F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 15 giugno 2011, nella seguente composizione: Geoff Thompson (Inghilterra), Presidente Carlos Soto (Cile), membro Mario Gallavotti (Italia), membro sulla domanda presentata dalla N1 club, come querelanti nei confronti del V club, come convenuto in merito a una controversia contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore, M I. I fatti del caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 15 giugno 2011, nella seguente composizione: Geoff Thompson (Inghilterra), Presidente Carlos Soto (Cile), membro Mario Gallavotti (Italia), membro sulla domanda presentata dalla N1 club, come querelanti nei confronti del V club, come convenuto in merito a una controversia contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore, M I. I fatti del caso 1. Secondo il giocatore di passaporto rilasciato dalla Federcalcio C (FFC) (in prosieguo: il passaporto giocatore della FFC), il M giocatore (in prosieguo: il giocatore), nato il 21 maggio 1986, è stato registrato come segue: - Club N1 seguito : il Richiedente): dal 14 agosto 1996 al 16 giugno 2005 come professionista - Club A1 (di seguito: A1): dal 27 agosto 2003 fino al 9 settembre 2005 come un dilettante - Club L1 (di seguito: L1): dal 4 febbraio 2004 fino al 15 giu 2004 come un dilettante - Club Z1 (di seguito: Z1): dal 29 Giugno 2005 fino al 9 luglio 2007 come un professionista - D1 Club (in prosieguo: D1): dal 9 luglio 2007 fino al 15 luglio 2010 come un professionista 2. Secondo la Federcalcio C, la stagione calcistica nel paese C corse dal 1 ° luglio fino al 30 giugno dell'anno successivo durante il periodo di registrazione del giocatore con il Richiedente. 3. Secondo le informazioni contenute nel sistema di trasferimento Matching (TMS), il giocatore è stato trasferito da club D2 del paese C (in prosieguo: D1) al V circolo del paese G (in prosieguo: il Resistente) il 3 agosto 2010. 4. Secondo la Federcalcio G (FFG), il giocatore è stato registrato con il Resistente l'8 agosto 2010. 5. Il contratto di cessione stipulato tra le D1 Resistente e di club di cui un'indennità di trasferimento per un importo di EUR 7,5 milioni, nonché per diversi pagamenti condizionali come segue: "Se nel corso della durata del contratto di lavoro (fino al 30 giugno 2014) tra il V circolo e il giocatore, il giocatore partecipa in almeno 17 partite ufficiali in una stagione sportiva per un minimo di 45 minuti una partita e il V circolo qualifica per la fase a gironi della UEFA Champions League per la prossima stagione, il club V sono tenuti a pagare una tassa ulteriore risarcimento di Euro 500.000, - (IVA esclusa) (...) alle D1 del club da pagare entro 30 giorni dopo la qualificazione per la fase a gironi "6.. Il 28 ottobre 2010, l'attore ha presentato un reclamo con FIFA contro il convenuto, chiedendo la sua quota rilevante del contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore dai D1 club per il convenuto per l'importo presunto del 2,92% del compenso totale di trasmissione. In particolare, l'attore ha chiesto l'importo di 219.000 euro, più il 5% di interesse annuo. 7. Successivamente, l'attore ha spiegato di aver ricevuto 155.856 euro da parte del Resistente. Pertanto, l'attore ha ridotto la sua pretesa di un importo pari a 55.222, oltre al rimborso dell'anticipo dei costi. L'attore ha anche spiegato che "Dal momento che il convenuto era interessato a una soluzione pacifica della controversia, non chiedere l'applicazione di sanzioni penali dal V club". 8. Nella sua risposta, il Resistente abbia respinto la richiesta del ricorrente e ha confermato di aver pagato 155.856 euro per il richiedente, e ha quindi dichiarato che tutte le richieste del ricorrente, nella misura in cui erano giustificate, erano state soddisfatte. 9. Nella sua risposta, il Resistente fornito FIFA con un altro giocatore di passaporto, a quanto pare anche rilasciata dalla Federazione di calcio C, e caricato su TMS (in prosieguo: "il passaporto giocatore TMS"), che ha mostrato i dettagli di registrazione seguenti: - Club N2: da 14 Agosto 1996 non dilettante; - Club A2: dal 27 agosto 2003 amatoriale; - Club L2: dal 4 febbraio 2004 amatoriale; - Club Z2: dal 29 giugno 2005 non dilettante; - D2 Club: dal 9 luglio 2007 non dilettante . 10. Su richiesta, la Federcalcio C ha spiegato, per quanto riguarda le due versioni del passaporto giocatore, che erano "completamente identici" e differenti solo in relazione alla loro forma. La Federcalcio C ha spiegato che il passaporto giocatore della Federcalcio C era "più dettagliata rispetto alla versione stampata [ie . che il passaporto giocatore TMS] che normalmente allegare alla ITC "Football Federation ha ribadito i seguenti dati di registrazione" al fine di chiarire la storia di gioco del giocatore ": - dal 14 agosto 1996 al 16 giugno 2005, il giocatore è stato registrato con [l'attore]; - dal 4 febbraio 2004 fino al 15 giugno 2004, il giocatore è stato prestato da [l'attore] per L1; - dal 27 agosto 2003 fino al 9 settembre 2005, il giocatore è stato registrato contemporaneamente con [l'attore] e il Club A2 (la Federcalcio C sottolineato che tale iscrizione era "valida in accordo con la FIFA ei nostri regolamenti interni"); - dal 29 giugno 2005 fino al 9 luglio 2007, il giocatore è stato registrato con Z1; - dal 9 luglio 2007 fino al 15 luglio 2010, il giocatore è stato registrato con D1. 11. Il Richiedente, mediante la corrispondenza successiva, ha anche dichiarato che il giocatore è stato ceduto in prestito al L1 partire dal 30 gennaio 2004 al 15 giugno 2004 e che, pertanto, tale periodo dovrebbe essere escluso dal periodo complessivo di registrazione con il Richiedente. 12. Inoltre, l'attore ha dichiarato che le informazioni contenute nel passaporto giocatore TMS non era corretta. E ha spiegato che era un club di A1 Futsal e che il giocatore, pur essendo registrato con A1, è rimasto anche registrato con l'attore, e che tale registrazione simultanea non era vietato dal regolamento FIFA. L'attore ha dichiarato che, a partire dal 27 agosto 2003 (cioè a decorrere dalla data di registrazione con la A1), "la compensazione dovrebbe essere ricevuto dal club di calcio in cui è stato registrato M come undici-a-side giocatore di football" (vale a dire dalla Richiedente). 13. A sostegno di questa, l'attore ha presentato corrispondere protocolli dal periodo di tempo in cui il giocatore è stato registrato con A1 (così come, presumibilmente, con l'attore), che ha mostrato che il giocatore ancora partecipato a un gioco del ricorrente. 14. Il Resistente, al contrario, ha ritenuto che i due passaporti erano identici giocatore solo in quanto entrambi confermato la registrazione del giocatore con L1 almeno dal 4 febbraio 2004 fino al 15 giugno 2004 e che, pertanto, nessun pagamento di contributo di solidarietà potrebbe essere dovuto all'attore per il periodo di tempo tale. 15. Il Resistente ha aggiunto che, secondo il passaporto giocatore TMS, il giocatore era infatti non solo registrato con L1 per il suddetto periodo, ma dal 4 febbraio 2004 fino al 29 giugno 2005. Sulla base di tale periodo e sulla base del passaporto giocatore TMS, il convenuto ha spiegato che ha effettuato il pagamento del contributo di solidarietà rilevante per L1 per un importo di euro 52.500. 16. Inoltre, il Resistente di cui al commento sui regolamenti FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, secondo il quale il passaporto giocatore è stato esplicitamente menzionato come l'elemento chiave per stabilire che i club hanno diritto al contributo di solidarietà. 17. Inoltre, il Resistente ha sostenuto che l'attore ignorato, nel suo calcolo, che il giocatore è stato registrato con A1 almeno "dal 28 marzo 2003 fino al 4 febbraio 2004". 18. Nel complesso, il Resistente ha concluso che il periodo di tempo per il quale il richiedente potrebbe aver contributo di solidarietà si è concluso il 26 agosto 2003, che era, secondo il Resistente, esattamente il periodo di tempo su cui ha fondato il suo calcolo e di pagamento. 19. Controllata al suo rifiuto della richiesta, il convenuto ha chiesto che L1 può essere condannato a rimborsare gli importi rispettivi che il Resistente aveva presumibilmente versati L1 per il periodo dal 4 febbraio 2004 fino al 28 giugno 2005, nel caso in cui il convenuto ha dovuto pagare contributo di solidarietà per questo periodo all'attore. Il Resistente ha sostenuto che, in questo caso, tali pagamenti L1 sarebbe stata priva di fondamento. 20. Inoltre, il convenuto ha sottolineato che i due passaporti giocatori non erano solo diversi per la loro forma, ma che essi hanno mostrato diversi periodi di tesseramento. Il Resistente ha dichiarato che aveva basato le sue pagamenti sul passaporto ufficiale di FIFA giocatore. Allo stesso modo, il convenuto ha sostenuto che non era chiaro se fosse un club di A1 Futsal. Ha sottolineato ancora una volta che l'ambiguità nei documenti, come ad esempio nei due passaporti giocatore in questione, non può essere tenuto nei confronti del convenuto. Ancora una volta, il convenuto ha sostenuto di aver agito secondo il passaporto giocatore FIFA che riteneva essere l'unico documento attendibile. 21. Inoltre, il Resistente contestato il fatto che le denominazioni "FC N2" e "Club N1 di cui il club stesso, e che la dichiarazione relativa della Federcalcio C non ha potuto fornire le prove necessarie. 22. Nelle sue osservazioni aggiuntive, l'attore ha ribadito la sua posizione precedente. Inoltre, l'attore ha dichiarato che era colpa del Resistente che quest'ultimo ha effettuato pagamenti incompleti. L'attore ha dichiarato che il giocatore di passaporto presentate dal Resistente solo indicato la data di partenza di ogni registrazione. L'attore ha dichiarato che le rispettive date di fine su cui il Resistente ha basato la sua calcolo "sono considerati da inventare" e che il Resistente "non si rese conto tutte le azioni al fine di confermare queste date". 23. Inoltre, l'attore ha accettato di apprezzamento del Resistente per quanto riguarda l'eventuale rimborso delle somme versate a L1. 24. Nelle sue osservazioni finali, il Resistente respinto qualsiasi obbligo di pagamento. In particolare, ha ritenuto che l'attore portato l'onere della prova per quanto riguarda i pagamenti supplementari dovuti dal Resistente all'attore. Anche in questo caso, il convenuto ha dichiarato che poteva, e doveva, fare affidamento sulla "versione ufficiale" del passaporto giocatore e che non poteva essere fino al convenuto di stabilire quale delle varie versioni del passaporto era quello pertinente. Inoltre, il Resistente di cui le sue precedenti dichiarazioni e ha ribadito le sue posizioni espresse in esso. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie (in prosieguo: la Camera o il DRC) ha analizzato quali siano le regole procedurali applicabili al caso in questione. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 28 ottobre 2010, cioè dopo il 1 ° luglio 2008. Di conseguenza, l'edizione 2008 delle norme che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (in prosieguo: le norme procedurali), è applicabile alla questione in esame (cfr. articolo 21 comma 2 e 3 del regolamento di procedura. regole). 2. In continuazione, la sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che, ai sensi dell'art. 24 par. 1 e 2 in combinazione con art. 22 lit. d) del Regolamento (edizione 2009), la Camera di Risoluzione delle Controversie è competente a pronunciarsi su una controversia relativa al pagamento del contributo di solidarietà tra un club e un club. 3. A questo proposito, la Camera era ansioso di sottolineare che, contrariamente alle informazioni contenute nella lettera della FIFA del 9 giugno 2011, per mezzo del quale sono state informate le parti sulla composizione della Camera, il membro Mr. Y astenuto dal partecipare alla deliberazioni, a causa del fatto che il membro Mr. Y ha la stessa nazionalità del richiedente. Allo stesso modo, e al fine di rispettare il requisito della rappresentanza paritaria dei rappresentanti dei club e il giocatore, anche il membro Mr. T è astenuta dal partecipare alle deliberazioni. Così, la Camera di Risoluzione delle Controversie aggiudicato il caso in presenza di tre membri ai sensi dell'art. 24 par. 2 del Regolamento. 4. Inoltre, la Camera ha analizzato i quali la normativa fosse applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, è confermato che, ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 e art. 29 della edizione 2009 e 2010 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori, e considerando che la presente domanda è stata presentata il 28 ottobre 2010 e che il giocatore è stato registrato con il Resistente l'8 agosto 2010, l'edizione 2009 di tali norme (di seguito: il Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 5. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. I membri della Camera ha iniziato riconoscendo i suddetti fatti e la documentazione contenuta nel file. 6. In particolare, la Camera ha osservato che l'attore aveva presentato un reclamo contro il convenuto, chiedendo la sua quota di contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore dal D1 al Resistente. In particolare, la Camera ha riconosciuto che l'attore aveva inizialmente chiesto il pagamento di un importo pari a 219.000, ma che successivamente ha spiegato di aver ricevuto un importo pari a 155.856 rispetto al ricorrente, e che ha ridotto la sua pretesa di un importo di EUR 55.222. 7. In questo contesto, la Camera ha preso atto che è stato contestato tra le parti che periodo di registrazione del giocatore era da prendere in considerazione per calcolare l'importo dovuto del contributo di solidarietà. 8. In particolare, la Camera ha osservato che, da un lato, l'attore ha fondato la sua calcolo sul passaporto giocatore della Federcalcio C, pur sostenendo che le informazioni contenute nel passaporto giocatore TMS non era corretta. A questo proposito, la Camera ha anche osservato che l'attore ha dichiarato che era un club di A2 Futsal e che il giocatore era rimasto registrato con l'attore, mentre anche essere registrato con A1. Inoltre, la Camera ha riconosciuto l'argomentazione del ricorrente secondo la quale era stato dovuto al convenuto che i pagamenti incompleti era stata effettuata. Allo stesso modo, la Camera ha preso in considerazione il fatto che, secondo la ricorrente, il giocatore di passaporto presentate dal Resistente solo indicato la data di partenza di ogni registrazione e che le date di fine di ogni registrazione sono stati "inventati" da parte del Resistente. 9. D'altra parte, i membri della Camera ha osservato che l'interpellato ha dichiarato che i due passaporti giocatore visualizzati diversi periodi di tesseramento del giocatore e che aveva basato i suoi calcoli su un passaporto giocatore che è stato caricato su TMS. In particolare, la Camera ha osservato che il convenuto aveva basato i suoi calcoli su un periodo più breve registrazione che lo aveva stabilito del passaporto giocatore TMS. A questo proposito, la Camera ha riconosciuto che il Resistente ha dichiarato che l'ambiguità nei passaporti dei giocatori non può essere tenuto nei confronti del convenuto. 10. Successivamente, la Camera ha ritenuto adatta a sottolineare che, in linea di principio, era pacifico tra le parti che un pagamento di contributo di solidarietà aveva esigibili, basato sul trasferimento del giocatore dal D1 al Resistente. Tuttavia, la Camera ritenuto il disaccordo tra le parti sul calcolo dell'importo dovuto, in particolare per quanto riguarda l'esatto periodo di registrazione del giocatore con l'attore, per essere la questione centrale della controversia a portata di mano. Di conseguenza, la Camera ha deciso di concentrare le proprie deliberazioni, che istituisce il periodo di riferimento di registrazione e sul calcolo dell'importo di scadenza specifica. 11. In questo contesto, la Camera, prima di tutto, ha preso atto che sia l'attore e il convenuto sulla loro calcolo rispettiva su un'indennità di trasferimento pari a EUR 7.500.000. 12. Inoltre, la Camera ha osservato che ci sono diverse versioni di passaporti dei giocatori su file. In particolare, la Camera ha preso atto che un giocatore di passaporto, rilasciato dalla Federazione di calcio C, a condizione che per i seguenti periodi di tesseramento del giocatore: - "FC N1: dal 14 agosto 1996 al 16 giugno 2005 come professionista; - FC A1: dal 27 Agosto 2003 fino al 9 settembre 2005 come un dilettante; - FC L1: dal 4 febbraio 2004 fino al 15 giugno 2004 come dilettante, (...) ". 13. Allo stesso modo, la Camera ha tenuto conto che un altro giocatore di passaporto, che è stata anche rilasciata dalla Federazione di calcio C e che è stato caricato su TMS, a condizione che per i seguenti periodi di tesseramento del giocatore: - "Club N2: dal 14 agosto 1996 non dilettante ; - Club A2: dal 27 agosto 2003 amatoriale; - Club L2: dal 4 febbraio 2004 amatoriale, - (...) ". 14. Inoltre, la Camera ha preso atto delle spiegazioni fornite dalla Federazione Calcio C, secondo la quale i passaporti dei giocatori di cui sopra sono, in linea di principio, identica, ma quella versione era più specifico rispetto agli altri. La Camera studiato attentamente la precisazione della Federcalcio C, contenente le seguenti informazioni circa i periodi di tesseramento del giocatore: - dal 14 agosto 1996 al 16 giugno 2005, il giocatore è stato registrato con [l'attore]; - dal 4 febbraio 2004 fino al 15 giugno 2004, il giocatore è stato prestato da [l'attore] per L1; - dal 27 agosto 2003 fino al 9 settembre 2005, il giocatore è stato registrato contemporaneamente con [l'attore] e il club di A2 Futsal, - (...). 15. In questo contesto, la Camera era inoltre desideroso di fare riferimento alla conferma della Federcalcio C secondo la quale le denominazioni "Club N2" e "FC N1" di cui lo stesso club. 16. Tenendo presente tutto quanto sopra, la Camera ha proceduto ad un'analisi della documentazione su file, in particolare dei due passaporti dei giocatori, al fine di stabilire l'esatto periodo di registrazione in cui il contributo di solidarietà dovuto basarsi. 17. A questo proposito, la Camera ha osservato che il passaporto giocatore su cui il Resistente aveva basato la sua calcolo non è stato solo rilasciato dalla Federazione di calcio C, ma anche caricato su TMS. Pertanto, i membri della Camera sono del parere che, in linea di principio, un partito che è responsabile della distribuzione del contributo di solidarietà deve essere in grado di contare su un documento disponibile on TMS. Di conseguenza, la Camera ha ritenuto che il Resistente potrebbe in buona fede affidamento sulle date stabilite nel passaporto giocatore TMS. 18. A questo proposito, i membri hanno riconosciuto che in base al passaporto giocatore TMS, il giocatore sembrava essere registrato con il Richiedente a decorrere dal 14 agosto 1996, con la A1 a partire dal 27 agosto 2003 e con L1 a partire dal 4 febbraio 2004. In altre parole, il passaporto giocatore TMS indicato, a prima vista, che il giocatore ha cessato di essere registrato con il Richiedente a decorrere dal 27 agosto 2003, poiché è risultato che, a questa data, il giocatore è stato registrato con la A1, vale a dire con un altro club che l'Attore. 19. Tuttavia, in questo contesto, la Camera ritenuto adatto per richiamare il contenuto dell'arte. 4 par. 2 dell'allegato 6 del Regolamento (Regole per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori Futsal), secondo cui un giocatore può essere tesserato per un undici-a-side del club al tempo stesso ad essere registrata per un club di Futsal. Di conseguenza, e dato che il passaporto giocatore TMS indicato che il giocatore è stato registrato con "Futsal Club A2", la Camera ha ritenuto che il Resistente avrebbe dovuto verificare se il giocatore effettivamente cessato di essere registrato con il Richiedente a decorrere dalla registrazione A1 il 27 agosto 2003, dal momento che era evidente dal "A2 Futsal", denominazione che A1 poteva essere un club Futsal. 20. D'altra parte, per quanto riguarda la registrazione del giocatore con L1 a partire dal 4 febbraio 2004, la Camera ha ritenuto che non vi erano indicazioni contenute nel passaporto giocatore TMS che il giocatore continuato ad essere registrato con l'attore dopo tale data . Di conseguenza, i membri della Camera ha ritenuto che il Resistente potrebbe in buona fede presumere che a partire dal 4 febbraio 2004, il giocatore non era più registrata presso il Richiedente. 21. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha stabilito che il periodo di registrazione rilevante in cui il Resistente potrebbe in buona fede la sua base di calcolo del relativo importo di contributo di solidarietà ha funzionato come dal 14 agosto 1996 al 3 febbraio 2004. 22. In altre parole, la Camera ha stabilito che il giocatore è stato registrato con l'attore per 11 mesi della stagione 1996/1997, per le intere stagioni 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002 / 2003 e per 7 mesi durante la stagione 2003/2004. Pertanto, il richiedente ha diritto a una percentuale di 45,82% del 5% del contributo di solidarietà sulla base di una indennità di trasferimento pari a 7.500.000, vale a dire un importo di EUR 171.825. 23. Tenendo conto che era pacifico che il convenuto aveva già proceduto al pagamento di un importo di 155.856 euro come contributo di solidarietà, la Camera ha deciso di detrarre tale importo della somma di cui sopra. 24. In conclusione, la Camera ha deciso che l'attore aveva il diritto di ricevere dal convenuto l'importo di EUR 15.969. 25. Per ragioni di completezza, e per quanto riguarda la questione del rimborso dei pagamenti effettuati presumibilmente dal Resistente alla L1, la Camera ha stabilito che quest'ultima non era parte della presente controversia e che la Camera non poteva quindi decidere su eventuali obblighi imposti L1. 26. Infine, la sezione di cui all'art. 18 par. 1 del Regolamento di procedura, secondo il quale nel procedimento davanti alla Camera di Risoluzione delle Controversie relative alle controversie riguardanti i costi di meccanismo di solidarietà per un importo massimo di CHF 25.000 sono riscossi. I costi sono a carico in considerazione del grado delle parti di successo nel procedimento. 27. Secondo l'allegato A delle norme procedurali, le spese del procedimento devono essere applicate sulla base del valore della controversia. 28. Il valore della controversia da prendere in considerazione gli importi attuali procedure di euro 55.222 relativo alla domanda del ricorrente. Di conseguenza, il giudice della CRC ha concluso che l'importo massimo delle spese del procedimento corrisponde a CHF 10.000 (cfr. tabella in allegato A). 29. Considerando che il caso in questione il permesso di essere trattata secondo una procedura ragionevole, ma che ha posto notevoli difficoltà di fatto e che è stata giudicata dalla Camera di risoluzione delle controversie in corpore, la Camera ha stabilito l'importo finale dei costi dei lavori in corso per l'importo di CHF 8000. 30. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha ribadito che la pretesa di parte attrice è parzialmente accettata. Pertanto, la Camera ha deciso che il Resistente ha dovuto pagare un importo di CHF 6000 e che l'attore ha dovuto pagare un importo di CHF 2'000. 31. A questo proposito, la Camera ha tenuto conto anche che il ricorrente aveva già versato l'importo di CHF 2'000 all'inizio del presente procedimento, e che è quindi esentate dal pagamento del relativo importo delle spese processuali. 32. La Camera ha concluso i suoi lavori affermando che tutte le ulteriori pretese del ricorrente vengono respinte. ***** III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, N1, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, V, deve pagare all'attore, N1, l'importo di euro 15.969 entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, gli interessi al tasso del 5% annuo si applica a decorrere dalla scadenza del previsto termine e la materia presente deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA per l'esame e una decisione formale. 4. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di CHF 8000 deve essere pagata, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione, come segue: 4.1. CHF 3000 dal Resistente, V, alla FIFA al seguente conto bancario con riferimento al procedimento n. UBS Zurigo 366.677.01U Numero di conto (lo Status dei Calciatori FIFA) Clearing numero 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701 U SWIFT: UBSWCHZH80A 4.2. CHF 3000 dal Resistente, V, all'attore, N1. 4,3. CHF 2000 dalla parte attrice, N1, alla FIFA. Dato che il richiedente non abbia già versato l'importo di CHF 5000 come anticipo delle spese all'inizio del presente procedimento, l'attore è esonerato dal pagamento delle suddette spese del procedimento. 5. Eventuali ulteriori richieste presentate dalla parte attrice, N1, sono respinte. 6. Il Richiedente, N1 diretti ad informare il Resistente, V, immediatamente e direttamente il numero di conto in cui le rimesse devono essere effettuati e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. * Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Dispute: Jérôme Valcke Segretario Generale allegato: CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2010-2011) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 15 June 2011, in the following composition: Geoff Thompson (England), Chairman Carlos Soto (Chile), member Mario Gallavotti (Italy), member on the claim presented by the club N1, as Claimant against the club V, as Respondent regarding a solidarity contribution dispute related to the transfer of the player M, I. Facts of the case 1. According to the player passport issued by the Football Federation C (FFC) (hereinafter: the player passport of the FFC), the player M (hereinafter: the player), born on 21 May 1986, was registered as follows: - Club N1 hereinafter: the Claimant): from 14 August 1996 until 16 June 2005 as a professional - Club A1 (hereinafter: A1 ): from 27 August 2003 until 9 September 2005 as an amateur - Club L1 (hereinafter: L1 ): from 4 February 2004 until 15 June 2004 as an amateur - Club Z1 (hereinafter: Z1 ): from 29 June 2005 until 9 July 2007 as a professional - Club D1 (hereinafter: D1): from 9 July 2007 until 15 July 2010 as a professional 2. According to the Football Federation C, the football season in country C ran from 1 July until 30 June of the following year during the period of registration of the player with the Claimant. 3. According to the information contained in the Transfer Matching System (TMS), the player was transferred from D2 club of the country C (hereinafter: D1) to the club V of country G (hereinafter: the Respondent) on 3 August 2010. 4. According to the Football Federation G (FFG), the player was registered with the Respondent on 8 August 2010. 5. The transfer agreement concluded between the Respondent and club D1 provided for a transfer compensation in the amount of EUR 7,500,000 as well as for several conditional payments as follows: “If during the term of the employment contract (until 30th June 2014) between the club V and the player, the player participates in at least 17 official matches in one sportive season for a minimum of 45 minutes a match and the club V qualifies for the group stage of the UEFA Champions League for the upcoming season, club V shall be obliged to pay a further compensation fee of Euro 500.000,-- (excluding VAT) (…) to the club D1 to be paid within 30 days after the qualification for the group stage.” 6. On 28 October 2010, the Claimant lodged a claim with FIFA against the Respondent, requesting its relevant share of solidarity contribution in connection with the player’s transfer from the club D1 to the Respondent for the alleged amount of 2.92% of the total transfer compensation. In particular, the Claimant requested the amount of EUR 219,000, plus 5% interest per annum. 7. Subsequently, the Claimant explained that it had received EUR 155,856 from the Respondent. Therefore, the Claimant reduced its claim to an amount of EUR 55,222, plus reimbursement of the advance of costs. The Claimant also explained that “Since the respondent was interested in peaceful settlement of the dispute, we will not request application of penalty sanctions from the club V”. 8. In its response, the Respondent rejected the Claimant’s claim and confirmed that it paid EUR 155,856 to the Claimant, and it therefore held that all claims of the Claimant, as far as they were justified, had been fulfilled. 9. In its reply, the Respondent provided FIFA with another player passport, apparently also issued by the Football Federation C, and uploaded on TMS (hereinafter: “the player passport on TMS”), which displayed the following registration details: - Club N2: from 14 August 1996 non-amateur; - Club A2: from 27 August 2003 amateur; - Club L2: from 4 February 2004 amateur; - Club Z2: from 29 June 2005 non-amateur; - Club D2: from 9 July 2007 non-amateur. 10. Upon request, the Football Federation C explained, as regards the two versions of the player passport, that they were “completely identical” and different only in respect to their form. The Football Federation C explained that the player passport of the Football Federation C was “more detailed than the printed version [i.e. than the player passport on TMS] which we normally enclose to ITCs.” Football Federation reiterated the following registration details “in order to clarify the playing history of the player”: - from 14 August 1996 until 16 June 2005, the player was registered with [the Claimant]; - from 4 February 2004 until 15 June 2004, the player was loaned from [the Claimant] to L1; - from 27 August 2003 until 9 September 2005, the player was simultaneously registered with [the Claimant] and the Club A2 (the Football Federation C emphasized that such registration was “valid in accordance to the FIFA and our internal regulations”); - from 29 June 2005 until 9 July 2007, the player was registered with Z1; - from 9 July 2007 until 15 July 2010, the player was registered with D1. 11. The Claimant, by means of subsequent correspondence, also stated that the player was loaned to L1 as from 30 January 2004 until 15 June 2004 and that, therefore, this period should be excluded from the total period of registration with the Claimant. 12. Additionally, the Claimant held that the information contained in the player passport on TMS was not correct. It explained that A1 was a Futsal club and that the player, while being registered with A1, also remained registered with the Claimant, and that such simultaneous registration was not prohibited by the FIFA regulation. The Claimant held that, as from 27 August 2003 (i.e. as from the registration date with A1), “the compensation should be received by the football club in which M was registered as an eleven-a-side football player” (i.e. by the Claimant). 13. In support of this, the Claimant submitted match protocols from the time period when the player was registered with A1 (as well as, allegedly, with the Claimant), which displayed that the player still took part in games of the Claimant. 14. The Respondent, on the contrary, held that the two player passports were identical only insofar as they both confirmed the registration of the player with L1 at least from 4 February 2004 until 15 June 2004 and that therefore, no payment of solidarity contribution could be due to the Claimant for such time period. 15. The Respondent added that, according to the player passport on TMS, the player was in fact not only registered with L1 for the above-mentioned period, but from 4 February 2004 until 29 June 2005. Based on this time-period and based on the player passport on TMS, the Respondent explained that it made the payment of the relevant solidarity contribution to L1 in the amount of EUR 52,500. 16. Additionally, the Respondent referred to the FIFA commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players, according to which the player passport was explicitly mentioned as the crucial element to establish which clubs are entitled to solidarity contribution. 17. In addition, the Respondent argued that the Claimant disregarded, in its calculation, that the player was registered with A1 at least “from 28 March 2003 until 4 February 2004”. 18. Overall, the Respondent concluded that the time period for which the Claimant could claim solidarity contribution ended on 26 August 2003, which was, according to the Respondent, exactly the time period on which it based its calculation and payment. 19. Subsidiary to its rejection of the claim, the Respondent requested that L1 be condemned to reimburse the respective amounts which the Respondent had allegedly paid to L1 for the time period from 4 February 2004 until 28 June 2005, in case the Respondent had to pay solidarity contribution for this period to the Claimant. The Respondent argued that, in that case, such payments to L1 would have been groundless. 20. In addition, the Respondent stressed that the two player passports were not only different as to their form, but that they displayed different registration periods. The Respondent held that it had based its payments on the official FIFA player passport. Equally, the Respondent argued that it was not clear whether A1 was a Futsal club. It emphasized again that ambiguity in documents, such as in the two player passports in question, could not be held against the Respondent. Once more, the Respondent argued that it had acted according to the FIFA player passport which it deemed to be the only reliable document. 21. Additionally, the Respondent disputed that the denominations “FC N2 ” and “Club N1 referred to the same club, and that the respective statement of the Football Federation C could not provide the necessary proof. 22. In its comments thereto, the Claimant reiterated its previous position. In addition, the Claimant held that it was the Respondent’s fault that the latter made incomplete payments. The Claimant held that the player passport submitted by the Respondent only indicated the starting date of each registration. The Claimant stated that the respective end dates on which the Respondent based its calculation “are considered to be invented” and that the Respondent “didn’t realize any actions in order to confirm these dates”. 23. In addition, the Claimant agreed to the Respondent’s appreciation as regards the possible reimbursement of the amounts paid to L1. 24. In its final comments, the Respondent rejected any payment obligation. In particular, it held that the Claimant carried the burden of proof as regards any additional payments due by the Respondent to the Claimant. Again, the Respondent held that it could, and had to, rely on the “official version” of the player passport and that it could not be up to the Respondent to establish which of several passport versions was the pertinent one. In addition, the Respondent referred to its previous statements and reiterated its positions expressed therein. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: the Chamber or the DRC) analysed which procedural rules are applicable to the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 28 October 2010, i.e. after 1 July 2008. Consequently, the 2008 edition of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: the Procedural Rules), is applicable to the matter at hand (cf. article 21 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. In continuation, the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that, in accordance with art. 24 par. 1 and 2 in combination with art. 22 lit. d) of the Regulations (edition 2009), the Dispute Resolution Chamber was competent to adjudicate on a dispute relating to the payment of solidarity contribution between a club and a club. 3. In this respect, the Chamber was eager to emphasise that, contrary to the information contained in FIFA’s letter dated 9 June 2011, by means of which the parties were informed about the composition of the Chamber, the member Mr. Y refrained from participating in the deliberations, due to the fact that the member Mr. Y has the same nationality as the Claimant. Equally, and in order to comply with the prerequisite of equal representation of club and player representatives, also the member Mr. T refrained from participating in the deliberations. Thus, the Dispute Resolution Chamber adjudicated the case in presence of three members in accordance with art. 24 par. 2 of the Regulations. 4. Furthermore, the Chamber analysed which regulations were applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that, in accordance with art. 26 par. 1 and 2 and art. 29 of the 2009 and 2010 edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players, and considering that the present claim was lodged on 28 October 2010 and that the player was registered with the Respondent on 8 August 2010, the 2009 edition of said regulations (hereinafter: the Regulations) was applicable to the matter at hand as to the substance. 5. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. The members of the Chamber started by acknowledging the above-mentioned facts and the documentation contained in the file. 6. In particular, the Chamber noted that the Claimant had lodged a claim against the Respondent, requesting its share of solidarity contribution related to the transfer of the player from D1 to the Respondent. In particular, the Chamber acknowledged that the Claimant had initially requested payment of an amount of EUR 219,000, but that it subsequently explained having received an amount of EUR 155,856 from the Claimant, and that it reduced its claim to an amount of EUR 55,222. 7. In this context, the Chamber took note that it was disputed between the parties which period of registration of the player was to be taken into account in order to calculate the due amount of solidarity contribution. 8. In particular, the Chamber noted that, on the one hand, the Claimant based its calculation on the player passport of the Football Federation C, while arguing that the information contained in the player passport on TMS was not correct. In this respect, the Chamber also noted that the Claimant stated that A2 was a Futsal club and that the player had remained registered with the Claimant while also being registered with A1. Furthermore, the Chamber acknowledged the argumentation of the Claimant according to which it had been due to the Respondent that incomplete payments had been effected. Equally, the Chamber took into consideration that, according to the Claimant, the player passport submitted by the Respondent only indicated the starting date of each registration and that the end dates of each registration were “invented” by the Respondent. 9. On the other hand, the members of the Chamber noted that the Respondent stated that the two player passports displayed different registration periods of the player and that it had based its calculation on a player passport which was uploaded on TMS. In particular, the Chamber noted that the Respondent had based its calculation on a shorter registration period which it had established from the player passport on TMS. In this respect, the Chamber acknowledged that the Respondent held that ambiguity in player passports could not be held against the Respondent. 10. Subsequently, the Chamber deemed it fit to underline that, in principle, it was undisputed between the parties that a payment of solidarity contribution had become due, based on the transfer of the player from D1 to the Respondent. However, the Chamber deemed the disagreement between the parties on the calculation of the amount due, in particular as regards the exact period of registration of the player with the Claimant, to be the core issue of the dispute at hand. Consequently, the Chamber decided to focus its deliberations on establishing the relevant registration period and on the calculation of the specific amount due. 11. In this context, the Chamber, first of all, took note that both the Claimant and the Respondent based their respective calculation on a transfer compensation of EUR 7,500,000. 12. Furthermore, the Chamber noted that there were different versions of player passports on file. In particular, the Chamber took note that one player passport, issued by the Football Federation C, provided for the following registration periods of the player: - “FC N1: from 14 August 1996 until 16 June 2005 as a professional; - FC A1: from 27 August 2003 until 9 September 2005 as an amateur; - FC L1: from 4 February 2004 until 15 June 2004 as an amateur; (...)”. 13. Equally, the Chamber took into account that another player passport, which was also issued by the Football Federation C and which was uploaded on TMS, provided for the following registration periods of the player: - “Club N2 : from 14 August 1996 non-amateur; - Club A2: from 27 August 2003 amateur; - Club L2: from 4 February 2004 amateur; - (…)”. 14. Furthermore, the Chamber took due note of the explanations provided by the Football Federation C, according to which the aforementioned player passports were, in principle, identical, but that one version was more specific than the other. The Chamber carefully studied the clarification of the Football Federation C, containing the following information about the registration periods of the player: - from 14 August 1996 until 16 June 2005, the player was registered with [the Claimant]; - from 4 February 2004 until 15 June 2004, the player was loaned from [the Claimant] to L1; - from 27 August 2003 until 9 September 2005, the player was simultaneously registered with [the Claimant] and the Futsal club A2; - (…). 15. In this context, the Chamber was furthermore eager to refer to the confirmation of the Football Federation C according to which the denominations “Club N2” and “FC N1 ” referred to the same club. 16. Bearing in mind all the aforementioned, the Chamber proceeded to an analysis of the documentation on file, in particular of the two player passports, in order to establish the exact registration period on which the solidarity contribution had to be based. 17. In this respect, the Chamber noted that the player passport on which the Respondent had based its calculation was not only issued by the Football Federation C, but also uploaded on the TMS. Therefore, the members of the Chamber were of the opinion that, in principle, a party that is responsible for the distribution of the solidarity contribution has to be able to rely on a document available on TMS. Consequently, the Chamber deemed that the Respondent could in good faith rely on the dates established in the player passport on TMS. 18. In this respect, the members acknowledged that according to the player passport on TMS, the player appeared to be registered with the Claimant as from 14 August 1996, with A1 as from 27 August 2003 and with L1 as from 4 February 2004. In other words, the player passport on TMS indicated, at first glance, that the player ceased to be registered with the Claimant as from 27 August 2003, since it appeared that, at this date, the player was registered with A1, i.e. with another club than the Claimant. 19. However, in this context, the Chamber deemed it fit to recall the content of art. 4 par. 2 of Annex 6 of the Regulations (Rules for the Status and Transfer of Futsal Players), according to which a player may be registered for one eleven-a-side club at the same time as being registered for a Futsal club. Consequently, and since the player passport on TMS indicated that the player was registered with “Futsal Club A2 ”, the Chamber was of the opinion that the Respondent should have verified whether the player indeed ceased to be registered with the Claimant as from the registration with A1 on 27 August 2003, since it was evident from the denomination “Futsal A2 ” that A1 was likely to be a Futsal club. 20. On the other hand, as regards the registration of the player with L1 as from 4 February 2004, the Chamber was of the opinion that there were no indications in the player passport on TMS that the player continued to be registered with the Claimant after said date. Consequently, the members of the Chamber considered that the Respondent could in good faith assume that as from 4 February 2004, the player was no longer registered with the Claimant. 21. In view of the above, the Chamber established that the relevant registration period on which the Respondent could in good faith base its calculation of the relevant amount of solidarity contribution ran as from 14 August 1996 until 3 February 2004. 22. In other words, the Chamber established that the player was registered with the Claimant during 11 months of the season 1996/1997, for the entire seasons 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 and for 7 months during the season 2003/2004. Therefore, the Claimant is entitled to a proportion of 45.82% of the 5% of solidarity contribution based on a transfer compensation of EUR 7,500,000, i.e. to an amount of EUR 171,825. 23. Taking into account that it was undisputed that the Respondent had already proceeded to the payment of an amount of EUR 155,856 as solidarity contribution, the Chamber decided to deduct such amount of the aforementioned sum. 24. In conclusion, the Chamber decided that the Claimant was entitled to receive from the Respondent the amount of EUR 15,969. 25. For the sake of completeness, and as regards the question of reimbursement of payments allegedly made by the Respondent to L1, the Chamber established that the latter was not a party to the present dispute and that the Chamber could therefore not decide on any obligations imposed on L1. 26. Finally, the Chamber referred to art. 18 par. 1 of the Procedural Rules, according to which in the proceedings before the Dispute Resolution Chamber relating to disputes regarding solidarity mechanism costs in the maximum amount of CHF 25,000 are levied. The costs are to be borne in consideration of the parties’ degree of success in the proceedings. 27. According to Annex A of the Procedural Rules, the costs of the proceedings are to be levied on the basis of the amount in dispute. 28. The amount in dispute to be taken into consideration in the present proceedings amounts to EUR 55,222 related to the claim of the Claimant. Consequently, the DRC judge concluded that the maximum amount of costs of the proceedings corresponds to CHF 10,000 (cf. table in Annex A). 29. Considering that the case at hand allowed to be dealt with following a reasonable procedure, but that it did pose considerable factual difficulty and that it was adjudicated by the Dispute Resolution Chamber in corpore, the Chamber determined the final amount of costs of the current proceedings to the amount of CHF 8,000. 30. In view of the above, the Chamber reiterated that the claim of the Claimant is partially accepted. Therefore, the Chamber decided that the Respondent had to pay an amount of CHF 6,000 and that the Claimant had to pay an amount of CHF 2,000. 31. In this respect, the Chamber also took into account that the Claimant had already paid the amount of CHF 2,000 at the outset of the present proceedings, and that it is therefore exempted from paying the relevant amount of procedural costs. 32. The Chamber concluded its deliberations by stating that all further claims of the Claimant are rejected. * III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, N1, is partially accepted. 2. The Respondent, V, has to pay to the Claimant, N1, the amount of EUR 15,969 within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, interest at a rate of 5% per annum will apply as of expiry of the stipulated time-limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 4. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 8,000 is to be paid, within 30 days as from the date of notification of the present decision, as follows: 4.1. CHF 3,000 by the Respondent, V, to FIFA to the following bank account with reference to case no.: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 4.2. CHF 3,000 by the Respondent, V, to the Claimant, N1. 4.3. CHF 2,000 by the Claimant, N1, to FIFA. Given that the Claimant has already paid the amount of CHF 5,000 as advance of costs at the start of the present proceedings, the Claimant is exempted from paying the above-mentioned costs of the proceedings. 5. Any further claims lodged by the Claimant, N1, are rejected. 6. The Claimant, N1 directed to inform the Respondent, V, immediately and directly of the account number to which the remittances are to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. * Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Jérôme Valcke Secretary General Enclosed: CAS directives
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