CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 maggio 2012 promosso da: Aurora Pro Patria 1919 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 28 maggio 2012 promosso da: Aurora Pro Patria 1919 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 28 maggio 2012 ha deliberato a maggioranza il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato promosso (con istanza prot. n. 2753 del 6 dicembre 2011) da: Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., con sede in Busto Arsizio (VA) Via Ca’ Bianca n.42, C.F. / P.IVA : 03097410124 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Raffaele Ferrara , rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. Eduardo Chiacchio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, come da delega in calce alla istanza di arbitrato ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione resistente FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. La società Aurora Pro Patria 191 Srl è una società di calcio professionistico attualmente militante nel campionato di Lega Pro 2a Divisione. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) , associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. La Procura federale della FIGC, sulla base della nota COVISOC del 3 agosto 2011 relativa ai criteri “legali economico e finanziari “ fissati dal C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011 per il rilascio delle licenze nazionali, deferiva la società odierna istante per rispondere di sei distinte violazioni del C.U. 158/A in relazione all’art.10 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver provveduto a porre in essere i previsti adempimenti a suo carico nei tempi e nei modi prescritti. In particolare si contestava all’odierna istante: a) mancato pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati , dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega…. ( scadenza 24.6.2011, tit. I, par. III. Lett. B del C.U. n.158/A ) ; b) mancato deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2010 … ( scadenza 30.6.2011, tit. I, par. III. Lett. C del C.U. n.158/A;) c) mancato deposito del prospetto contenente il rapporto PA determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010…( scadenza 10.6.2011, tit. I, par. III. Lett. A punto 1) del C.U. n.158/A) ; d) mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 602.795,00…( scadenza 6.7.2011, tit. I, par. III. Lett. D punto 2) del C.U. n.158/A) ; e) mancato superamento della situazione prevista dall’art.2482 ter del codice civile …( scadenza 6.7.2011, tit. I, par. III. Lett. D punto 1) del C.U. n.158/A); f) mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati , dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega…. ( scadenza 30.6.2011, tit. I, par. III. Lett. C punto 4) del C.U. n.158/A ) . 4. La Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. n.30/CDN del 24 ottobre 2011, dato atto che gli inadempimenti “ risultavano provati dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito” infliggeva all’odierna istante la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente ( 2011/2012), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS. 5. Contro tale decisione la Aurora Pro Patria proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale che, con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 27 marzo 2011 (C.U. n. 96/CGF) e poi in forma integrale il 19 gennaio 2012 (C.U. 198/CGF) , la CGF respingeva l’appello confermando integralmente la decisione di primo grado e la penalizzazione a carico dell’odierna istante. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 6. Con istanza in data 6 dicembre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , la Società sanzionata dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale, “ una congrua e sensibile riduzione “ della sanzione da questa confermata. 7. Nella stessa istanza di arbitrato, la parte istante designava quale arbitro l’avv. Guido Cecinelli. 8. Con memoria datata 22 dicembre 2011, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dall’odierna istante, in quanto ritenuto infondato nel merito. 9. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro il prof. avv. Massimo Zaccheo. 10. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’ avv. Aurelio Vessichelli, che accettava l’incarico. 11. Il 14 febbraio 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, e preso atto che ancora non risultavano depositate le motivazioni del provvedimento impugnato, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alla istante per il deposito di memoria e alla intimata per il deposito di replica. 12. All’udienza del 18 aprile 2012, fissata per la discussione con ordinanza del Collegio dopo il deposito delle motivazioni del provvedimento impugnato, le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini assegnati e autorizzavano congiuntamente il Collegio a rendere noto anticipatamente il solo dispositivo. 13. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande e la posizione delle parti a. Le domande e la posizione dell’Aurora Pro Patria 1909 14. La parte istante chiede al Collegio Arbitrale di “ disporre una congrua e sensibile riduzione della prefata penalizzazione , da contenersi nella misura massima di tre punti ovvero, in subordine, di quattro.” L’ Aurora Pro Patria lamenta l’eccessività della sanzione di sei punti di penalizzazione in considerazione del carattere e della natura dei singoli addebiti e del rapporto di omogeneità e di connessione esistente fra gli stessi, circostanze che secondo la parte istante autorizzerebbero il Collegio ad operare una sorta di accorpamento fra le fattispecie sanzionate e conseguentemente fra le sanzioni previste, al fine di pervenire ad una riduzione della penalizzazione irrogata. Rileva ancora la parte istante che anche la COVISOC con nota in data 8 luglio 2011 si sarebbe limitata a segnalare tre sole irregolarità ( contro le sei contestate dalla Procura ) con ciò confermando la tesi dell’accorpamento degli inadempimenti. b. Le domande la posizione della FIGC 15. Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto che “l’istanza avversaria venga respinta perché infondata nel merito”. La difesa della Federazione rileva che la penalizzazione irrogata alla odierna istante costituisce l’effetto sanzionatorio della violazione di precetti di natura sportivo-amministrativa connessi alla procedura finalizzata all’ammissione ai campionati professionistici di calcio e che i termini e gli adempimenti previsti non sono suscettibili di applicazione elastica o flessibile , a ciò opponendosi la necessità di garantire la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione con un rigoroso controllo della situazione economico-finanziaria delle società sportive. Da tale ultima considerazione la Federazione fa anche derivare l’impossibilità di operare nella fattispecie alcun accorpamento. Sul contenuto della nota della COVISOC in data 8 luglio 2011, la parte intimata rileva che la COVISOC si è limitata a segnalare gli inadempimenti della Aurora Pro Patria ancora sussistenti a quella data e quelli rilevabili sulla scorta della documentazione pervenutale, senza che pertanto da quella nota possa desumersi alcun elemento a sostegno della possibile applicazione di un accorpamento fra gli inadempimenti specificamente contestati nel deferimento della Procura Federale a carico della odierna istante. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda della Aurora Pro Patria volta alla riduzione della sanzione irrogatale di sei punti di penalizzazione non può essere accolta. Correttamente e congruamente, a parere del Collegio, la Corte federale ha rilevato, a proposito delle violazioni contestate alla società odierna istante nella procedura finalizzata all’ammissione al campionato professionistico di calcio, che trattasi di “ adempimenti che hanno fra di loro certamente una contiguità logico-deduttiva ma appaiono anche e soprattutto , incontrovertibilmente dotati di una loro autonomia giuridica ed una distinta materialità; cosicchè non può affermarsi che un adempimento sia il necessario ed indefettibile presupposto dell’altro anche se ( ma qui si giungerebbe a trascendere nella genericità di un legame teleologico che indubbiamente connette ogni adempimento finalizzato al rilascio della Licenza ) ogni comportamento doveroso è presupposto imprescindibile per ottenere il provvedimento di ammissione al Campionato. Non può sfuggire, esemplificando, che natura e oggetto del Prospetto PA di cui all’art.85, lett. C par. VII N.O.I.F. siano diversi dall’obbligo di ripianare le carenze patrimoniali dal citato Prospetto secondo gli strumenti di cui alle lettere A) , B) e C) del Titolo III del C.U. 158/A: una è la rappresentazione finanziario-contabile del Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, l’altra riguarda le possibili modalità per il ripianamento del rapporto entro i limiti della misura minima .“. In ossequio al disposto delle norma richiamate che collegano a ciascun inadempimento la penalizzazione di un punto in classifica, la Commissione Disciplinare Nazionale e la Corte di Giustizia federale hanno legittimamente sanzionato l’odierna istante nella misura edittalmente fissata dalle regole che disciplinano la procedura di ammissione in esame. Osserva il Collegio come, a fronte della chiara ed espressa previsione di distinti adempimenti a carico della società che aspira ad ottenere la Licenza con indicazione di precise ed autonome scadenze temporali entro le quali i distinti adempimenti devono essere prestati, non ha pregio sostenere che le risorse finanziarie immesse per ripianare la perdita patrimoniale hanno consentito, automaticamente e contestualmente, di superare la situazione di cui all’art. 2482-ter c.c. e siano state altresì impiegate per provvedere alla regolarizzazione della posizione della Società nei confronti dei propri dipendenti nonché verso l’ENPALS e l’Agenzia delle Entrate, come afferma la parte istante, perché ciò che rileva è l’adempimento di quanto richiesto secondo la scansione prevista dalla regola vigente. Questo rilievo non è , ad avviso del Collegio, superabile se non attraverso una modifica della normativa vigente e non certo per il tramite di una interpretazione fondata sui concetti richiamati dalla difesa dell’istante, quali l’ accorpamento per connessione, che non sono ammissibili nella fattispecie. L’integrità ed intangibilità del costrutto sanzionatorio voluto e specificamente dettato dalla norma è garanzia indefettibile del funzionamento del sistema e delle procedure e del rispetto del principio fondamentale della par condicio, a tutela del superiore interesse al regolare svolgimento dei campionati di calcio professionistici. Non è pertanto consentito al Collegio, al fine di pervenire come vorrebbe la società istante ad una sorta di riduzione equitativa della consistente penalizzazione irrogata, superare il preciso ed inequivoco dato normativo vigente con il quale sono stati individuati e disciplinati distinti inadempimenti sanzionabili e per ciascuna fattispecie di inadempimento sono previste distinte ed autonome sanzioni che devono essere sommate in presenza di plurali inadempimenti, e non possono viceversa essere oggetto di una sorta di accorpamento fondato sulla valutazione della sussistenza di una qualche forma di connessione fra le fattispecie sanzionate. Sulla nota della COVISOC dell’ 8 luglio 2011, richiamata dalla difesa dell’istante a sostegno della propria tesi, paiono al Collegio condivisibili i rilievi della difesa di parte intimata: in quella nota l’organo di vigilanza si è limitata a segnalare gli inadempimenti ancora sussistenti a quella data e quelli rilevabili sulla scorta della documentazione pervenutale. Ciò che rileva però , è che, una volta ottenuta dalla società istante l’ammissione al Campionato di competenza avendo la stessa provveduto a tutti gli adempimenti entro il termine ultimo di grazia concesso del 12 luglio 2011, la Procura federale ha legittimamente disposto il deferimento dell’Aurora Pro Patria per le singole violazioni costituite dal ritardo oggettivo e non contestato col quale i medesimi adempimenti sono stati prestati. In conclusione, pertanto , l’istanza della Aurora Pro Patria 191 Srl deve essere integralmente rigettata. D. Sulle spese Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1500 ( millecinquecento/00) oltre accessori a carico della parte istante ed a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, quali spese del procedimento e per assistenza difensiva. Anche le spese arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 6.000 ( seimila/00) quali onorari del Collegio Arbitrale oltre IVA e CPA come per legge, a carico della parte istante, insieme al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, con il vincolo della solidarietà. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. rigetta integralmente l’istanza di arbitrato della Aurora Pro Patria 1919 Srl; 2. dichiara assorbita ogni altra domanda; 3. pone a carico della parte istante il pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in parte motiva; 4. pone a carico della parte istante il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e con il vincolo della solidarietà; 5. pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in conferenza personale di tutti i componenti del Collegio arbitrale a maggioranza per il dissenso dell’Avv. Guido Cecinelli in data 28 maggio 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella date indicati. F.to Aurelio Vessichelli F.to Guido Cecinelli F.to Massimo Zaccheo CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 4 giugno 2012 promosso da: Dott. Augusto Carpeggiani / Sig. Ezequiel Matias Schelotto IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori Avv. Dario Buzzelli Presidente Prof. Avv. Maurizio Cinelli Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro riunito in conferenza personale in Roma in data 4 giugno 2012, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1635 del 29.06.2011) promosso da: Dott. Augusto CARPEGGIANI, agente di calciatori licenziato dalla Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C., rappresentato e difeso dall’avv. Luca Miranda del Foro di Cassino, presso e nel cui studio, in Cervaro (Fr), alla Via Airella n. 12 è elettivamente domiciliato. - parte istante - contro il Sig. Ezequiel Matias SCHELOTTO, residente in Cesena, rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Piccolillo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in Milano, Piazzale Libia n. 3. - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 1.— Con istanza di arbitrato del 29.6.2011, il Dott. Augusto Carpeggiani, agente di calciatori, ha dedotto che: - in data 16.4.2009 ha ricevuto mandato professionale di rappresentanza dal calciatore professionista Ezequiel Matias Schelotto, sottoscritto sull’apposito modulo-tipo, predisposto dalla F.I.G.C.; - il contratto di mandato, che veniva depositato presso la Commissione Agenti della FIGC, aveva ad oggetto lo svolgimento da parte di esso istante dell’attività di consulenza, in favore del Sig. Ezequiel Matias Schelotto, nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazioni sportive con società di calcio professionistiche; - detto contratto prevedeva l’obbligo per il calciatore di corrispondere all’agente la somma pari al 5% della retribuzione contrattuale lorda annuale pattuita nei contratti di prestazione sportiva conclusi con società di calcio professionistiche; - in esecuzione del mandato conferito all’istante, il calciatore concludeva due successivi contratti di prestazione sportiva professionistica con la società A.C. Cesena S.p.a.; - in data 8.11.2010 il calciatore recedeva dal contratto di mandato; - l’istante maturava un credito nei confronti del Sig. Schelotto pari a € 21.065,00, come da fattura n. 4 emessa in data 23.5.2011; tale credito sarebbe rimasto inadempiuto, nonostante i solleciti effettuati dallo stesso istante. Ciò premesso, il Dott. Augusto Carpeggiani con l’istanza di arbitrato propone le seguenti domande: «1) accertare che il Sig. Ezequiel Matias Schelotto, calciatore professionista, è debitore nei confronti del Dott. Augusto Carpeggiani, come pattuito nel mandato sottoscritto il 16.4.2009, della somma di € 17.554,17 oltre IVA al 20%, per un totale complessivo € 21.065,00 (leggasi Euro ventunomilasessantacinque,00), come da fattura n. 04 emessa in data 23/05/2011, o della diversa somma eventualmente discendente in corso di causa; 2) per l’effetto, condannare il calciatore Ezequiel Matias Schelotto al pagamento, in favore del Dott. Augusto Carpeggiani, della somma di € 21.065,00 (leggasi Euro ventunomilasessantacinque,00), come da fattura n. 04 emessa in data 23/05/2011, o della diversa somma eventualmente discendente in corso di causa, oltre gli interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo; 3) con vittoria di spese, competenze e onorari; 4) con vittoria delle spese, sostenute e sostenende, di funzionamento del Collegio Arbitrale e di compensi degli Arbitri e condanna del Sig. Ezequiel Matias Schelotto alla restituzione dei corrispondenti importi versati dal Dott. Augusto Carpeggiani». Con il medesimo atto nominava proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Maurizio Cinelli. 2.— Con memoria depositata in data 28.11.2011 si costituiva il Sig. Ezequiel Matias Schelotto, eccependo che: - il ricorso sarebbe improcedibile per difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale adito in virtù dell’art. 24 del regolamento degli agenti di calciatori così come modificato dal Consiglio Federale CU 142/A del 3.3.2011 a seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 33428 del 11.11.2010; - il contratto di mandato sarebbe nullo e inefficace ai sensi dell’art. 10 del regolamento agenti 2007, non recando esso il timbro di ricezione da parte della segreteria della commissione agenti e non essendovi la prova dell’invio presso la Segreteria F.I.G.C.; - sussisterebbe conflitto di interessi tra il Sig. Carpeggiani in qualità di agente del Sig. Schelotto e l’AC Cesena S.p.a. per violazione dell’art. 15 del regolamento agenti 2007. L’intimato concludeva pertanto chiedendo: «in via principale accertare e dichiarare improcedibile il ricorso per difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale adito in virtù dell’art. 24 del regolamento degli agenti di calciatori così come modificato dal Consiglio Federale CU 142/A del 3.3.2011 a seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 33428 del 11.11.2010; in via ulteriormente principale: accertare e dichiarare nullo ed inefficace il contratto di mandato tra l’agente Carpeggiani e il calciatore Schelotto ai sensi dell’art. 10 del regolamento agenti 2007, per mancato deposito e per l’effetto respingere la domanda ex adverso proposta; in via subordinata, nella denegata ipotesi, dichiarare il calciatore Ezequiel Matias Schelotto tenuto a corrispondere all’Agente Augusto Carpeggiani, la minor somma ritenuta equa e di giustizia. Con condanna dell’Agente Augusto Carpeggiani al pagamento ed alla refusione delle spese, competenze ed onorari del procedimento e di quelle per il funzionamento del collegio arbitrale. In via istruttoria, chiede ex art. 210 c.p.c. l’esibizione dei partitari/o delle scritture contabili dei sig.ri Augusto Carpeggiani, Bruno Carpeggiani e della società AC Cesena SPA relative alle stagioni sportive 2009/10 e 2010/10 al fine di accertare la sussistenza del conflitto d’interessi ex art. 15 regolamento agenti 2007. Chiede prova testimoniale contraria a quella eventualmente ammessa alla controparte, con i testi sopra indicati, salvo indicarne altri nei termini che saranno all’uopo concessi, con ogni più ampia riserva istruttoria». Nominava proprio arbitro di parte il Prof. Avv. Luigi Fumagalli. 3.— Costituitosi il Collegio Arbitrale con la designazione, ad opera degli arbitri nominati dalle parti, dell’Avv. Dario Buzzelli quale presidente, all’udienza del 17 febbraio 2012, fissata per la comparizione delle parti, veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione. Nella stessa udienza, su concorde richiesta delle parti, si svolgeva la discussione, nel corso della quale le stesse parti illustravano le proprie tesi difensive: il dott. Carpeggiani, instando per l’accoglimento delle proprie domande, chiedeva che il Collegio arbitrale disponesse l’acquisizione degli atti del procedimento (prot. n. 0926 del 13.4.2011 – 488) instaurato tra le stesse parti sempre dinanzi al T.N.A.S. e avente ad oggetto il pagamento della penale per effetto di revoca senza giusta causa, in quanto il relativo giudicato sarebbe intervenuto successivamente all’instaurazione del presente giudizio; l’intimato, dal canto suo, nell’illustrare le proprie conclusioni e richieste istruttorie, chiedeva che fosse acquisito il “modulo rosso” relativo al trasferimento del calciatore alla società Cesena Calcio e gli atti relativi alla stipulazione dei contratti di compartecipazione tra l’Atalanta Bergamasca Calcio SpA e il Cesena Calcio. Con ordinanza emessa in data 6.3.2012, il Collegio Arbitrale disponeva l’acquisizione presso la Segreteria del T.N.A.S. degli atti del procedimento instaurato tra le stesse parti dinanzi al T.N.A.S. ed avente ad oggetto il pagamento della penale per effetto di revoca del mandato senza giusta causa; rigettava le istanze della parte intimata in quanto esplorative; e disponeva la proroga del termine per il deposito del lodo di novanta giorni. Acquisita la predetta documentazione, veniva fissata l’udienza del 21 maggio 2012 per la discussione, nel corso della quale le parti insistevano nelle rispettive conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 4.— Il primo nucleo di questioni che in ordine logico il Collegio ritiene di dover affrontare attiene alla competenza dell’adito Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport a decidere la controversia. Nella propria domanda di arbitrato l’istante osserva correttamente che la competenza arbitrale dell’adito Tribunale discende dal combinato disposto delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 23 del regolamento degli agenti di calciatori del 2007, e nell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva. Ed invero il regolamento agenti, entrato in vigore il 1.2.2007, prevede, all’art. 23, comma 1°, che «Ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art. 10 è decisa con arbitrato rituale e di diritto amministrato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI (la “Camera”) ai sensi del relativo regolamento pubblicato a cura del CONI, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento. In particolare, si procederà direttamente all’arbitrato senza la previa fase del tentativo di conciliazione». Tali controversie, in forza della disposizione contenuta nell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva, sono ora devolute alla cognizione di codesto Tribunale. Non possono invece accogliersi, a giudizio del Collegio arbitrale, le eccezioni di difetto di giurisdizione e/o competenza sollevate da parte intimata. Quest’ultima richiama la sentenza del T.A.R. Lazio n. 33428 del 11.11.2010, assumendo che la stessa avrebbe annullato l’art. 24 del Regolamento Calciatori, nella parte in cui stabiliva la competenza esclusiva del T.N.A.S. in materia di contenzioso tra agente e calciatore. Osserva il Collegio che la richiamata pronuncia del Giudice Amministrativo è relativa ad altra questione, e precisamente alla legittimità dell’art. 4, comma 2°, lett. f, del Regolamento Agenti approvato con CU n. 100/A del 8.4.2010, nella parte in cui stabilisce limitazioni allo svolgimento dell’attività degli Agenti dei Calciatori e delle Società di agenti. E che, pertanto, è verosimile che parte resistente intenda piuttosto riferirsi alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 33427 del 11 novembre 2010, sulla cui portata tuttavia si è già espresso il T.N.A.S. nei termini che seguono: «Il TAR del Lazio … ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all’AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell’ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l’AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all’arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell’ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall’Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall’obbligatorietà della clausola arbitrale» (Lodo Arbotti/AC Siena prot. n. 2446 del 18 ottobre 2011; Lodo Pallavicino/Marchisio del 6 aprile 2011; Lodo Corsi/Bologna F.C., prot. n. 2431 dell’8 novembre 2010). Ciò precisato, rileva il Collegio come la competenza di questo Tribunale discende dall’art. 23 del regolamento del 2007, e non dall’art. 24 del regolamento del 2010, inapplicabile ratione temporis al mandato per cui è causa, stipulato nel 2009 (cfr. Lodo Petrucchi/FIGC prot. n. 2253 del 14 ottobre 2010). 5.— Passando al merito della controversia, il Collegio osserva innanzitutto che è non è fondata l’eccezione di nullità e inefficacia del contratto sollevata dall’intimato, per essere la copia del mandato prodotta in atti priva del timbro di ricezione da parte della segreteria della Commissione agenti 2007. Una copia del mandato tra calciatore e agente munita di timbro a data (del 20.4.2009) apposto dalla Commissione Agenti è stata infatti allegata dallo stesso Sig. Schelotto nella memoria di costituzione versata nel giudizio prot. N. 0926 del 13.4.2011 – 488, acquisita agli atti del presente procedimento a seguito dell’ordinanza emessa in data 6.3.2012. L’eccezione è quindi priva fondamento. 6.— Parimenti infondata si appalesa, a giudizio del Collegio, l’ulteriore eccezione di parte intimata relativa all’asserito conflitto di interessi tra il Dott. Carpeggiani e il calciatore Schelotto. Non è stato fornito sul punto alcun elemento di prova da parte dell’intimato, né tale prova poteva essere fornita mercé l’istanza di esibizione formulata nei confronti dell’intimante e di terzi estranei al procedimento. È noto infatti che «l’accoglimento dell’istanza di esibizione … è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede, quale requisito di ammissibilità, che la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non potendo avere l'iniziativa finalità meramente esplorative o sostitutive dell'onere probatorio posto a carico della parte» (Cass. civ. 6.12.2011, n. 26151). Sarebbe stato, quindi, onere della parte intimante fornire almeno un principio di prova del denunciato conflitto prima di chiedere l’ammissione della richiamata istanza di esibizione. 7.— Esclusa la fondatezza delle eccezioni di merito avanzate dallo Schelotto, ritiene il Collegio che la domanda del Dott. Carpeggiani risulta provata e debba essere pertanto accolta. In base al contratto di mandato in essere tra le parti l’agente ha diritto «ad una somma determinata nella misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato». I contratti di prestazione sportiva tra l’AC Cesena S.p.a. e il giocatore Schelotto, conclusi per effetto del mandato conferito all’istante, prevedono rispettivamente, il pagamento della somma di € 82.750,00 lordi per la stagione 2009/2010: il compenso dovuto all’agente per tale periodo è quindi pari a € 4.137,50; per la stagione 2010/2011, solo in parte disputata dal calciatore con i colori del Cesena, il compenso previsto era pari a € 268.333,31: prendendo in considerazione i soli sette mesi per i quali è durato il rapporto tra il calciatore e il Cesena, l’importo dovuto è pari a € 13.416,67. Tali importi devono essere, ovviamente, maggiorati dell’IVA pari al 20% per un totale complessivo di Euro 21.065,00. 8.— Deve essere parimenti accolta l’ulteriore domanda del Carpeggiani volta ad ottenere la condanna dell’intimato al pagamento degli interessi moratori ex art. 5 D.Lvo 231/2002. La disciplina contenuta nel richiamato Decreto Legislativo deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, sia perché essa regola «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale» (art. 1, comma 1, D.lgs. n. 231/2002 citato), laddove per transazione commerciale devono intendersi «i contratti, comunque denominati, tra imprese» (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per “imprenditore” deve intendersi «ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione» (art. 2, comma 1, lett. c), citato); sia in conformità all’orientamento di questo Tribunale (v. lodi Gabetto-A.C. Mantova in data 29 aprile 2010; Pagliari-Reggina Calcio s.p.a. in data 14 luglio 2010; Pasqualin-Gallipoli Calcio s.r.l. in data 21 luglio 2010). L’art. 4 del citato Decreto prevede espressamente, al primo comma, che «gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento». Nel caso di specie l’istante ha indicato il momento di maturazione del credito alla data dell’istanza (cfr. pag 6 dell’istanza di arbitrato) e quindi al 29.6.2011, termine della stagione. Non vi sono ragioni per disattendere tale indicazione, che coincide peraltro con la data di proposizione della domanda. Dal successivo 30.6.2011 decorrono pertanto gli interessi. 9.— Le spese per l’assistenza difensiva seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte intimata e liquidate in € 1.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. I diritti e gli onorari degli arbitri e del CONI sono posti a carico dello stesso intimato e sono liquidati come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, così decide: a) in accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta dal Dott. Augusto Carpeggiani, condanna Ezequiel Matias Schelotto, a corrispondere al Dott. Augusto Carpeggiani la somma di euro 21.065,00 (ventunomilasessantacinque/00), comprensivi di IVA, oltre agli interessi di mora ex art. 5 Decreto legislativo 231/2002, dal 30-6-2011 sino all’effettivo soddisfo; b) condanna Ezequiel Matias Schelotto al pagamento delle spese di lite in favore del Dott. Augusto Carpeggiani nella misura complessiva di euro 1.100,00 (millecento), oltre IVA e CPA come per legge; c) condanna Ezequiel Matias Schelotto, fermo il vincolo di solidarietà fra le parti, al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 2.500,00; d) condanna, altresì, Ezequiel Matias Schelotto al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati dalla parte istante siano incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; f) manda alla Segreteria del T.N.A.S. di dare comunicazione del presente lodo alle parti. Così deliberato in data 4 giugno 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Dario Buzzelli Presidente F.to Maurizio Cinelli Arbitro F.to Luigi Fumagalli Arbitro
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