COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 510/C.D.T.DEL 05 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 182/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SEGUENTI TESSERATI E DELLE INDICATE SOCIETA’: 1) Elio Domenico Conti Nibali (SSD Città di Messina S.r.l.), Giuseppe Di Pietro (ACD Junior Club Curcuraci), Domenico Saglimbene (ASD Sportinsieme), Santina Santoro (Pol. Dil Riviera dello Stretto), Nicola Spanò (ASD Sporting Club Messina), Bruno Martorano ( ACR Messina S.r.l.), Roberto Tuttobene (Polisportiva Pompei), Melchiorre Bombara (ASD Crescere Insieme), Antonino Musumarra (SSD Garden Sport S.r.l.), Fortunato D’Arrigo (ASD Trinacria Messina), Nicolò Ripa (Pol. Villafranca Tirrena), Mansueto Gugliotta (ASD Atletico Roccalumera), Anna Spartà (ASD Giovanile Rometta), Claudio Alessandro ( (ASD Cristo Re), Salvatore Lombardo (ASD Sporting Peloro Messina), Raffaele Barcellona (ASD Annunziata); tutti all’epoca dei fatti presidenti delle società indicate; 2) Guido Pecora (SSD Città di Messina S.r.l.), all’epoca dei fatti segretario della società indicata.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 510/C.D.T.DEL 05 GIUGNO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 182/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SEGUENTI TESSERATI E DELLE INDICATE SOCIETA’: 1) Elio Domenico Conti Nibali (SSD Città di Messina S.r.l.), Giuseppe Di Pietro (ACD Junior Club Curcuraci), Domenico Saglimbene (ASD Sportinsieme), Santina Santoro (Pol. Dil Riviera dello Stretto), Nicola Spanò (ASD Sporting Club Messina), Bruno Martorano ( ACR Messina S.r.l.), Roberto Tuttobene (Polisportiva Pompei), Melchiorre Bombara (ASD Crescere Insieme), Antonino Musumarra (SSD Garden Sport S.r.l.), Fortunato D’Arrigo (ASD Trinacria Messina), Nicolò Ripa (Pol. Villafranca Tirrena), Mansueto Gugliotta (ASD Atletico Roccalumera), Anna Spartà (ASD Giovanile Rometta), Claudio Alessandro ( (ASD Cristo Re), Salvatore Lombardo (ASD Sporting Peloro Messina), Raffaele Barcellona (ASD Annunziata); tutti all’epoca dei fatti presidenti delle società indicate; 2) Guido Pecora (SSD Città di Messina S.r.l.), all’epoca dei fatti segretario della società indicata. La Procura Federale, con nota 7329/846pf10-11/SP/segr. del 17 aprile 2012 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: a) il Sig. Guido Pecora della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 11 comma 1 lettera m e 36 del Settore Giovanile e Scolastico nonché di quanto stabilito nel C.U. n° 1 n.1 del 19/09/2010 del Settore Giovanile e Scolastico (punto 11.1 e 11.3 lett. C – pag. 110 e 115), per avere organizzato in via di fatto unitamente ad ente di promozione sportiva il Torneo “Memorial Dari Tracuzzi – Off Side, omettendo di richiedere la preventiva autorizzazione al CRSicilia – LND; b) Gli indicati presidenti per le medesime sopra indicate violazioni per avere consentito la partecipazione al detto Torneo, non autorizzato, delle rispettive squadre giovanili: c) Il Presidente Sig. Martorano Bruno per l’ulteriore violazione ex art. 1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato innanzi agli organi della Giustizia sportiva; d) La SSD Città di Messina per responsabilità diretta e oggettiva (art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.) per quanto ascritto al Segretario ed al Presidente; e) Tutte le altre sopra indicate società per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per quanto addebitato ai rispettivi Presidenti. Tra le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale del 05 giugno 2012, sono comparse: la SSD Città di Messina che ha contestato il capo di imputazione relativo alla responsabilità oggettiva, avendo a suo dire il Pecora esercitato solo funzioni di sponsor del Torneo e non di organizzazione, chiedendo perciò il minimo della sanzione soltanto relativamente alla ammessa responsabilità diretta; le società Junior Club Curcuraci e Sporting Peloro ammesse al patteggiamento come da ordinanza che segue: Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Sigg. Giuseppe Di Pietro (ACD Junior Club Curcuraci) e Salvatore Lombardo (ASD Sporting Peloro Messina) hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione per un mese da scontarsi nella presente stagione sportiva e € 250,00 di ammenda con la diminuente di cui all’art. 24 C.G.S.; Visto l’art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica ai Sigg. Giuseppe Di Pietro (ACD Junior Club Curcuraci) e Salvatore Lombardo (ASD Sporting Peloro Messina) le sanzioni come da dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti e delle relative Società. Hanno invece fatto pervenire nei termini memorie difensive le società: la ASD Giovanile Rometta, che ha affermato d’essersi informata preventivamente “dell’avvenuta autorizzazione” presso il responsabile del Torneo, avendone avuto risposta affermativa e chiedendo perciò clemenza; la ASD Trinacria Messina, che si è dichiarata inconsapevole dell’irregolarità del Torneo, chiedendo anch’essa clemenza; la Pol. Pompei Messina, che ha ribadito quanto già riferito in sede di indagini e cioè di non avere partecipato al Torneo in questione non avendo settore giovanile né scuola calcio già dal 2008. Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con le seguenti richieste Ammenda di € 1.200,00 per la società SSD Città di Messina S.r.l.; ammenda di € 900,00 per la ACR Messina; ammenda di € 600,00 per tutte le restanti società; 1 mese di inibizione per tutti i Presidenti deferiti, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 ed inoltre 6 mesi di inibizione per il Presidente Sig. Martorano Bruno e il Sig. Pecora Guido. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando per tabulas oltre che dalle dichiarazioni rese dai singoli soggetti deferiti, la partecipazione delle rispettive compagini al Torneo in questione, non autorizzato come prescritto dai regolamenti. Va altresì riconosciuta la responsabilità della Soc. SSD Città di Messina S.r.l. per il fatto del Sig. Pecora Guido, trattandosi di fattispecie oggettiva conseguente alla sua qualifica di dirigente della predetta Società. Unica eccezione in tema di responsabilità è quella che riguarda la Pol. Pompei Messina e il Presidente Sig. Tuttobene Roberto, dato che è stato documentalmente accertato che dal 2008 la detta Società non svolge più attività giovanile e ancora che non risulta sufficientemente provato che possa avere partecipato al Torneo predetto, come del resto evidenziato anche dal collaboratore della Procura Federale in sede di indagini. In tale fase si evince infatti che egli testualmente tra l’altro afferma, nella relazione conclusiva delle indagini, che “non è stato possibile accertare, nel corso delle altre audizioni, la partecipazione della Pol. Pompei al Torneo”. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P.Q.M. Dispone applicarsi: Su accordo delle parti la inibizione per un mese da scontarsi nella presente stagione sportiva a carico dei Sigg. Di Pietro Giuseppe e Lombardo Salvatore, nonché € 250,00 di ammenda a carico delle Società ACD Junior Club Curcuraci e ASD Sporting Peloro Messina. Dispone inoltre applicarsi: Alla SSD Città di Messina S.r.l. la complessiva sanzione dell’ammenda di € 500,00; alla ACR Messina S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 400,00; a tutte le restanti Società deferite la sanzione dell’ammenda di € 300,00 cad. Al Sig. Pecora Guido la sanzione dell’inibizione per mesi quattro; al Sig. Martorano Bruno la sanzione dell’inibizione per complessivi mesi tre; a tutti i restanti Presidenti la sanzione dell’inibizione per un mese. Sanzioni tutte da scontarsi a decorrere dalla stagione sportiva 2012/2013. Dispone altresì l’archiviazione del procedimento a carico della Società Pol. Pompei e del Presidente sig. Tuttobene Roberto. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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