COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELL SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E L’AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA STESSA, L’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE TOZZI MARCO E FINO AL 4.5.2012 A CARICO DEL MASSAGGIATORE GENTILINI ROBERTO E LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2016 A CARICO DEL CALCIATORE DRAMISSINO FABIO NONCHE’ LA SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CUPELLINI ANDREA E ZAHARIUC LIVIU ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N. 214 DEL 28.4.2012 (Gara: COLONNA – COLLE DI FUORI del 24.4.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/LND del 07/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELL SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E L’AMMENDA DI € 1.000 A CARICO DELLA STESSA, L’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE TOZZI MARCO E FINO AL 4.5.2012 A CARICO DEL MASSAGGIATORE GENTILINI ROBERTO E LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2016 A CARICO DEL CALCIATORE DRAMISSINO FABIO NONCHE’ LA SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI CUPELLINI ANDREA E ZAHARIUC LIVIU ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N. 214 DEL 28.4.2012 (Gara: COLONNA – COLLE DI FUORI del 24.4.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l’arbitro avrebbe errato nel sospendere la gara, in quanto non sussisteva alcun valido motivo per giustificare tale provvedimento. La reclamante contesta inoltre l’ammenda comminata alla Società dal momento che i suoi dirigenti si erano adoperati per calmare gli animi; l’interessata contesta altresì le sanzioni inflitte ai propri tesserati, dal momento che alcun comportamento minaccioso, aggressivo o violento è stato posto in essere nei confronti dell’arbitro, che era stato oggetto soltanto di proteste verbali. Si è quindi chiesta la ripetizione della gara, nonché la riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive e sproporzionate rispetto all’entità dei fatti. Si premette innanzitutto che, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., non è impugnabile la sanzione comminata al massaggiatore GENTILINI, in quanto inferiore ad un mese. Ascoltato in sede di supplemento di referto, l’arbitro ha riferito che al 48mo del secondo tempo, quando mancava ancora un minuto di recupero al termine della gara, dopo aver annullato per fuorigioco una rete del COLONNA, tutti i giocatori della squadra lo avevano circondato protestando vibratamente e, in particolare, il calciatore CUCCURULLU gli aveva anche rivolto espressioni offensive, talchè gli era stata notificata l’espulsione. All’esibizione del cartellino rosso, la protesta collettiva aveva assunto un tono ancor più minaccioso e dalla panchina erano entrati in campo sia l’allenatore SALDICCO che il dirigente TOZZI, nonché tutti i giocatori di riserva, i quali dopo averlo raggiunto, insieme agli altri compagni lo avevano circondato “pressandolo” e rivolgendogli pesanti minacce e insulti. Egli aveva cercato di svincolarsi, ma prima di riuscire a liberarsi dalla stretta dei giocatori, che gli stavano intorno, era stato colpito da calciatori non identificati, dapprima con un forte calcio dietro al ginocchio sinistro e, subito dopo, con altri due violenti calci al polpaccio della gamba destra, che gli avevano provocato forte dolore. A quel punto, stante la menomazione fisica per i calci ricevuti e preoccupato per la sua incolumità, a causa dell’atteggiamento minaccioso di tutti i giocatori del COLONNA, che nel frattempo lo avevano sospinto con forza verso la rete di recinzione del campo, si era visto costretto a sospendere l’incontro, emettendo il triplice fischio. Mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, il dirigente TOZZI gli aveva sbarrato la strada, rinnovando le proteste e, proprio in quel momento, era sopraggiunto il calciatore DRAMISSINO Fabio, il quale dopo averlo insultato ripetutamente, lo aveva colpito con un violento pugno al volto, all'altezza del labbro superiore, provocandogli fuoriuscita di sangue. Durante il tragitto verso gli spogliatoi, tutti i tesserati della Soc. Colonna avevano continuato ad insultarlo e minacciarlo e successivamente, mentre stava chiudendo la porta, i calciatori Cupellini Andrea e Zahariuc Liviu erano riusciti ad entrare all'interno del suo spogliatoio, rinnovando le minacce e venendo poi allontanati da un Dirigente. Il Direttore di gara ha inoltre precisato di non aver chiamato la Forza Pubblica, assente peraltro durante la gara, in quanto nel frattempo la situazione si era calmata. L'Arbitro ha infine dichiarato di non essersi recato al Pronto Soccorso, in quanto la fuoriuscita di sangue da sotto il labbro era cessata. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve quindi ritenersi, innanzitutto, pienamente giustificata la decisione di sospendere l'incontro, causata non solo dai violenti calci ricevuti sulle gambe, che avevano menomato la sua efficienza fisica, ma anche dal fondato timore per la sua incolumità; timore determinato dal comportamento minaccioso e aggressivo di tutti i giocatori e dirigenti della Soc. Colonna. E a tal riguardo, si precisa ancora una volta, che la valutazione delle proprie condizioni psico-fisiche - ai fini della sospensione della gara - spetta, in via discrezionale, esclusivamente all'Arbitro. Di conseguenza, deve considerarsi del tutto corretto il provvedimento disciplinare di perdita della gara a carico della Soc. Colonna, dal momento che la sospensione dell'incontro è stata appunto causata dai gesti violenti e dal comportamento minaccioso e aggressivo posto in essere dai giocatori della stessa Società. Per quanto concerne i tesserati del Colonna, si ritengono del tutto congrue e adeguate, rispetto ai comportamenti posti in essere da ciascuno di essi, le sanzioni inflitte al Dirigente Tozzi, al calciatore Dramissino, responsabile di un gravissimo gesto di violenza nei confronti dell'Arbitro, nonché ai calciatori Cupellini e Zahariuc. Per quanto concerne invece la sanzione pecuniaria comminata alla Soc. Colonna, questa Commissione ritiene che, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun tesserato, che è stato puntualmente sanzionato alla stessa Società possa soltanto imputarsi il fatto che i suoi dirigenti non si siano adoperati per assistere e proteggere adeguatamente l'Arbitro, in occasione degli eventi che lo hanno coinvolto. Così delimitata la responsabilità della Società, la sanzione pecuniaria andrà quindi rivisitata e ridotta, come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al massaggiatore GENTILINI ROBERTO; di respingere il reclamo relativo al dirigente TOZZI MARCO, ed ai calciatori DRAMISSINO FABIO, CUPELLINI ANDREA e ZAHARIUC LIVIU; di accogliere il reclamo relativo alla sanzione pecuniaria e, per l'effetto, riduce l'ammenda a carico della SOC. COLONNA da € 1.000,00 a € 500,00. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it