COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 07/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: – SQUALIFICA FINO AL 23 DICEMBRE 2012 INFLITTA AI CALCIATORI EL MAROUANI ACHRAF, LELLI MARIO E VERDECCHIA VINCENZO; – SQUALIFICA FINO AL 23 APRILE 2013 INFLITTA AL CALCIATORE ZAHRAOUI ABDELMAJID; – SQUALIFICA FINO AL 23 MARZO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE ILLUMINATI VITTORIO; – SQUALIFICA FINO AL 23 NOVEMBRE 2014 INFLITTA AI CALCIATORI NASSEK KARIM E AMADIO PAOLO; SEGUITO GARA ELPIDIENSE CASCINARE/CUPRENSE DEL 20.5.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “L” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 91 del 23.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 07/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CUPRENSE 1933 AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: - SQUALIFICA FINO AL 23 DICEMBRE 2012 INFLITTA AI CALCIATORI EL MAROUANI ACHRAF, LELLI MARIO E VERDECCHIA VINCENZO; - SQUALIFICA FINO AL 23 APRILE 2013 INFLITTA AL CALCIATORE ZAHRAOUI ABDELMAJID; - SQUALIFICA FINO AL 23 MARZO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE ILLUMINATI VITTORIO; - SQUALIFICA FINO AL 23 NOVEMBRE 2014 INFLITTA AI CALCIATORI NASSEK KARIM E AMADIO PAOLO; SEGUITO GARA ELPIDIENSE CASCINARE/CUPRENSE DEL 20.5.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GIRONE “L” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 91 del 23.5.2012) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. nr. 91, applicava le sanzioni indicate in epigrafe in relazione al comportamento specificamente ascritto ai calciatori, asseritamente tesserati per la reclamante, in occasione della gara emarginata. Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Cuprense 1933, deducendo la non veridicità del referto arbitrale, lamentando l’eccessività e la sproporzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati e chiedendo pertanto, anche avanti questa Commissione, in via principale, la revoca della squalifica applicata ai calciatori El Morouani Achraf, Lelli Mario e Verdecchia Vincenzo e la riduzione, in applicazione dell’art. 19, comma 4, del Cgs, delle squalifiche applicate agli altri calciatori; in via subordinata, la riduzione delle squalifiche, nella misura indicata, per tutti i tesserati sanzionati; in ulteriore subordine, la riduzione delle sanzioni impugnate, rimettendosi alle determinazioni di giustizia. A dire della reclamante: - la gara si sarebbe disputata in un clima difficile per il comportamento offensivo e minacciosi dei sostenitori locali nei confronti dell’arbitro e dei propri calciatori, con, addirittura, un’invasione di campo; - Amadio Paolo, in panchina perché sostituito, al fischio finale corse verso l’arbitro insultandolo, venendo bloccato dall’assistente arbitrale di parte della Cuprense: nell’allontanarsi venne avvicinato da un sostenitore locale, ma i due vennero immediatamente calmati da due dirigenti presenti; - Nassek Karim, a fine gara, insultò reiteratamente l’arbitro, urtandolo accidentalmente, appoggiandogli infatti una mano sulla spalla per non finirgli addosso, essendo stato a sua volta spinto dai compagni che arrivavano dietro di lui; - Zahraoui Abdelmajid, a fine gara, venne a contatto con un calciatore avversario: i due si insultarono e si spintonarono reciprocamente finché non intervenne il magazziniere locale; - Illuminati Vittorio, a fine gara, offese l’arbitro, ma senza toccarlo e senza venire a contatto con nessun avversario; - El Marouani Achraf, al momento dei fatti contestatigli, si era già avviato negli spogliatoi, senza proferire offese all’arbitro o agli avversari; - Lelli Mario, a fine gara, rimaneva a bordo campo senza intervenire in alcun modo; - Verdecchia Vincenzo, in panchina perché sostituito, non entrò in campo, poiché, anche volendolo, non avrebbe potuto a seguito dell’infortunio subito. Collocando i fatti come sopra descritti nella fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Cgs, la reclamante chiedeva, conseguentemente, applicarsi le sanzioni ivi previste. In nessun caso, comunque, si tratterebbe di condotte violente, tali non potendosi qualificare quelle ascritte ai calciatori El Marouani Achraf, Lelli Mario e Verdecchia Vincenzo, ai quali sono stati contestati sputi, spinte ed insulti. Le condotte violente nei confronti di avversari ascritte ai calciatori Zahraoui Abdelmajid ed Illuminati Vittorio, peraltro insussistenti, non sarebbero state descritte dall’ufficiale di gara sufficientemente fino a ricavarne l’addebito formulato dal primo Giudice. Come pure per il presunto strattonamento della rete di delimitazione del campo ascritto ai calciatori Zahraoui Abdelmajid, El Marouani Achraf, Amadio Paolo e Nassek Karim, la refertazione arbitrale non consentirebbe di giungere alle determinazioni assunte dal Giudice Sportivo. Perplessità e dubbi, infine, la reclamante esprimeva in ordine alle modalità delle condotte violente contestate ai calciatori Amadio Paolo e Nassek Karim, auspicandone un idoneo approfondimento in sede istruttoria. In conclusione, secondo la reclamante il primo Giudice avrebbe, comunque, applicato sanzioni sproporzionate rispetto ai fatti come descritti negli atti ufficiali, dai quali non emergerebbero elementi di straordinaria gravità e particolare lesività. A sostegno della propria versione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i dirigenti presenti ed in particolare quelli della squadra avversaria. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che a fine gara alcuni calciatori della Cuprense gli si avvicinarono e segnatamente: - El Marouani Achraf lo insultò e poi si diresse verso la recinzione dove c’erano assiepati dei sostenitori locali, ma subito dopo si allontanò portando via con se anche due suoi compagni di squadra, senza null’altro; - Lelli Mario lo insultò, senza null’altro; - Zahraoui Abdelmajid e Verdecchia Vincenzo lo insultarono e, poi, si spintonarono ciascuno con un avversario, senza null’altro; - Illuminati Vittorio, lo insultò, poi si attaccò alla recinzione dov’erano assiepati i sostenitori locali ed infine venne a parole con degli avversari, senza null’altro; - Nassek Karim, lo insultò e gli diede, da dietro, una manata alla spalla senza provocargli dolore, senza null’altro; - Amadio Paolo lo insultò e gli diede una manata al petto, ma senza provocargli dolore e senza null’altro. Lo stesso direttore di gara ha poi riferito di avere subito, nell’occasione sopra descritta, in cui fu accerchiato dai calciatori della Cuprense, due sputi alle spalle, sul retro della divisa, senza tuttavia essere riuscito ad individuare l’autore o gli autori: di certo fu un calciatore poiché l’allenatore ed il massaggiatore rimasero sempre avanti o di fianco. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • osservato preliminarmente che, essendosi in presenza di sette distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori sei tasse reclamo; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • ritenuto che le condotte dei calciatori El Marouani Achraf e Lelli Mario vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punite con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto che le condotte dei calciatori Zahraoui Abdelmajid e Verdecchia Vincenzo vadano inquadrate nell’ambito delle fattispecie di cui alle lett. a) e b) dell’art. 19, 4° comma del Codice di giustizia sportiva e punite, ritenuta la continuazione tra le violazioni contestate, con l’applicazione della sanzione di quattro giornate di gara ciascuno; • ritenuto che la condotta del calciatore Illuminati Vittorio vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione di tre giornate di gara per l’ulteriore comportamento dallo stesso tenuto, successivamente, nei confronti dei giocatori e sostenitori locali; • ritenuto che le condotte dei calciatori Amadio Paolo e Nassek Karim furono di lieve entità e come tali, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meritino una diversa valutazione della concreta entità delle sanzioni da irrogare; • ritenuto di dover trasmettere gli atti al competente Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo per le iniziative di competenza ex art. 3, comma 2, del Cgs in ordine a quanto emerso in questa sede, in particolare, agli sputi subiti dal direttore di gara da un calciatore della squadra della Cuprense non individuato, integrando lo sputo, come noto, un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Cuprense 1933 in sette distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore El Marouani Achraf, per l’effetto, riducendola a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lelli Mario, per l’effetto, riducendola a due giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Verdecchia Vincenzo, per l’effetto, riducendola a quattro giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Zahraoui Abdelmajid, per l’effetto, riducendola a quattro giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Illuminati Vittorio, per l’effetto, riducendola a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Nassek Karim, per l’effetto, riducendola al 30 ottobre 2012, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Amadio Paolo, per l’effetto, riducendola al 30 ottobre 2012, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa. Invia gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo per le iniziative di competenza ex art. 3, comma 2, del Cgs in ordine agli sputi subiti dal direttore di gara da calciatore/i della squadra della Cuprense 1933 non individuato/i.
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