COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 07/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 82 – Deferimento della Procura Federale a carico di Micheloni Maurizio Presidente dell’ASD FC Casano e della società ASD FC Casano (nota 618pf/11-12/MS/reg del 2.5.2012).
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 07/06/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 82 – Deferimento della Procura Federale a carico di Micheloni Maurizio Presidente dell’ASD FC Casano e della società ASD FC Casano (nota 618pf/11-12/MS/reg del 2.5.2012).
Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Micheloni Maurizio, presidente della società ASD FC Casano per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 27 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.
All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive.
Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni:
Micheloni Maurizio – presidente della società FC Casano: inibizione temporanea per mesi uno;
ASD FC Casano: ammenda di € 150,00
Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Micheloni Maurizio la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società ASD FC Casano al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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