F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della decisione della decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) giudice passati a Zurigo, Svizzera, 11 marzo 2011, da Sig. Theo van Seggelen (Paesi Bassi), RDC giudice, su una questione tra il club di A, B e il club, e la X club, come parte interveniente, in merito a una controversia contributo di solidarietà in relazione al trasferimento delle attività di R giocatore I. Fatti del caso
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della decisione della decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) giudice passati a Zurigo, Svizzera, 11 marzo 2011, da Sig. Theo van Seggelen (Paesi Bassi), RDC giudice, su una questione tra il club di A, B e il club, e la X club, come parte interveniente, in merito a una controversia contributo di solidarietà in relazione al trasferimento delle attività di R giocatore I. Fatti del caso 1. Il B Football Federation (BFF) ha confermato che il giocatore, R (in prosieguo: il giocatore), nato il 5 agosto 1980, è stato registrato con il suo club affiliato, A (di seguito: A), dal 23 marzo 1996 al 4 febbraio 1999 come amatoriale, dal 5 febbraio 1999 al 30 novembre 1999, un professionista, dal 27 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, come un professionista, il 4 gennaio 2001 come professionista e dal 25 Aprile 2001 fino al 6 agosto 2001 come un professionista. 2. La stagione sportiva nel paese B segue l'anno solare. 3. La F Football Association (FFA) ha confermato che il giocatore è stato registrato con il club, B (di seguito: B), il 19 gennaio 2007 come un professionista. 4. In data 11 febbraio 2008, il club FIFA A contattato chiedendo per la sua quota di contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento del giocatore dal Club X (di seguito: X), alla B Club, nel gennaio 2007. 5. In particolare, ha chiesto il 3% della indennità di trasferimento totale, più 5% di interesse annuo calcolato a partire dalla data di registrazione del giocatore. 6. Nella sua risposta, B fornito FIFA con l'accordo relativo trasferimento, concluso tra B e X il 15 gennaio 2007, in merito al trasferimento del giocatore. Ai sensi dell'art. 2 del contratto di trasferimento, l'indennità di trasferimento pari a 360 mila pagabili in due rate di euro 180 mila ogni nel gennaio 2007 e nel settembre 2007 7. Inoltre, la B ha sottolineato che, secondo il contratto di trasferimento, è stato concordato con X che quest'ultimo è stato costretto a versare il contributo di solidarietà del 5%. A questo proposito, B precisato che la compensazione di trasferimento totale compreso il contributo del 5% solidarietà è stato trasferito a X. 8. Allo stesso modo, B ha spiegato di aver pagato un importo complessivo di euro 345.000 per X. Tuttavia, pur essendo stato invitato a farlo, B FIFA non ha fornito ulteriori osservazioni o prove riguardo a questo importo e la discrepanza all'importo previsto il trasferimento accordo. 9. Allora, A modificato la sua richiesta alla quantità di 8,842.19 euro, più il 5% di interesse annuo calcolato a partire dalla data di registrazione del giocatore. 10. Dopo la FIFA aveva informato tutti i club coinvolti della giurisprudenza pertinente in casi analoghi, X fornito con il suo FIFA calcolo della percentuale rilevante del contributo del 5% di solidarietà, sulla base di una indennità di trasferimento pari a EUR 360.000, B e ha chiesto di inviare una fattura nel importo pari a EUR 7,764.66 al fine di rimborsare tale importo a B. 11. A questo proposito, A contestato sia B ¡| s spiegazione per quanto riguarda l'importo presunto di euro 345.000, nonché il calcolo effettuato dalla X sostenendo che conteneva alcuni errori. 12. Allo stesso modo, A modificato la sua richiesta ad un importo di EUR 9,748.25. 13. Allora, X ha riconosciuto di aver commesso degli errori nel calcolo, e lo modificato per l'importo di EUR 8,501.92. 14. Per quanto riguarda il nuovo importo calcolato X, Club A disapprovato ancora una volta, a partire dalla stagione sportiva nel paese B, secondo A, iniziata a gennaio e non in agosto, come erroneamente calcolato da X. Pertanto, il periodo dal 23 marzo fino al 5 agosto 1996, durante la quale è stato registrato il giocatore con A, era, secondo quest'ultimo, la stagione del giocatore ¡| s 16 compleanno e la percentuale doveva corrispondere allo 0,5%, invece del 0,25% della indennità di trasferimento globale. 15. Nella sua ultima posizione, B affermato che si aspettava dalla FIFA un calcolo definitivo del contributo di solidarietà, che dovrebbe ammontare o EUR 8,848.19, 8,501.92 EUR o EUR 7,764.66. II. Considerazioni del giudice DRC 1. Prima di tutto, il Camera di Risoluzione delle Controversie giudice (in prosieguo: il giudice DRC) ha analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, il giudice della CRC prima di cui all'art. 21 par. 1 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure dei giocatori ¡| Commissione per lo Status e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2008). La questione attuale è stato presentato alla FIFA, l'11 febbraio 2008, quindi prima le regole di cui sopra è entrato in vigore il 1 ° luglio 2008. Pertanto, il giudice della CRC ha concluso che l'edizione 2005 delle norme che disciplinano le procedure dei giocatori ¡| Commissione per lo Status e la Camera di Risoluzione delle Controversie (in prosieguo: le norme procedurali) è applicabile in materia a portata di mano. 2. Inoltre, il giudice della CRC ha analizzato l'edizione del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, il giudice DRC cui, da un lato, all'arte. 26 par. 1 e 2 in collegamento con l'arte. 29 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2010) e, dall'altro, al fatto che la presente domanda è stata presentata in data 11 febbraio 2008 e che il giocatore è stato registrato per Club B il 19 gennaio 2007. In considerazione di quanto sopra, il giudice poi DRC di cui all'art. 26 par. 1 e 2 in collegamento con l'arte. 29 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizioni 2005, 2008, 2009 e 2010) e ha concluso che l'edizione 2005 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (di seguito: il Regolamento) è applicabile in materia a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 3. Successivamente, il giudice della CRC di cui all'art. 3 par. 2 delle norme procedurali, che afferma che la competenza del giudice RDC di cui all'art. 24 par. 2 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 22 lit. d) e art. 24 par. 2 iii) del Regolamento, il giudice DRC ha concluso che era competente a trattare una vertenza che riguarda contributo di solidarietà che coinvolge un club affiliato alla Football Federation B e un club affiliato alla Football Federation F, con un club affiliato alla Football S Federation (SFF), come l'intervento di. 4. La sua competenza e le norme vigenti che sono stati istituiti, il giudice DRC è entrato nel merito della questione. Il giudice DRC iniziato riconoscendo i fatti del caso di specie, nonché la documentazione contenuta nel file. 5. A questo proposito, il giudice DRC ha rilevato che era pacifico tra le parti che il giocatore era stato trasferito da Club to Club X B e che è stato registrato con quest'ultima il 19 gennaio 2007. Analogamente, il giudice della CRC ha sottolineato che l'accordo relativo trasferimento previsto un'indennità di trasferimento pari a 360.000, pagabili in due rate uguali di 180 mila euro ciascuno, nel gennaio 2007 e settembre 2007. Inoltre, il giudice della CRC ha ricordato che B aveva in primo luogo indicato una indennità di trasferimento pari a 345.000, ma che poi non confermano o ulteriore commento su questa dichiarazione. Pertanto, il giudice della CRC ha deciso di basare le sue decisioni sulle informazioni contenute nel contratto di cessione. 6. In seguito, il giudice della CRC preso atto che A ha chiesto l'importo di EUR 9,748.25 come contributo di solidarietà in relazione al trasferimento di cui sopra, più il 5% di interesse annuo calcolato a partire dalla data della registrazione del giocatore. 7. In seguito, il giudice della CRC ha ricordato che, come stabilito dall'art. 21 del Regolamento in relazione con l'allegato 5 del Regolamento, se si muove professionali nel corso di un contratto, il 5% delle indennità, non compresa l'indennità di formazione, pagati alla società di provenienza, deve essere detratto dall'importo complessivo di questa compensazione e distribuito dalla nuova società, come contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore, in proporzione al numero di anni il giocatore è stato registrato con il club in questione (s) tra le stagioni sportive del suo 12 ° compleanno e il 23. 8. A questo proposito, il giudice RDC ha preso atto che il B Federcalcio ha confermato che la R giocatore, nato il 5 agosto 1980, è stato registrato con A decorrere dal 23 marzo 1996 al 30 novembre 1999, dal 27 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, sulla 4 Gennaio 2001 e dal 25 aprile 2001 fino al 6 agosto 2001. 9. In seguito, il giudice della CRC debitamente notare che B ha affermato di aver pagato l'intero importo di euro 360.000 concordate indennità di trasferimento, di X. In altre parole, il giudice della CRC ha preso atto che B ha omesso di detrarre il 5% della retribuzione utile ai fini di trasferimento al meccanismo di solidarietà. 10. Allo stesso modo, il giudice ha riconosciuto che DRC X alla fine ha dichiarato che era disposto a rimborsare l'importo di EUR 8,501.92 a B. 11. Successivamente, il giudice della CRC riferimento alla sua consolidata giurisprudenza applicata in casi analoghi, secondo cui il giocatore ¡| s nuovo club viene ordinato di rimettere la proporzione rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% del club (s) coinvolti nel lettore ¡| s di formazione in applicazione rigorosa dell'art. 1 e 2 del 5 dell'allegato del regolamento. Allo stesso tempo, in linea con la giurisprudenza citata, il giocatore ¡| s ex squadra è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal lettore ¡| s nuovo club. 12. In considerazione di quanto precede, e in considerazione di quanto sopra-indicata giurisprudenza, il giudice ha deciso che una RDC ha diritto a ricevere una parte delle indennità di trasferimento rilevante come contributo di solidarietà da B e che X deve rimborsare alla stessa proporzione B. 13 . Rivolgendo la sua attenzione al calcolo della percentuale di contributo di solidarietà dovuta, il giudice della CRC di cui all'art. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, che stabilisce che il contributo di solidarietà riflette il numero di anni è stato registrato il giocatore con il club rilevante tra le stagioni dei suoi compleanni 12 ° e 23, calcolati pro rata se meno di un anno, secondo la tabella contenuta nella suddetta disposizione. 14. A questo proposito, il giudice DRC ha concluso che il periodo di efficacia della formazione da prendere in considerazione la questione in gioco corrisponde alle informazioni contenute nel lettore ¡| s passaporto ricevuto dalla Football Federation B, che mostra che il giocatore è stato registrato con A per il periodo dal 23 marzo 1996 al 30 novembre 1999, dal 27 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, il 4 gennaio 2001 e dal 25 aprile 2001 fino al 6 agosto 2001. In altre parole, il giudice della CRC ha stabilito che il giocatore è stato registrato per 9 mesi della stagione 1996 nel paese B, per le 2 intere stagioni 1997 e 1998 nel paese B, per 11 mesi della stagione 1999 nel paese B, per 11 mesi della stagione 2000 nel paese B e per 3 mesi della stagione 2001 nel Paese B. Allo stesso modo, il giudice della CRC ha osservato che le stagioni di cui sopra corrispondono alle stagioni del giocatore ¡| s 16 al 21 compleanni. 15. In considerazione di quanto precede, nonché considerando i punti II. 6, 8 e 14 della presente sentenza, il giudice ha deciso che RDC A ha diritto di ricevere da B la percentuale di 48,32% del 5% della indennità di trasferimento pagato per il giocatore come contributo di solidarietà. 16. Per quanto riguarda l'interesse rivendicato da A, il giudice della CRC ha sottolineato che ai sensi dell'art. 2 par. 1 dell'allegato 5 del Regolamento, il termine per il versamento del contributo di solidarietà è di 30 giorni successivi alla registrazione del giocatore con la nuova associazione o, in caso di pagamenti contingenti, 30 giorni dopo la data di tali pagamenti. 17. Allo stesso modo, il giudice DRC ha ricordato che l'accordo relativo trasferimento previsto che l'indennità di trasferimento per il giocatore doveva essere versato in due rate di pari ¡§ nel gennaio 2007 ¡¨ e ¡§ nel settembre 2007 ¡¨. Di conseguenza, il giudice della CRC ha ritenuto che le rate di cui sopra erano dovuti fino all'ultimo giorno dei mesi corrispondenti, come indicato nel contratto di cessione. Pertanto, il giudice della CRC ha deciso di interesse premio come del 31 ° giorno dopo l'ultimo giorno dei mesi di cui sopra. 18. Di conseguenza, e tenendo conto di tutti i suddetti elementi, il giudice della CRC ha deciso che l'affermazione di A è in parte accettato e che A ha diritto a ricevere un contributo di solidarietà da B per un importo di 8.697 euro, aumentata del 5% di interesse annuo a partire dal 3 marzo 2007 sulla quantità di EUR 4,348.50 e il 5% di interessi all'anno a partire del 31 ottobre 2007 sulla quantità di EUR 4,348.50. Allo stesso modo, il giudice ha deciso che DRC X deve rimborsare l'importo di euro 8.697 a B. 19. Il giudice DRC ha concluso i suoi lavori affermando che ulteriori pretese di A sono respinte. * III. La decisione del giudice DRC 1. L'affermazione del Club A è parzialmente accettata. 2. B deve pagare ad A entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione, l'importo di EUR 8.697 maggiorato del 5% di interesse annuo fino alla data dell'effettivo pagamento come segue: "h 5% pa come, del 3 marzo 2007, oltre l'importo di EUR 4,348.50; "h 5% pa al 31 ottobre 2007, oltre l'importo di EUR 4,348.50. 3. Se la somma di cui sopra, maggiorato degli interessi, non viene pagata entro il termine suddetto, la presente questione deve essere presentata, su richiesta, FIFA ¡| s Commissione Disciplinare per l'esame e una decisione formale. 4. Qualsiasi reclamo presentato da A viene respinta. 5. Una è diretta ad informare B immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. 6. Club X è tenuto a rimborsare l'importo di euro 8.697 a B entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 7. Se la somma di cui sopra non viene pagata entro il termine suddetto, un tasso di interesse del 5% all'anno vigore al momento della scadenza del termine stabilito e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, FIFA ¡| s commissione disciplinare per l'esame e una decisione formale. 8. B è diretta ad informare X immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere fatto e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. * Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per il giudice della CRC Jerome Valcke segretario generale All.. CAS direttive
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F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2010-2011) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Decision of the Decision of the Dispute Resolution Chamber (DRC) judge passed in Zurich, Switzerland, on 11 March 2011, by Mr Theo van Seggelen (Netherlands), DRC judge, on a matter between the club A, and the club B, and the club X, as Intervening party regarding a solidarity contribution dispute related to the transfer of the player R I. Facts of the case 1. The B Football Federation (BFF) confirmed that the player, R (hereinafter: the player), born on 5 August 1980, was registered with its affiliated club, A (hereinafter: A), from 23 March 1996 until 4 February 1999 as an amateur, from 5 February 1999 until 30 November 1999 as a professional, from 27 January 2000 until 31 December 2000 as a professional, on 4 January 2001 as a professional and from 25 April 2001 until 6 August 2001 as a professional. 2. The sporting season in country B follows the calendar year. 3. The F Football Association (FFA) confirmed that the player was registered with club, B (hereinafter: B), on 19 January 2007 as a professional. 4. On 11 February 2008, the club A contacted FIFA asking for its proportion of the solidarity contribution in connection with the transfer of the player from the Club X (hereinafter: X), to the Club B, in January 2007. 5. In particular, A requested 3% of the total transfer compensation, plus 5% interest per year calculated as from the date of registration of the player. 6. In its reply, B provided FIFA with the relevant transfer agreement, concluded between B and X on 15 January 2007, regarding the transfer of the player. According to art. 2 of the transfer agreement, the transfer compensation amounted to EUR 360,000 payable in two instalments of EUR 180,000 each ¡§in January 2007¡¨ and ¡§in September 2007¡¨. 7. Furthermore, B pointed out that, according to the transfer agreement, it was agreed with X that the latter was obliged to pay the 5% solidarity contribution. In this respect, B stated that the total transfer compensation including the 5% solidarity contribution was transferred to X. 8. Equally, B explained that it had paid a total amount of EUR 345,000 to X. However, despite having been invited to do so, B did not provide FIFA with further comments or evidence regarding this amount and the discrepancy to the amount stipulated in the transfer agreement. 9. Thereupon, A amended its claim to the amount of EUR 8,842.19, plus 5% interest per year calculated as from the date of registration of the player. 10. After FIFA had informed all clubs involved of the pertinent jurisprudence in similar cases, X provided FIFA with its calculation of the relevant proportion of the 5% solidarity contribution, based on a transfer compensation of EUR 360,000, and asked B to send an invoice in the amount of EUR 7,764.66 in order to reimburse this amount to B. 11. In this respect, A contested both B¡¦s explanation regarding the alleged amount of EUR 345,000 as well as the calculation made by X arguing that it contained several mistakes. 12. Likewise, A amended its claim to an amount of EUR 9,748.25. 13. Thereupon, X acknowledged having made mistakes in its calculation, and it amended it to the amount of EUR 8,501.92. 14. With regard to the new amount calculated by X, Club A disapproved again, since the sporting season in country B, according to A, started in January and not in August, as wrongly calculated by X. Therefore, the period from 23 March until 5 August 1996, during which the player was registered with A, was, according to the latter, the season of the player¡¦s 16th birthday and the percentage had to correspond to 0.5%, instead of 0.25% of the overall transfer compensation. 15. In its last position, B asserted that it was expecting from FIFA a definitive calculation of the solidarity contribution, which should amount to either EUR 8,848.19, EUR 8,501.92 or EUR 7,764.66. II. Considerations of the DRC judge 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber judge (hereinafter: the DRC judge) analysed whether he was competent to deal with the case at hand. In this respect, the DRC judge first referred to art. 21 par. 1 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players¡¦ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008). The present matter was submitted to FIFA on 11 February 2008, thus before the aforementioned Rules entered into force on 1 July 2008. Therefore, the DRC judge concluded that the 2005 edition of the Rules Governing the Procedures of the Players¡¦ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: the Procedural Rules) is applicable to the matter at hand. 2. Furthermore, the DRC judge analysed which edition of the Regulations on the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the DRC judge referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 in connection with art. 29 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2010) and, on the other hand, to the fact that the present claim was lodged on 11 February 2008 and that the player was registered for Club B on 19 January 2007. In view of the aforementioned, the DRC judge then referred to art. 26 par. 1 and 2 in connection with art. 29 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (editions 2005, 2008, 2009 and 2010) and concluded that the 2005 edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations) is applicable to the matter at hand as to the substance. 3. Subsequently, the DRC judge referred to art. 3 par. 2 of the Procedural Rules, which states that the jurisdiction of the DRC judge is set out in art. 24 par. 2 of the Regulations. In accordance with art. 22 lit. d) and art. 24 par. 2 iii) of the Regulations, the DRC judge concluded that he was competent to deal with a dispute regarding solidarity contribution involving a club affiliated to the B Football Federation and a club affiliated to the F Football Federation, with a club affiliated to the S Football Federation (SFF) as Intervening Party. 4. His competence and the applicable regulations having been established, the DRC judge entered into the substance of the matter. The DRC judge started by acknowledging the facts of the case as well as the documentation contained in the file. 5. In this respect, the DRC judge noted that it was undisputed between the parties that the player had been transferred from Club X to Club B and that he was registered with the latter on 19 January 2007. Equally, the DRC judge pointed out that the relevant transfer agreement provided for a transfer compensation of EUR 360,000, payable in two equal instalments of EUR 180,000 each, in January 2007 and September 2007. Furthermore, the DRC judge recalled that B had firstly indicated a transfer compensation of EUR 345,000, but that it subsequently did not corroborate or further comment on this statement. Therefore, the DRC judge decided to base his deliberations on the information contained in the transfer agreement. 6. In continuation, the DRC judge duly noted that A requested the amount of EUR 9,748.25 as solidarity contribution in connection with the aforementioned transfer, plus 5% interest per year calculated as from the date of the registration of the player. 7. In continuation, the DRC judge recalled that, as established in art. 21 of the Regulations in connection with Annex 5 of the Regulations, if a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation, paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation and be distributed by the new club as solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player, in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant club(s) between the sporting seasons of his 12th and 23rd birthday. 8. In this respect, the DRC judge took due note that the B Football Federation confirmed that the player R, born on 5 August 1980, was registered with A from 23 March 1996 until 30 November 1999, from 27 January 2000 until 31 December 2000, on 4 January 2001 and from 25 April 2001 until 6 August 2001. 9. In continuation, the DRC judge duly noted that B asserted having paid the entire amount of EUR 360,000 agreed upon as transfer compensation, to X. In other words, the DRC judge took note that B omitted to deduct 5% of the relevant transfer compensation relating to the solidarity mechanism. 10. Equally, the DRC judge acknowledged that X eventually stated that it was willing to reimburse the amount of EUR 8,501.92 to B. 11. Subsequently, the DRC judge referred to its well-established jurisprudence applied in similar cases, in accordance with which the player¡¦s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player¡¦s training in strict application of art. 1 and 2 of the Annex 5 of the Regulations. At the same time, in line with the aforementioned jurisprudence, the player¡¦s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player¡¦s new club. 12. In view of the above, and in consideration of the above-stated jurisprudence, the DRC judge decided that A is entitled to receive a proportion of the relevant transfer compensation as solidarity contribution from B and that X must reimburse the same proportion to B. 13. Turning his attention to the calculation of the due proportion of solidarity contribution, the DRC judge referred to art. 1 of Annex 5 of the Regulations, which stipulates that the solidarity contribution reflects the number of years the player was registered with the relevant club between the seasons of his 12th and 23rd birthdays, calculated pro rata if less than one year, in accordance with the table contained in the aforementioned provision. 14. In this respect, the DRC judge concluded that the effective period of training to be considered in the matter at stake corresponds to the information contained in the player¡¦s passport received from the B Football Federation, which displays that the player was registered with A for the period from 23 March 1996 until 30 November 1999, from 27 January 2000 until 31 December 2000, on 4 January 2001 and from 25 April 2001 until 6 August 2001. In other words, the DRC judge established that the player was registered for 9 months of the season 1996 in country B, for the 2 entire seasons 1997 and 1998 in country B, for 11 months of the season 1999 in country B, for 11 months of the season 2000 in country B and for 3 months of the season 2001 in country B. Equally, the DRC judge noted that the aforementioned seasons correspond to the seasons of the player¡¦s 16th to 21st birthdays. 15. In view of the foregoing, as well as considering the points II. 6, 8 and 14 above, the DRC judge decided that A is entitled to receive from B the proportion of 48.32% of 5% of the transfer compensation paid for the player as solidarity contribution. 16. As regards the interest claimed by A, the DRC judge emphasised that according to art. 2 par. 1 of Annex 5 of the Regulations, the deadline for the payment of the solidarity contribution is 30 days following the registration of the player with the new association or, in case of contingent payments, 30 days after the date of such payments. 17. Likewise, the DRC judge recalled that the relevant transfer agreement stipulated that the transfer compensation for the player was to be paid in two equal instalments ¡§in January 2007¡¨ and ¡§in September 2007¡¨. Consequently, the DRC judge considered that the aforementioned instalments were payable until the last day of the relevant months, as indicated in the transfer agreement. Therefore, the DRC judge decided to award interest as of the 31st day after the last day of the aforementioned months. 18. Consequently and taking into account all the above-mentioned elements, the DRC judge decided that the claim of A is partially accepted and that A is entitled to receive solidarity contribution from B in the amount of EUR 8,697, plus 5% interest per year as of 3 March 2007 over the amount of EUR 4,348.50 and 5% interest per year as of 31 October 2007 over the amount of EUR 4,348.50. Equally, the DRC judge decided that X must reimburse the amount of EUR 8,697 to B. 19. The DRC judge concluded his deliberations by stating that any further claims of A are rejected. * III. Decision of the DRC judge 1. The claim of Club A is partially accepted. 2. B has to pay to A within 30 days as from the date of notification of this decision the amount of EUR 8,697 plus 5% interest p.a. until the date of effective payment as follows: „h 5% p.a. as of 3 March 2007 over the amount of EUR 4,348.50; „h 5% p.a. as of 31 October 2007 over the amount of EUR 4,348.50. 3. If the aforementioned sum, plus interest, is not paid within the aforementioned deadline, the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA¡¦s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 4. Any further claim lodged by A is rejected. 5. A is directed to inform B immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. 6. Club X has to reimburse the amount of EUR 8,697 to B within 30 days as from the date of notification of this decision. 7. If the aforementioned sum is not paid within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% per year will apply as of expiry of the fixed time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA¡¦s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 8. B is directed to inform X immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. * Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the DRC judge Jerome Valcke Secretary General Encl. CAS directives
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