionato G.mi Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRE ANGELA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE E DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE RICCI FLAVIO FINO AL 30.9.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 72 DEL 27.4.2012 (Gara: VIS ARTENA – TORRE ANGELA del 24.4.2012 – Campionato G.mi Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: nel reclamo avanzato la Società TORRE ANGELA assume l’involontarietà del gesto del calciatore RICCI, il quale avrebbe colpito involontariamente l’arbitro con la fascia di capitano ed altresì la scarsa attendibilità riguardo all’identificazione di propri sostenitori. La ricorrente conclude chiedendo una sostanziale riduzione sia della squalifica inflitta al RICCI che della sanzione pecuniaria comminata alla Società. Tale posizione è stata ribadita e puntualizzata in sede di audizione della stessa Società. Dall’esame degli atti di gara, è emersa, di contro, la piena volontarietà del lancio della fascia di capitano contro l’arbitro a carico del RICCI, nonché la chiara individuazione dei tifosi e tesserati della Società TORRE ANGELA che a fine gara offendevano l’arbitro e tentavano di colpirlo con sputi. Il citato calciatore, poi, a fine gara, insultava e spintonava l’arbitro stesso. Ciò stante, riguardo al lancio della fascia di capitano, si deve osservare che trattasi di oggetto di assai scarsa consistenza atta a causare danni, tant’è che il direttore di gara ha subito esiti di limitata rilevanza (lieve dolore ed irritazione ad un occhio). Tanto premesso, considerato senza dubbio il carattere soprattutto spregiativo del gesto, la squalifica va ridimensionata in relazione al mezzo usato per danneggiare, come sopra specificato. Per i motivi sopra esposti, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società TORRE ANGELA e di ridurre, quindi, la squalifica del calciatore RICCI FLAVIO al 31.1.2013. Rimane confermata l’ammenda di € 200 a carico della Società. La tassa reclamo va restituita.
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