COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°78 del 07 Giugno 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. NUOVA ANDRIA – A.S.D. REAL ALBEROBELLO del 13 Maggio 2012. (Reclamo della A.S.D. NUOVA ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore POLICHETTI Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 17 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°78 del 07 Giugno 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: A.S.D. NUOVA ANDRIA – A.S.D. REAL ALBEROBELLO del 13 Maggio 2012. (Reclamo della A.S.D. NUOVA ANDRIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore POLICHETTI Michele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 17 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. NUOVA ANDRIA è stato inoltrato con raccomandata n. ID=2012 B04 608 il 25 maggio 2012 rispetto alla data del Comunicato Ufficiale n. 74 del 17 maggio 2012, quindi oltre il termine previsto dall’art. 46 punto 3 del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. D E L I B E R A - dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla A.S.D. NUOVA ANDRIA e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa;
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