COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 07/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MUCCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2014 APPLICATA AL CALCIATORE FIORI FRANCO SEGUITO GARA PLAY-OFF MUCCIA/SERRALTA DEL 19.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 174 del 22.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 07/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MUCCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2014 APPLICATA AL CALCIATORE FIORI FRANCO SEGUITO GARA PLAY-OFF MUCCIA/SERRALTA DEL 19.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 174 del 22.5.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore FIORI FRANCO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2014 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Muccia, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo pertanto, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante il Fiori, calciatore esemplare dal punto di vista sportivo e disciplinare: - mai strattonò l’arbitro né, tantomeno, cercò di aggredirlo, minacciandolo ed insultandolo, essendosi limitato, al fine di attirarne l’attenzione, a tirarlo per la maglietta, ma senza fare forza e senza avergli potuto provocato dolore, neppure momentaneo; - dopo l’episodio, confidava ai compagni il proprio pentimento, chiedendo loro scusa per l’espulsione. La società lamentava, altresì, l’eccessiva entità della sanzione, applicata dal Giudice Sportivo, rispetto a precedenti provvedimenti con cui sono state punite fattispecie similari. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Fiori, alla notifica del provvedimento di espulsione, cominciò a protestare ad alta voce nei suoi confronti e poi, quando gli diede le spalle, lo prese per la maglietta tirandogliela e, afferratolo ai fianchi, lo sollevò da terra, provocandogli dei lividi sul braccio e degli arrossamenti sui fianchi. Lo stesso calciatore, bloccato da alcuni suoi compagni di squadra, lo minacciò mostrandogli il pugno con il braccio teso verso di lui, facendo il gesto come se volesse colpirlo, rimanendo tuttavia ad una distanza di circa due metri e mezzo. Venne quindi accompagnato negli spogliatoi, mentre continuava ad insultarlo. A fine gara, unitamente ad alcuni sostenitori lo attese nel parcheggio, minacciandolo nuovamente. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, che, come noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, risulta provata la responsabilità del calciatore Fiori in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara; • ritenuto che la complessiva condotta tenuta dal tesserato sanzionato nei confronti dell’arbitro sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave; • ritenuto, tuttavia, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, pur a fronte del permanere della responsabilità del calciatore per come accertata, tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Muccia e, per l’effetto, riduce al 30 giugno 2013 la sanzione della squalifica del calciatore Fiori Franco. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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