COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 07 Giugno 2102 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO • gara del 3/ 6/2012 EUROPA 2008 DOMUSNOVAS – JOHANNES
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 07 Giugno 2102
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
• gara del 3/ 6/2012 EUROPA 2008 DOMUSNOVAS - JOHANNES
Il Giudice Sportivo,
-letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Europa 2008 Domusnovas
avverso la regolarità della gara a margine, nelle cui tesi la reclamante
sostiene che, a seguito alle intemperanze di alcuni giocatori
della società Johannes negli ultimi minuti dell'incontro, il direttore
di gara non avrebbe regolarmente ripreso il gioco dopo l'interruzione
necessaria per l'assunzione dei dovuti provvedimenti disciplinari,
inducendo la stessa ricorrente a presumere che l'incontro sarebbe
proseguito meramente "pro forma" per via del persistere di un atteggiamento
intimidatorio da parte della squadra ospite e anche a causa dell'esigua
durata del proseguimento rispetto al tempo che, sempre a detta
della reclamante, si sarebbe dovuto recuperare in seguito all'interruzione
succitata;
-rilevato dagli atti ufficiali che al 3°minuto di recupero del secondo
tempo si accendeva un parapiglia sul terreno di gioco durante il quale
un calciatore della società Johannes, entrato nel terreno di gioco dalla
panchina, veniva espulso per condotta violenta, mentre altri calciatori
della stessa società cagionavano danni alla panchina e alla recinzione
del campo e due di essi scavalcavano la stessa recinzione portandosi
al di fuori del recinto di gioco, venendo successivamente espulsi
dal direttore di gara una volta introdottisi in campo;
-rilevato che i fatti sopra descritti, anche per via della ritardata
uscita dal terreno di gioco dei calciatori espulsi, determinava una
momentanea interruzione del gioco, che riprendeva regolarmente dopo diversi
minuti per il restante tempo di recupero ancora da disputare sino
al triplice fischio finale;
-considerato che dagli atti ufficiali non emergono elementi a sostegno
delle tesi proposte dalla reclamante, che non risultano suffragate da
alcun elemento probatorio, che i tesserati resisi colpevoli di palesi
intemperanze sono stati puntualmente sanzionati dall'arbitro e che la
gara in oggetto si è conclusa regolarmente senza che si palesassero
circostanze pregiudizievoli dell'incolumità degli atleti in campo e
del direttore di gara o atte a condizionare l'indipendenza di giudizio
di quest'ultimo;
PQM
DELIBERA di resingere il reclamo proposto dalla società Europa 2008
Domusnovas e di omologare la gara Europa 2008 Domusnovas e di omologare
la gara Europa 2008 Domusnovas/Johannes col risultato conseguito
sul campo di 0-0.
Si dispone l'addebito della tassa di reclamo.