CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 maggio 2012 promosso da: Aurora Pro Patria 1919 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 31 maggio 2012 promosso da: Aurora Pro Patria 1919 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE prof. avv. Massimo Zaccheo – Presidente avv. Guido Cecinelli - Arbitro avv. Aurelio Vessichelli – Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ("Codice"), nel procedimento Prot. n. 2743 del 06/012/2011 – 561 promosso da: Calcio Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. , in persona del legale rapp.te pro tempore, il sig. Raffaele Ferrara, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone -ricorrentecontro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, alla Via G. Allegri, 14, in persona del suo presidente pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli -resistente- FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con istanza di arbitrato Calcio Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. chiedeva al TNAS: a) l’accertamento e la declaratoria del’illegittimità e dell’infondatezza della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 076/CGF del 4 novembre 2011, con riferimento: (ì) alla mancata affermazione della preliminare inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Federale avverso la delibera di parziale scioglimento della società istante, pronunciata, in primo grado, dalla C.D.N. e pubblicata sul C.U. n. 16/CDN il giorno 12 settembre 2011; (ìì) all’accoglimento, nel merito, del richiamato reclamo con conseguente irrogazione alla società istante dell’ulteriore penalizzazione di quattro punti in classifica, in esito ai deferimenti della Procura Federale medesima del 26 luglio 2011 a carico della stessa società, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in merito alle violazioni ascritte la suo legale rapp.te pro tempore, sig. Massimo Pattoni; b) per l’effetto, la declaratoria di annullamento della ulteriore sanzione di quattro punti in classifica inflitta alla società istante dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione impugnata; c) in subordine, l’accertamento e la declaratoria della eccessività e spropositatezza della punizione suppletiva comminata in sede di appello alla società istante, con rideterminazione della stessa nella sola sanzione pecuniaria pari a euro 30.000,00 già subita ovvero in altra ammenda ritenuta di giustizia o, in via ulteriormente gradata, in una più lieve penalizzazione rispetto a quella comminata dalla Corte di Giustizia Federale, in ogni caso, non superiore a due punti. L’istante si riservava ulteriori argomentazioni all'atto della pubblicazione delle motivazioni della decisione. Si costituiva ex art. 12 codice TNAS la Federazione Italiana Giuoco Calcio chiedendo che l'istanza fosse dichiarata inammissibile e comunque rigettata poiché infondata, svolgendo talune deduzioni e riservando anch'essa ulteriori difese al momento del deposito delle motivazioni della decisione ex adverso impugnata. Veniva fissata dal Collegio, nel frattempo regolarmente costituitosi, una prima udienza al 14 febbraio 2012, nel corso della quale le parti dichiaravano di aderire all procedura arbitrale disciplinata dal Codice e di accettare la composizione del Collegio Arbitrale. Nel corso della medesima udienza, il Collegio acquisiva agli atti le motivazioni della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale il 4 novembre 2011 depositate dalla difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio e veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo. Di tal che, su istanza delle parti e, vista la natura della controversia, il Collegio ai sensi dell’art. 21, comma 1 del Codice, fissava termine al 5 marzo 2012 per deposito di memoria di replica da parte della società istante e al 20 marzo 2012 per deposito di replica da parte della Federazione intimata e rinviava le parti all’udienza di discussione. Le Parti provvedevano in tal senso e il giorno 28 marzo 2012, quindi, alla presenza dei difensori delle parti, il Collegio invitava questi ultimi alla discussione, all’esito della quale, i legali delle parti insistevano per l’accoglimento delle rispettiva conclusioni come in precedenza riportate nei rispettivi scritti difensivi, dichiarandosi – al contempo – soddisfatte dello svolgimento del procedimento e dando atto del rispetto pieno del principio del contraddittorio. I fatti sottesi alla controversia in esame, per come rappresentati nel corso del procedimento sono i seguenti: 1) con provvedimento del 26 luglio 2011, il Procuratore Federale ha deferito innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale la Aurora Pro Patria s.r.l. e il proprio legale rappresentante pro tempore, sig. Massimo Pattoni, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per responsabilità diretta, in conseguenza del mancato pagamento ai propri tesserati, entro il termine del 16 maggio 2011, degli emolumenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2011 nonché per il mancato pagamento – alla terza scadenza – degli emolumenti relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010. 2) con altro e diverso provvedimento, emesso in pari data, il Procuratore Federale ha deferito la società odierna istante, sempre a titolo di responsabilità diretta, per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS in ordine agli emolumenti dovuti dalla medesima società ai propri dipendenti, relativamente alle mensilità richiamate nel precedente provvedimento e, segnatamente, gennaio, febbraio e marzo 2011 nonché luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010. In entrambi i provvedimenti, poi, il Procuratore Federale deduceva la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera c) terzo comma dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. 3) l’Organo giudicante di prima istanza, quindi, con delibera pubblicata sul CU n. 16/CDN del 12 settembre 2011, riuniti i due richiamati deferimenti disposti dal Procuratore Federale, ha accolto i deferimenti medesimi limitatamente al mancato pagamento degli emolumenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011 e al mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS per le stesse mensilità, con conseguente penalizzazione di due punti in classifica comminata as Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. e ammenda di euro 30.000,00 conseguente alla recidive di cui al lettera c) terzo comma dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, disponendo, altresì, l’inibizione per sei mesi del legale rappresentante pro tempore della società; 4) il Procuratore Federale ha proposto, con procedura d’urgenza, appello alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale; 5) l’Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. ha eccepito l’irritualità della procedura d’urgenza in quanto mutata rispetto a quella di cui al primo grado di giudizio, astenendosi dall’accettazione del contraddittorio; 6) la Corte di Giustizia Federale, con provvedimento pubblicato limitatamente al solo dispositivo, sul CU n. 076/CGF in data 4 novembre 2011, ha accolto l’appello proposto dal Procuratore Federale e, di conseguenza, ha inflitto all’Aurora Pro Patria 1919 ulteriori quattro punti di penalizzazione in classifica rispetto ai due di cui alla decisione di primo grado, ritenendo così integrati i presupposti per la sanzione anche con riferimento agli inadempimenti contributivi e previdenziali della società relativi alle mensilità dell’anno 2010 (luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre). Tanto premesso il Collegio osserva e statuisce quanto segue. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Lamenta in via preliminare la ricorrente la inammissibilità del reclamo proposto dalla Procura dinanzi alla Corte Federale per un mutamento di rito da ordinario ad abbreviato senza che ne ricorressero i presupposti. La domanda è infondata. Risulta, infatti, agli atti che la ricorrente si sia regolarmente costituita, ancorché per far valere esclusivamente l’ipotesi di nullità del procedimento. Il Collegio, a tal proposito, ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale quasi unanime, secondo cui la costituzione in giudizio sana il vizio, ove riscontrabile, se l’atto abbia raggiunto il suo scopo. Ed è indubbio che la Aurora Pro Patria, attraverso la costituzione, abbia dimostrato di avere piena conoscenza delle doglianze mosse dalla Procura, con la conseguente sanatoria dell’eventuale vizio, per aver comunque il ricorso raggiunto pienamente lo scopo ad esso affidato. 2. Nel merito, la richiesta di annullamento della sanzione muove dalla interpretazione degli artt. 10 comma 3 del CGS e 85, lett. c, par. V delle NOIF: secondo il ricorrente la norma applicabile dovrebbe essere quella vigente all'epoca dei fatti; di talché non potrebbe ad essa irrogarsi alcuna sanzione in relazione al mancato pagamento dei contributi ENPALS e ai versamenti IRPEF per i trimestri antecedenti a quello finale. A tal proposito la ricorrente invoca i precedenti in termini di questo Tribunale ( Salernitana Calcio/ FIGC e Cosenza calcio / FIGC). Non è utile ripercorrere l’iter a suo tempo seguito da questo Tribunale, che il Collegio dichiara peraltro di condividere. Pare invece assai più proficuo seguire l’iter argomentativo della FIGC che muove dall'intervenuta modifica dell'art. 85, ai sensi della delibera del Consiglio Federale di cui al C.U. 85/A dell'8 novembre 2011, verificatasi temporalmente a seguito della pubblicazione dei citati lodi. L'attuale testo dell'art. 85 è diverso dal precedente: secondo la FIGC, in realtà, non si tratterebbe di una modifica della norma contenuta nell’art. 85, che determinerebbe inesorabilmente la sua applicazione esclusivamente per il futuro. La C.U. n. 85/A conterrebbe invece una interpretazione autentica del contenuto dell’art. 85, attraverso la quale il legislatore sportivo avrebbe “autenticamente” fissato il senso da attribuire alla disposizione: dunque, non una modifica della norma secondo il principio lex posterior derogat priori, ma una interpretazione della medesima affidata allo stesso legislatore attraverso lo strumento ad esso attribuito della interpretazione autentica. Il Collegio non condivide la lettura offerta dalla FIGC: ritiene, al contrario, che la C.U. n. 85/A contenga invece una vera e propria abrogazione della norma antecedente, con sostituzione di quella ivi prevista. Infatti, non basta la dichiarazione del legislatore sportivo, che intende attribuire al suo intervento solo valenza interpretativa, per affidare a quella norma il senso che il legislatore vuole imprimergli. In realtà, attraverso, questa nuova disposizione, il legislatore ha inteso superare il precedente testo rendendo identiche le fattispecie che disciplinano le varie irregolarità: in tal modo modificando sostanzialmente il precedente testo e non offrendo del medesimo una lettura diversa rispetto a quella espressa da questo Tribunale. Ne discende che, ad avviso di questo Collegio (ma vedi anche Foligno / FIGC) il legislatore sportivo ha modificato la vigente normativa; e la modifica vale, a norma dell’art. 15 delle Disposizioni sulla Legge in generale, esclusivamente per il futuro. Da quanto precede discende che il ricorso della Aurora Pro Patria vada parzialmente accolto e che la sanzione ad essa irrogata dalla Corte di Giustizia Federale vada ridotta di due punti per la inesatta lettura dell’art. 85 richiamato. La parziale e non totale riduzione della sanzione si fonda sul fatto che l’assenza di autonomia degli illeciti trova applicazione soltanto in relazione al par. V (contributi e ritenute) e non anche alle altre ipotesi di illecito. 3. Anche per le ragioni appena esposte, cioè la sussistenza di una pluralità di illeciti commessi, impedisce di accogliere la domanda della ricorrente di rideterminazione della ammenda irrogata. 4. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) vengono poste a carico della FIGC nella misura di 2/3 pari a € 1.000,00 (mille/00) e a carico di Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., nella misura di € 500,00(cinquecento/00). Gli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in complessivi € 6.000,00 (seimila/00) vengono posti a carico della FIGC nella misura di 2/3 pari a € 4.000,00 (quattromila/00) e per il 1/3 pari a € 2.000,00 (duemila/00) a carico di Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. I diritti Amministrativi sono liquidati per 2/3 a carico della FIGC e per 1/3 a carico di Aurora Pro Patria S.r.l.. PQM Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede: a) accertata la legittimità della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data 4 novembre 2011 e pubblicata sul C.V. n. 076/CGF in pari data, in parziale accoglimento• del ricorso proposto in data 5 dicembre 20 Il dall' Aurora Pro Patria 1919 srl, riduce la sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia Federale da punti 4 a punti 2 di penalizzazione per le ragioni esposte nella parte motiva; b) rigetta la domanda relativa alla rideterminazione dell' ammenda irrogata alla Aurora Pro Patria 1919 srl; c) dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; d) pone a carico della FIGC nella misura di 2/3 e della Aurora Pro Patria 1919 srl nella misura di 1/3 il pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in parte motiva; e) pone a carico della FIGC nella misura di 2/3 e della Aurora Pro Patria 1919 srl nella misura di 1/3 il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva, con vincolo di solidarietà; f) pone a carico della FIGC nella misura di 2/3 e della Aurora Pro Patria 1919 srl nella misura di 1/3 il pagamento dei diritti amministrativi; g) dichiara incassati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all'unanimità in data 31maggio 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Massimo Zaccheo F.to Guido Cecinelli F.to Aurelio Vessichelli
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