COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 07/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 79 – Deferimento della Procura Federale a carico di Vinai Angelo Presidente dell’ASD Baia Alassio 1921 Cisano e della società Baia Alassio 1921 Cisano (nota 615pf/11-12/MS/reg del 2.5.2012).
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 07/06/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 79 – Deferimento della Procura Federale a carico di Vinai Angelo Presidente dell’ASD Baia Alassio 1921 Cisano e della società Baia Alassio 1921 Cisano (nota 615pf/11-12/MS/reg del 2.5.2012).
Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Vinai Angelo, presidente della società Baia Alassio 1921 Cisano per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 18 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.
All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive.
Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni:
nai Angelo – presidente della società Baia Alassio 1921 Cisano: inibizione temporanea per mesi uno;
ASD Baia Alassio 1921 Cisano: ammenda di € 150,00
Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Vinai Angelo la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società ASD Baia Alassio 1921 Cisano al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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