F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – la decisione del Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) giudice passati a Zurigo, Svizzera, 11 marzo 2011, da Theo van Seggelen (Paesi Bassi) , DRC giudice: su una questione tra il club di A, W contro il club, e la T club, come per quanto riguarda l’intervento di contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento internazionale dei M giocatore I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) - contributo di solidarietà - versione non ufficiale by dirittocalcistico - la decisione del Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) giudice passati a Zurigo, Svizzera, 11 marzo 2011, da Theo van Seggelen (Paesi Bassi) , DRC giudice: su una questione tra il club di A, W contro il club, e la T club, come per quanto riguarda l'intervento di contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento internazionale dei M giocatore I. Fatti della controversia 1. Secondo il giocatore di passaporto rilasciato dalla Federazione che il giocatore, M (in prosieguo: il giocatore), nato il 6 gennaio 1976, è stato registrato con il suo club affiliato, A (di seguito: A) dal 29 maggio 1987 fino al 30 giugno 1992. Il giocatore ha passaporto indicato anche che il giocatore è stato registrato con il Club T (di seguito: T) nella stagione 2007/2008, nel paese E durante la stagione 2008/2009 e ri-registrato con T a partire dalla stagione 2009/2010 . 2. La stagione calcistica in paese che inizia il 1 ° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. 3. Secondo una conferma ufficiale della Federcalcio E il giocatore è stato registrato con il suo club affiliato, W (in prosieguo: W), il 1 ° settembre 2008. 4. Il 30 agosto 2010, A ha presentato una domanda di fronte a FIFA rivendicando la sua quota del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del giocatore dal club, T, al club, W, per l'importo presunto di euro 1.000.000. In particolare, ha chiesto il 30% del 5% della indennità di trasferimento avrebbero accettato di euro 1.000.000, pari a 15.000. 5. Nella sua risposta, W indicato che il giocatore è stato registrato su una base prestito e ha presentato una copia del contratto di mutuo stipulato tra esso e T, che ha dimostrato che la compensazione prestiti ammontava a 600.000 euro, pagabili in due rate di 300.000 euro, esigibili 15 settembre 2008 e 1o maggio 2009. In considerazione di quanto precede, W ha sostenuto che A è stato solo il diritto di ricevere 9.000 euro. Inoltre, W ha affermato di aver omesso di detrarre il contributo di solidarietà del 5% dal risarcimento del prestito che aveva pagato a T e, per quanto riguarda il pagamento del contributo di solidarietà ad A, ha indicato che "mentre siamo felici di fare questo pagamento vorremmo anche chiedono di essere rassicurati FIFA della loro assistenza nel recupero questa somma di denaro da T ". 6. In considerazione di quanto precede, la FIFA ha informato le parti interessate della giurisprudenza della Camera di risoluzione delle controversie in casi analoghi, in base al quale nuovo club del giocatore viene ordinato di rimettere la proporzione rilevante (s) del contributo di solidarietà del 5% al club ( s) coinvolti nella formazione del giocatore e che al tempo stesso, società di provenienza del giocatore è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. 7. Pertanto, W è stato invitato a distribuire la quota rilevante del contributo di solidarietà del 5% del compenso ad A, che sembrava essere stato coinvolto nella formazione del giocatore. Inoltre, T è stato invitato a rimborsare W la quota rilevante del 5% dell'importo del risarcimento concordato con W. 8. In risposta alla suddetta proposta, T ha sostenuto che tutti i contributi di solidarietà avrebbe dovuto essere pagato da W in conformità con l'articolo 4 del contratto di mutuo che stabiliva che: "Le indennità di trasferimento temporanea e definitiva indicati nel presente Accordo non sono comprensivi della contributo di solidarietà e della indennità di formazione (se dovuta) diritto ai sensi del Regolamento FIFA. Questi, come pure qualsiasi altro prelievi come richiesto dal PL, sono a carico W sola ". II. Considerazioni del giudice DRC 1. Prima di tutto, il giudice RDC analizzato se era competente a trattare il caso a portata di mano. A questo proposito, egli ha preso atto che la questione attuale è stata presentata alla FIFA il 30 agosto 2010. Di conseguenza, l'edizione 2008 delle norme che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (in prosieguo: le norme procedurali) è applicabile alla materia in esame (cfr. art 21 comma 2 e comma 3 del... le norme procedurali). 2. Successivamente, il giudice della CRC di cui all'art. 3 par. 2, par. 3 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1, par. 2 lettera. iii. in combinato disposto con l'art. 22 lit. d) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2010) il giudice DRC è competente a decidere sulla questione attuale che è di una dimensione internazionale, ha già una giurisprudenza chiara stabilito, non contiene complesse questioni di fatto o di diritto e riguarda la distribuzione del contributo di solidarietà sostenuto da una connessione con il trasferimento internazionale di al giocatore di W. 3. Inoltre, e tenendo conto che il giocatore è stato registrato con il suo nuovo club il 1 ° settembre 2008, il giudice della CRC ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1, par. 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizioni 2009 e 2010) e considerando che la presente domanda è stata presentata il 30 agosto 2010, la versione 2008 dei suddetti regolamenti (di seguito: Regolamento) è applicabile alla materia presente come alla sostanza. 4. In continuazione, ed entrando nel merito della questione, il giudice DRC iniziato riconoscendo che A richiede contributo di solidarietà per un importo di 15.000 euro sulla base di una presunta indennità di trasferimento pari a 1.000.000 avrebbe pagato da W a T in relazione con la comunità internazionale il trasferimento del giocatore. 5. Allo stesso tempo, tuttavia, il giudice della CRC ha riconosciuto che in base al relativo contratto di prestito deferito alla FIFA il giocatore è stato trasferito in comodato dalla T alla W per un importo di 600.000 euro. 6. A questo proposito, il giudice RDC anzitutto sottolineato che, come stabilito in arte. 21 in combinato disposto con l'allegato 5 del Regolamento, se si muove professionali nel corso di un contratto, il 5% delle indennità, non compresa l'indennità di formazione pagato alla sua ex squadra, viene detratto dall'importo totale di tale compensazione e distribuito da il nuovo club, come contributo di solidarietà al club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore in proporzione al numero di anni il giocatore è stato tesserato con i club rilevanti tra le stagioni del suo 12 ° compleanno e il 23. 7. In seguito, il giudice della CRC ha preso atto che, da un lato, W ha dichiarato di non aver mantenuto il 5% della compensazione prestito e, quindi, aveva versato l'importo totale dei risarcimenti prestito alla T. In altre parole, W ha affermato che ha omesso di detrarre il 5% del compenso prestito pertinente relativa alla distribuzione del contributo di solidarietà. D'altra parte, il giudice della CRC ha osservato che T ha affermato che, ai sensi dell'articolo 4 del contratto di mutuo, ogni e qualsiasi contributi di solidarietà erano dovuti da W, in quanto secondo l'articolo stabiliva che "Le indennità di trasferimento temporaneo e definitivo previsto nel presente accordo non sono comprensivi del contributo di solidarietà e della indennità di formazione (se dovuta) diritto ai sensi del Regolamento FIFA. Questi, come pure qualsiasi altro prelievi come richiesto dal PL, sono a carico W sola ". 8. Tenuto conto delle argomentazioni che precedono, il giudice della CRC ha osservato che il problema principale in materia attuale è che T è del parere che l'importo complessivo di 600.000 euro è dovuto ad esso e che, ai sensi dell'articolo 4 del contratto di mutuo, W ha dovuto pagare, in cima alla compensazione importo complessivo di 600.000 euro, gli importi relativi al contributo di solidarietà del club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore. 9. In questo contesto, il giudice della CRC ha nuovamente fatto riferimento all'art. 21 e art. 1 Allegato 5 del Regolamento che dispone chiaramente che "se si muove professionali nel corso di un contratto, il 5% delle indennità, non compresa l'indennità di formazione pagato alla sua ex squadra, viene detratto dall'importo totale di tale compensazione ( ...) "(corsivo aggiunto). 10. A questo proposito, il giudice DRC era ansioso di sottolineare che il meccanismo di solidarietà è un principio ben stabilito nel Regolamento, da cui le parti firmatarie di un contratto di trasferimento o di prestito non può derogare attraverso il contenuto di un contratto. In altre parole, l'obbligo di distribuire contributo di solidarietà non può essere annullata per mezzo di un contratto concluso tra i club coinvolti nel trasferimento di un giocatore. Così, come per la distribuzione del contributo di solidarietà, l'importo da prendere in considerazione nel calcolo dei pagamenti contributo di solidarietà a causa del club (s) coinvolti nella formazione del giocatore e della formazione, è l'importo effettivamente pattuito come compenso totale da pagare dal nuovo club alla società di provenienza, indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria previsto nel contratto di trasferimento o di prestito. 11. A questo proposito, il giudice DRC considerato che se si fosse seguita l'interpretazione T del contratto di mutuo e l'argomento T che W deve pagare il risarcimento complessivo di 600.000 euro T senza dedotto qualsiasi importo (s) in conformità con le norme in materia di contributo di solidarietà, si significherebbe che, in materia di specie, l'importo di 600.000 euro costituirebbe il 95% dell'importo totale del risarcimento per il prestito del giocatore. Di conseguenza, W sarebbe tenuto a pagare la parte restante del 5% del club (s) coinvolti nella formazione ed educazione del giocatore. Il giudice DRC ha sottolineato che sarebbe questa linea da seguire, l'importo totale dei risarcimenti sarebbe pari a 631.578, che, evidentemente, sarebbe stato diverso dai termini del contratto di finanziamento sottoscritto tra le società coinvolte nel prestito del giocatore, che, come detto in precedenza, infatti concordato un compenso prestito di 600.000 euro. Di conseguenza, il giudice della CRC ha ritenuto che sarebbe il contributo di solidarietà è calcolato nel modo in cui T ha sostenuto, il contributo del 5% la solidarietà, secondo i regolamenti, quindi calcolata sulla base di 631.578 euro invece di 600.000 euro, un calcolo che, in Secondo il giudice della CRC, è errata in quanto un tale approccio per quanto riguarda il calcolo del contributo di solidarietà destabilizzerebbe l'intero sistema del meccanismo di solidarietà e potrebbe pregiudicare la certezza giuridica dei regolamenti prevedono. Quindi, una rigorosa applicazione delle norme in materia di contributo di solidarietà deve essere seguito e, quindi, il 5% avrebbe dovuto essere dedotto dal 600.000 euro e distribuito al club (s) coinvolti nella formazione del giocatore e l'istruzione. 12. Successivamente e direttamente collegata a quanto sopra, il giudice della CRC di cui la consolidata giurisprudenza della RDC, che deve essere applicato in materia di specie, in base alla quale nuovo club del giocatore viene ordinato di rimettere la proporzione rilevante (s) il contributo di solidarietà del 5% al club (s) coinvolti nella formazione del giocatore e l'istruzione in applicazione rigorosa dell'art. 1 e art. 2 Allegato 5 del Regolamento. Allo stesso tempo, secondo il detto ormai consolidata giurisprudenza, ex club del giocatore è condannata a rimborsare la stessa proporzione (s) del 5% del compenso che ha ricevuto dal nuovo club del giocatore. 13. Alla luce di quanto sopra, il giudice della CRC ha deciso che W è tenuto a versare la quota rilevante del contributo di solidarietà del 5% ad A e che T deve rimborsare la stessa proporzione del contributo di solidarietà del 5% di W. 14. A questo proposito, dopo aver confermato la suddetta all'obbligo per W, il giudice DRC continuato per stabilire il corretto calcolo della percentuale rilevante di solidarietà per contributo A. 15. A tal fine, il giudice della CRC di cui all'art. 1 Allegato 5 del Regolamento che fornisce i dati relativi alla distribuzione del contributo di solidarietà, in base al periodo di tempo il giocatore è stato effettivamente formato da un club specifico e tenendo in considerazione l'età del giocatore nel momento in cui veniva formazione ed educato dal club (s) in questione. 16. A questo proposito, il giudice DRC ha ricordato che la Federazione mi aveva confermato che il giocatore, nato il 6 gennaio 1976, è stato registrato con la A dal 29 maggio 1987 fino al 30 giugno 1992 e che gli importi di compensazione relativi a 600.000 euro. 17. Di conseguenza, il giudice della CRC ha stabilito che, in conformità con la ripartizione prevista dall'art. 1 Allegato 5 del Regolamento, A ha diritto a ricevere il 30% del 5% del compenso pagato da W a T cioè il 30% del 5% di 600.000 euro. 18. In considerazione di quanto precede, il giudice ha deciso che DRC W deve pagare per un importo di EUR 9.000 e che T deve rimborsare l'importo di euro 9.000 a W. 19. Il giudice DRC ha concluso i suoi lavori per quanto riguarda la sostanza della questione, rifiutando ogni ulteriore pretesa del ricorrente. 20. Infine, il giudice della CRC di cui all'art. 18 par. 1 delle norme procedurali, secondo cui, nel procedimento dinanzi alla DRC, tra cui il giudice della CRC in materia di controversie in materia di indennità di formazione e il meccanismo di solidarietà, i costi per un importo massimo di CHF 25'000 sono riscossi. La disposizione precisa inoltre che i relativi costi sono a carico in considerazione del grado delle parti di successo nel procedimento (cfr. art. 18 par. 1 del regolamento di procedura). 21. Nel rispetto di quanto sopra, e tenendo conto che la pretesa del ricorrente è stata parzialmente accolta, il giudice ha concluso che DRC W deve sopportare le spese del procedimento in corso davanti a FIFA. 22. Secondo l'allegato A delle norme procedurali, le spese del procedimento devono essere applicate sulla base del valore della controversia. 23. Su tale base, il giudice DRC ha dichiarato che l'importo da prendere in considerazione nel presente procedimento è 15.000 euro in relazione alla domanda del richiedente. Di conseguenza, il giudice della CRC ha concluso che l'importo massimo delle spese del procedimento corrisponde a 5000 franchi (cfr. tabella in allegato A). 24. Considerando che il caso in questione non ha alcun comporre complesse questioni di fatto o di diritto e che è stato assegnato dal giudice della CRC e non dalla RDC, il giudice DRC determinato i costi del procedimento in corso per l'importo di CHF 2500. * III. La decisione del giudice DRC 1. L'affermazione di A è parzialmente accettata. 2. W deve pagare per un importo di euro 9.000 al entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Se la somma di cui sopra non viene pagato da W entro il termine di cui sopra, un tasso di interesse del 5% pa cadrà a causa di di scadenza del termine prescritto e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA per il suo esame e una decisione formale. 4. Qualsiasi reclamo presentato da A viene respinta. 5. L'importo finale delle spese del procedimento per un importo di CHF 2500 devono essere pagate da W entro 30 giorni dalla notifica della presente decisione, alla FIFA al seguente conto bancario con riferimento al caso no. xxx XX-XXXXX: UBS Zurigo 366.677.01U Numero di conto (lo Status dei Calciatori FIFA) Clearing numero 230 IBAN: CH 27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6. Una è diretta ad informare W immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere effettuato e di notificare al giudice della CRC di ogni pagamento ricevuto. 7. Club T è tenuto a rimborsare l'importo di euro 9.000 a W entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 8. Se la somma di cui sopra non sono pagate da T Club entro il termine di cui sopra, un tasso di interesse del 5% pa cadrà a causa di di scadenza del termine prescritto e la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA per il suo esame e una decisione formale. 9. W è diretta ad informare Club T immediatamente e direttamente il numero di conto a cui il versamento deve essere effettuato e di notificare al giudice della CRC di ogni pagamento ricevuto. * Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info @ tas -cas.org www.tas-cas.org Per il giudice della CRC: Jérôme Valcke Segretario Generale All.. CAS direttive
______________________________
F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2010-2011) - solidarity contribution – official version by www.fifa.com - Decision of the Dispute Resolution Chamber (DRC) judge passed in Zurich, Switzerland, on 11 March 2011, by Theo van Seggelen (Netherlands), DRC judge: on a matter between the club A, against the club W, and the club T, as Intervening party regarding solidarity contribution in connection with the international transfer of the player M I. Facts of the case 1. According to the player passport issued by the Federation I the player, M (hereinafter: the player), born on 6 January 1976, was registered with its affiliated club, A (hereinafter: A) as from 29 May 1987 until 30 June 1992. The said player passport indicated as well that the player was registered with club T (hereinafter: T) in the 2007/2008 season, in the country E during the 2008/2009 season and re-registered with T as of the 2009/2010 season. 2. The football season in country I starts on 1 July and ends on 30 June of the following year. 3. According to an official confirmation of the Football Association E the player was registered with its affiliated club, W (hereinafter: W), on 1 September 2008. 4. On 30 August 2010, A lodged a claim in front of FIFA claiming its proportion of the solidarity contribution in connection with the transfer of the player from the club, T, to the club, W, for the alleged amount of EUR 1,000,000. In particular, A requested 30% of the 5% of the allegedly agreed transfer compensation of EUR 1,000,000, equivalent to EUR 15,000. 5. In its reply, W indicated that the player was registered on a loan basis and submitted a copy of the loan agreement signed between it and T, which showed that the loan compensation amounted to EUR 600,000, payable in two installments of EUR 300,000 falling due on 15 September 2008 and 1 May 2009. In view of the foregoing, W argued that A was only entitled to receive EUR 9,000. Furthermore, W stated that it had omitted to deduct the 5% solidarity contribution from the loan compensation it had paid to T and, as to the payment of solidarity contribution to A, indicated that “whilst we are happy to make this payment we would also ask for FIFA’s reassurance of their assistance in reclaiming this sum of money from T”. 6. In view of the above, FIFA informed the parties involved of the jurisprudence of the Dispute Resolution Chamber in similar cases, according to which the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training and that at the same time, the player’s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. 7. Therefore, W was invited to distribute the relevant proportion of the 5% solidarity contribution of the compensation to A which appeared to have been involved in the player’s training. Furthermore, T was invited to reimburse W the relevant proportion of the 5% of the amount of compensation agreed upon with W. 8. In reply to the above-mentioned suggestion, T argued that all solidarity contributions should have been paid by W in accordance with article 4 of the loan agreement which stipulated that: “The Temporary and Definitive Transfer Fees stated in this Agreement are not inclusive of the Solidarity Contribution and of the Training Compensation (if due) entitlement under the FIFA Regulations. These, as well as any other levies as required by the PL, shall be borne by W alone”. II. Considerations of the DRC judge 1. First of all, the DRC judge analysed whether he was competent to deal with the case at hand. In this respect, he took note that the present matter was submitted to FIFA on 30 August 2010. Consequently, the 2008 edition of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (hereinafter: the Procedural Rules) is applicable to the matter at hand (cf. art. 21 par. 2 and par. 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the DRC judge referred to art. 3 par. 2 and par. 3 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 and par. 2 lit. iii. in conjunction with art. 22 lit. d) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2010) the DRC judge is competent to decide on the present matter which is of an international dimension, has already a clear established jurisprudence, does not contain complex factual or legal issues and concerns the distribution of solidarity contribution claimed by A in connection with the international transfer of the player to W. 3. Furthermore, and taking into consideration that the player was registered with his new club on 1 September 2008, the DRC judge analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, he confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and par. 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (editions 2009 and 2010) and considering that the present claim was lodged on 30 August 2010, the 2008 version of the said Regulations (hereinafter: the Regulations) is applicable to the present matter as to the substance. 4. In continuation, and entering into the substance of the matter, the DRC judge started by acknowledging that A is requesting solidarity contribution in the amount of EUR 15,000 based on an alleged transfer compensation of EUR 1,000,000 allegedly paid by W to T in connection with the international transfer of the player. 5. At the same time, however, the DRC judge acknowledged that according to the relevant loan agreement remitted to FIFA the player was transferred on a loan basis by T to W for the amount of EUR 600,000. 6. In this respect, the DRC judge first of all emphasised that, as established in art. 21 in conjunction with Annexe 5 of the Regulations, if a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation and distributed by the new club as solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player in proportion to the number of years the player has been registered with the relevant clubs between the seasons of his 12th and 23rd birthday. 7. In continuation, the DRC judge took note that, on the one hand, W stated that it had not retained 5% of the loan compensation and, thus, had paid the total amount of loan compensation to T. In other words, W asserted that it omitted to deduct 5% of the relevant loan compensation relating to the distribution of the solidarity contribution. On the other hand, the DRC judge noted that T asserted that, in accordance with article 4 of the loan agreement, any and all solidarity contributions were due by W, since the said article stipulated that “The Temporary and Definitive Transfer Fees stated in this Agreement are not inclusive of the Solidarity Contribution and of the Training Compensation (if due) entitlement under the FIFA Regulations. These, as well as any other levies as required by the PL, shall be borne by W alone”. 8. Taking into account the above arguments, the DRC judge observed that the main issue in the current matter is that T is of the opinion that the total amount of EUR 600,000 is due to it and that, in accordance with article 4 of the loan agreement, W had to pay, on top of the total loan compensation of EUR 600,000, the relevant amounts concerning solidarity contribution to the club(s) involved in the training and education of the player. 9. In this context, the DRC judge referred again to art. 21 and art. 1 of Annexe 5 of the Regulations which clearly stipulates that “if a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation (…) “ (emphasis added). 10. In this respect, the DRC judge was eager to emphasize that the solidarity mechanism is a principle well-established in the Regulations, from which the parties signing a transfer or loan contract cannot derogate through the contents of a contract. In other words, the obligation to distribute solidarity contribution cannot be set aside by means of a contract concluded between the clubs involved in a player’s transfer. Thus, as for the distribution of the solidarity contribution, the amount to be taken into account when calculating the solidarity contribution payments due to the club(s) involved in the player’s education and training, is the amount actually agreed upon as the total compensation payable by the new club to the former club, regardless of any provision to the contrary stipulated in the transfer or loan contract. 11. In this regard, the DRC judge considered that if one would follow T’s interpretation of the loan agreement and T’s argument that W should pay T the total compensation of EUR 600,000 without deducting any amount(s) in conformity with the rules regarding solidarity contribution, it would mean that, in the present matter, the amount of EUR 600,000 would constitute 95% of the total amount of compensation for the loan of the player. Consequently, W would be responsible to pay the remaining part of 5% to the club(s) involved in the training and education of the player. The DRC judge stressed that would this line be followed, the total amount of compensation would be EUR 631,578, which, evidently, would be different from the terms of the loan agreement signed between the clubs involved in the loan of the player, which, as stated before, in fact agreed upon a loan compensation of EUR 600,000. Consequently, the DRC judge considered that would the solidarity contribution be calculated in the way T argued, the 5% solidarity contribution would, according to the Regulations, then be calculated on the basis of EUR 631,578 instead of EUR 600,000, a calculation which, in the DRC judge’s view, is incorrect as such an approach as to the calculation of the solidarity contribution would destabilize the entire system of the solidarity mechanism and would undermine the legal certainty the Regulations provide. Therefore, a strict application of the rules regarding solidarity contribution should be followed and, hence, 5% should have been deducted from the EUR 600,000 and distributed to the club(s) involved in the player’s training and education. 12. Subsequently and directly related to the above, the DRC judge referred to the well-established jurisprudence of the DRC which has to be applied in the present matter, in accordance with which the player’s new club is ordered to remit the relevant proportion(s) of the 5% solidarity contribution to the club(s) involved in the player’s training and education in strict application of art. 1 and art. 2 of Annexe 5 of the Regulations. At the same time, according to said well-established jurisprudence, the player’s former club is ordered to reimburse the same proportion(s) of the 5% of the compensation that it received from the player’s new club. 13. In light of the above, the DRC judge decided that W is liable to pay the relevant proportion of the 5% solidarity contribution to A and that T must reimburse the same proportion of the 5% solidarity contribution to W. 14. In this regard, having confirmed the above-mentioned obligation incumbent on W, the DRC judge went on to establish the proper calculation of the relevant proportion of solidarity contribution due to A. 15. To that end, the DRC judge referred to art. 1 of Annexe 5 of the Regulations which provides the figures for the distribution of the solidarity contribution, according to the period of time the player was effectively trained by a specific club and taking into consideration the age of the player at the time he was being training and educated by the club(s) concerned. 16. In this respect, the DRC judge recalled that the Federation I had confirmed that the player, born on 6 January 1976, was registered with the A as from 29 May 1987 until 30 June 1992 and that the relevant compensation amounts to EUR 600,000. 17. Consequently, the DRC judge established that, in accordance with the breakdown provided for in art. 1 of Annexe 5 of the Regulations, A is entitled to receive 30% of 5% of the compensation paid by W to T i.e. 30% of 5% of EUR 600,000. 18. In view of all the above, the DRC judge decided that W must pay to A the amount of EUR 9,000 and that T must reimburse the amount of EUR 9,000 to W. 19. The DRC judge concluded his deliberations as to the substance of the matter by rejecting any further claim of the Claimant. 20. Lastly, the DRC judge referred to art. 18 par. 1 of the Procedural Rules, according to which, in proceedings before the DRC, including the DRC judge relating to disputes regarding training compensation and the solidarity mechanism, costs in the maximum amount of CHF 25’000 are levied. The relevant provision further states that the costs are to be borne in consideration of the parties’ degree of success in the proceedings (cf. art. 18 par. 1 of the Procedural Rules). 21. In respect of the above, and taking into account that the claim of the Claimant has been partially accepted, the DRC judge concluded that W has to bear the costs of the current proceedings in front of FIFA. 22. According to Annex A of the Procedural Rules, the costs of the proceedings are to be levied on the basis of the amount in dispute. 23. On that basis, the DRC judge held that the amount to be taken into consideration in the present proceedings is EUR 15,000 related to the claim of the Claimant. Consequently, the DRC judge concluded that the maximum amount of costs of the proceedings corresponds to CHF 5,000 (cf. table in Annex A). 24. Considering that the case at hand did not compose any complex factual or legal issues and that it was adjudicated by the DRC judge and not by the DRC, the DRC judge determined the costs of the current proceedings to the amount of CHF 2,500. * III. Decision of the DRC judge 1. The claim of A is partially accepted. 2. W has to pay to A the amount of EUR 9,000 within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. If the aforementioned sum is not paid by W within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% p.a. will fall due as of expiry of the stipulated time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for its consideration and a formal decision. 4. Any further claim lodged by A is rejected. 5. The final amount of costs of the proceedings in the amount of CHF 2,500 are to be paid by W within 30 days of notification of the present decision, to FIFA to the following bank account with reference to case no. xxx XX-XXXXX: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH 27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6. A is directed to inform W immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the DRC judge of every payment received. 7. Club T has to reimburse the amount of EUR 9,000 to W within 30 days as from the date of notification of this decision. 8. If the aforementioned sum is not paid by T Club within the aforementioned deadline, an interest rate of 5% p.a. will fall due as of expiry of the stipulated time limit and the present matter shall be submitted, upon request, to FIFA’s Disciplinary Committee for its consideration and a formal decision. 9. W is directed to inform club T immediately and directly of the account number to which the remittance is to be made and to notify the DRC judge of every payment received. * Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 CH-1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the DRC judge: Jérôme Valcke Secretary General Encl. CAS directives
_________________________________
Share the post "F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2010-2011) – contributo di solidarietà – versione non ufficiale by dirittocalcistico – la decisione del Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) giudice passati a Zurigo, Svizzera, 11 marzo 2011, da Theo van Seggelen (Paesi Bassi) , DRC giudice: su una questione tra il club di A, W contro il club, e la T club, come per quanto riguarda l’intervento di contributo di solidarietà in connessione con il trasferimento internazionale dei M giocatore I. Fatti della controversia"