COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 07/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 84 – Deferimento della Procura Federale a carico di Todaro Vincenzo Presidente dell’US Don Bosco Vallecrosia e della società US Don Bosco Vallecrosia (nota 620pf/11-12/MS/reg del 2.5.2012).
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 07/06/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 84 – Deferimento della Procura Federale a carico di Todaro Vincenzo Presidente dell’US Don Bosco Vallecrosia e della società US Don Bosco Vallecrosia (nota 620pf/11-12/MS/reg del 2.5.2012).
Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Todaro Vincenzo, presidente della società US Don Bosco Vallecrosia per violazione dell’art. 1 CGS, in relazione all’art. 49 lett. c delle NOIF e all’art. 24 comma 2 punto c del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver adempiuto al versamento delle somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari entro il termine ordinatorio del 18 luglio 2011. Ha inoltre deferito la società medesima per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.
All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive.
Ha rappresentato la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini, il quale ha concluso per l’affermazione della colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni:
Todaro Vincenzo – presidente della società US Don Bosco Vallecrosia: inibizione temporanea per mesi uno;
US Don Bosco Vallecrosia: ammenda di € 150,00
Risultando gli addebiti provati “per tabulas” dalla documentazione allegata, la Commissione Disciplinare accoglie il deferimento, e infligge al signor Todaro Vincenzo la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici e condanna la società US Don Bosco Vallecrosia al pagamento dell’ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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