COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 05/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE (PLAY-OUT) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. S.ENEA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE – S.ENEA DISPUTATA A CASTIGLIONE DELLA VALLE IL 13.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 125 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA DI EURO 1.200,00;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 05/06/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE (PLAY-OUT) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. S.ENEA IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTIGLIONESE – S.ENEA DISPUTATA A CASTIGLIONE DELLA VALLE IL 13.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 125 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA DI EURO 1.200,00; HA PRONUNCIATO la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la A.S.D. Sant’Enea, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA Sig. Luigi Castellini. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione dell’Arbitro si è potuto ricostruire lo svolgimento dei fatti sia durante che a fine gara. Più precisamente, il Direttore di gara si è soffermato, dapprima sul comportamento offensivo tenuto dal pubblico di Sant’Enea per tutto il corso della partita nei confronti della terna arbitrale, in secondo luogo sull’episodio accaduto nell’immediata vicinanza dello stadio dopo la fine della gara mentre la terna arbitrale si accingeva a lasciare l’impianto: a tale ultimo proposito, l’arbitro ha chiarito che un’auto con a bordo un sostenitore del Sant’Enea (circostanza ammessa dalla Società reclamante) ha tentato di speronare il veicolo nel quale si trovavano il Direttore di gara e gli assistenti. L’episodio è senza dubbio grave e meritevole di adeguata sanzione; pertanto, a parere di questa Commissione, l’ammenda inflitta dal G.S è equa e commisurata ai fatti contestati e quindi meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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