F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – le controversie di lavoro – versione non ufficiale by dirittocalcistico -Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 marzo 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), gli Peter Friend (Australia), gli Mick McGuire (Inghilterra), gli Gerardo Movilla (Spagna), membro per il reclamo presentato dal Giocatore A, come attore contro il Club B, come convenuto in merito a una controversia circa l’ contratto di lavoro concluso tra le parti. I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) - le controversie di lavoro - versione non ufficiale by dirittocalcistico -Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 marzo 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), gli Peter Friend (Australia), gli Mick McGuire (Inghilterra), gli Gerardo Movilla (Spagna), membro per il reclamo presentato dal Giocatore A, come attore contro il Club B, come convenuto in merito a una controversia circa l' contratto di lavoro concluso tra le parti. I. Fatti della controversia 1. Il giocatore A (di seguito, il giocatore), nato il 1 ° giugno 1986, ha concluso un contratto di lavoro con il club di B (in prosieguo: il club) il 6 dicembre 2004, in vigore dal 1 dicembre 2004 al 31 dicembre 2007. In allegato 2 al contratto, uno stipendio mensile di 3.000 USD viene stipulato. 2. Nel maggio 2005, il giocatore aderito al gruppo U-20 del suo rappresentante dell'Associazione per la Coppa del Mondo U-20 nei Paesi Bassi. 3. Il 18 agosto 2005, il giocatore contattato FIFA, sostenendo che era stato ingannato dal direttore generale del club Firmare il suddetto contratto di lavoro. 4. Il 9 settembre 2005, il giocatore ha completato la sua prima presentazione, chiedendo l'annullamento del contratto di lavoro e sanzioni disciplinari nei confronti del club. 5. Prima di tutto, il giocatore si lamentava che il contratto non prevede alcun obbligo del club Fornire lui con i requisiti di base, quali alloggio, alimentazione e sostegno educativo. Lo stipendio previsto non coprire le spese del giocatore, perciò deve essere considerato de facto come un dilettante. 6. Inoltre, egli ha dichiarato che il club ha sponsorizzato X ed è stato responsabile per la sua formazione e istruzione, e che pertanto il club non avrebbe firmato un contratto di lavoro con lui. Il giocatore non ha presentato alcun accordo firmato da lui e club X. 7. Inoltre, il giocatore si lamentava che da quando aveva 18 anni al momento della conclusione del relativo contratto, la firma di un contratto da professionista era in violazione dell'articolo 13 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2001) , in cui si afferma che la formazione e l'istruzione di un giocatore deve aver luogo tra i 12 e 23. 8. Infine, il giocatore anche lamentato del fatto che il contratto è stato firmato senza il suo agente di essere stato contattato prima, e che il nome dell'agente non è stato incluso nel contratto. 9. Il 30 settembre 2005, il club ha risposto alle accuse del giocatore. 10. A questo proposito, il primo club T utto informato FIFA che il giocatore aveva ripreso servizio dopo la Coppa del Mondo U-20 nei Paesi Bassi solo il 5 settembre 2005. 11. In prosecuzione, il club ha dichiarato che il giocatore non è stato ingannato nel firmare il relativo contratto di lavoro, ma che ha firmato il contratto nel libero arbitrio. Pertanto, egli deve rispettare il contratto e adempiere ai suoi obblighi contrattuali. 12. Inoltre, il club ha dichiarato che tutti gli stipendi del giocatore sono stati pagati finora, nonostante la sua lunga assenza e ingiustificata. Oltre a questo, il club ha dichiarato che lo stipendio pattuito era adeguata per il giocatore in questione e più che sufficiente per coprire le sue esigenze. A questo proposito, il club ha anche dichiarato che il giocatore ha avuto vitto e alloggio gratuiti, e per di più, è stato fornito con una nuova vettura. 13. Infine, il club riservato il diritto di presentare un reclamo contro il giocatore per la sua assenza ingiustificata a partire dalla fine della Coppa del Mondo U-20 nei Paesi Bassi il 2 luglio 2005 fino al 5 settembre 2005, ma per il momento, rinunciato a presentare una reclamo ufficiale, in quanto il giocatore pare abbia agito sotto pressione alta dei suoi consigli. 14. Il 25 ottobre 2005, il giocatore informato FIFA che ha insistito per una decisione formale da adottare da parte della Camera di Risoluzione delle Controversie, in quanto era ancora del parere che era stato ingannato dal club quando ha firmato il contratto di lavoro. 15. A questo proposito, il giocatore ha confermato di aver ripreso dovere con il club il 5 settembre 2005, e in questo senso, ha anche confermato che il club rispettato i suoi obblighi finanziari verso di lui. 16. Inoltre, egli ha dichiarato che è stato illegalmente registrato, dal momento che la sua associazione ex non avrebbe mandato il suo certificato internazionale di trasferimento della sua nuova associazione. 17. Il 7 dicembre 2005, il club FIFA informato che il giocatore in questione ancora una volta lasciato il club senza permesso il 28 novembre 2005, FIFA e quindi ha chiesto di intervenire in modo che il giocatore avrebbe immediatamente tornare al club. 18. Il 11 dicembre 2005, il club FIFA fornito con la sua posizione definitiva in materia, affermando che un contratto di lavoro valido era stato concluso tra le parti, che il club aveva sempre rispettato tutti i suoi obblighi contrattuali nei confronti del giocatore, e che, pertanto, il giocatore deve anche rispettare i suoi obblighi contrattuali. 19. Il 15 febbraio 2006, il giocatore ha presentato la sua risposta alla richiesta del club per il ritorno immediato, e quindi sosteneva che era assente dal club a causa della sua partecipazione con la sua squadra di associazione per un torneo internazionale. In continuazione, ha dichiarato che il 16 febbraio 2006, egli avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di premiazione. Infine, ha dichiarato che piallato per ricongiungersi al club non appena tutte le attività connesse con la cerimonia ha detto si sono conclusi. 20. Oltre a quanto sopra, era ancora del parere che il contratto di lavoro che lo lega al club non era valido, in quanto egli è stato ingannato nel firmare il contratto ha detto. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) ha analizzato se era competente a trattare la questione in gioco. A questo proposito, si fa riferimento all'arte. 18 par. 2 e 3 del regolamento che disciplinano le procedure della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie. La questione attuale è stato presentato alla FIFA il 18 agosto 2005, come conseguenza della Camera ha concluso che le regole rivedute concernenti le procedure (edizione 2005) sulle questioni pendenti dinanzi gli organi decisionali della FIFA sono applicabili in materia a portata di mano. 2. Per quanto riguarda la competenza della Camera, art. 3 par. 1 dei suddetti regolamento precisa che la Camera di Risoluzione delle Controversie esamina la propria giurisdizione alla luce degli articoli da 22 a 24 della versione attuale del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005). Ai sensi dell'art. 24 par. 1, in connessione con l'arte. 22 (b) del Regolamento di cui sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie decide in merito alle relative all'occupazione controversie tra un club e un giocatore che ha una dimensione internazionale. 3. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie è l'organo competente a decidere sul contenzioso in esame, che coinvolge un club e un giocatore con nazionalità diverse per quanto riguarda una controversia in relazione a un contratto di lavoro. 4. Successivamente, i membri della Camera ha analizzato l'edizione del Regolamento per lo Status ed il trasferimento dei giocatori dovrebbero essere applicabili a conoscere del merito della questione. A questo proposito, la sezione di cui, da un lato, all'arte. 26 par. 1 e 2 del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005) e, dall'altro, al fatto che il relativo contratto alla base della presente controversia è stato firmato il 6 dicembre 2004 e la richiesta è stata depositata presso FIFA il 18 agosto 2005. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concluso che gli attuali regolamenti FIFA per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori (edizione 2005, qui di seguito: il Regolamento) sono applicabili nel caso in esame nel merito. 5. Entrando nel merito della questione, la RDC ha riconosciuto la documentazione contenuta nel file, e in considerazione delle circostanze del caso di specie, si è concentrata sulla questione se il contratto di lavoro tra il club e il giocatore doveva essere considerato come nullo e non avvenuto o se il giocatore ha dovuto riprendere il dovere con il club. 6. A questo proposito, la RDC aveva, in particolare, di analizzare le argomentazioni seguenti (in corsivo) trasmessi dal giocatore, secondo cui il contratto di lavoro ha detto, dal punto di vista del giocatore dovrebbe essere dichiarate nulle e prive. 7. 1) Il giocatore era stato ingannato dal direttore generale del club F irmare il suddetto contratto di lavoro. 8. Il DRC ha riconosciuto che il giocatore ha affermato che era stato ingannato di firmare il contratto di lavoro in questione, ma che non aveva né ha sottolineato come questo dovrebbe essere accaduto, né ha presentato alcuna prova chiara corroborare tale affermazione. 9. Pertanto, in applicazione del principio dell'onere della prova, e per mancanza di prove, la RDC ha dovuto respingere il primo argomento del giocatore. 10. 2) Il contratto di lavoro non prevede alcun obbligo del club F ornire il giocatore con i requisiti fondamentali, quali alloggio, alimentazione e sostegno educativo. 11. La RDC ha deliberato se i club sono obbligati, secondo i regolamenti, di fornire ai propri giocatori con i requisiti di base, come l'alloggio, alimentazione e sostegno educativo. 12. A questo proposito, il DRC poteva riferimento all'art. 19 par. 9 b) del Regolamento, in base al quale un trasferimento internazionale di un minore all'interno dell'UE / SEE è consentito solo nel caso in cui il giocatore in questione è di età compresa tra 16 e 18, e se disposizioni adeguate sono garantiti per la formazione sportiva del giocatore, accademico istruzione e l'assistenza da parte del club nuova formazione. 13. La RDC ha dovuto chiarire, tuttavia, che la suddetta disposizione 1) non riguarda la validità di un contratto di lavoro, ma solo la possibilità di un trasferimento internazionale di un minore, e 2) non si applicano soltanto ai trasferimenti di giocatori tra i due i club affiliati ad Associazioni nell'area UE / SEE. 14. Nel caso di specie, il giocatore sfidato la validità del contratto di lavoro, ma non la validità del suo trasferimento internazionale. 15. Inoltre, il trasferimento internazionale del giocatore non si è verificato tra i due club affiliati alla Associazioni UE / SEE. Pertanto, la suddetta disposizione non si applica alla materia in gioco 16. Infine, il DRC sottolineato che, al momento del relativo trasferimento, il giocatore era già più di 18 anni. 17. In conclusione, la RDC ha dovuto respingere tali argomentazioni del giocatore . 18. Per il buon ordine delle cose, anche la RDC di cui all'articolo 2 par. 2 del Regolamento e ritenuto che uno stipendio mensile di circa USD 3.000 deve essere considerato una remunerazione più elevata come solo rimborso delle spese sostenute dal giocatore in cambio per la sua attività calcistica. Di conseguenza, la RDC ha respinto anche l'affermazione del giocatore che avrebbe dovuto essere, de facto, considerato un dilettante. 19. 3) Il X club era responsabile per la formazione del giocatore e l'istruzione, pertanto, il club non avrebbe firmato un contratto di lavoro con il giocatore. 20. Il DRC ha riconosciuto che il giocatore non aveva presentato un accordo firmato tra lui e il X club, secondo la quale il X club sarebbe responsabile della sua formazione e istruzione. 21. Pertanto, in applicazione del principio dell'onere della prova, e per mancanza di prove, la RDC aveva come pure di respingere il terzo argomento del giocatore. 22. 4) La firma di un contratto da professionista era in violazione dell'articolo 13 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori (edizione 2001), in cui si afferma che la formazione e l'istruzione di un giocatore deve aver luogo tra i 12 e 23, dato che il giocatore aveva solo 18 anni al momento della conclusione del relativo contratto. 23. Il DRC ha sottolineato che la durata del periodo di formazione ed istruzione di un giocatore disposto dall'art. 13 dei predetti regolamenti è rilevante solo per il diritto e il calcolo dell'importo della indennità di formazione per i giovani calciatori. La disposizione in questione, tuttavia, non impedire ai giocatori e club C oncludere un contratto di lavoro prima dell'età del giocatore di 23. 24. A questo proposito, la RDC ha chiarito che i club ei giocatori possono concludere contratti di lavoro senza che lo stesso dover essere co-firmata dal rappresentante legale del giocatore / tutore non appena il giocatore, in conformità del diritto nazionale applicabile, ha raggiunto la maggioranza. 25. Pertanto, in considerazione del fatto che il giocatore era già all'età di 18 anni quando ha firmato il contratto di lavoro in questione, la RDC è giunta alla conclusione che, sotto questo aspetto, il suddetto contratto è stato validamente concluso. 26. 5) Il contratto è stato firmato senza contattare l'agente del giocatore in anticipo, e il nome dell'agente non è stato incluso nel contratto. 27. Il DRC ha sottolineato che non esiste l'obbligo contenute nei regolamenti applicabili di FIFA che impediscono un giocatore e un club F irmare un contratto di lavoro senza contattare l'agente del giocatore in anticipo. Inoltre, nel caso in cui l'agente di un giocatore non è coinvolto nella conclusione di un contratto di lavoro, il suo nome, di conseguenza, non deve essere menzionato nel contratto. 28. In considerazione di quanto sopra, anche da questo punto di vista, il DRC considerato il contratto di lavoro in questione come conclusi validamente, e pertanto respinto argomento 5 del giocatore . 29. 6) Il giocatore è stato illegittimamente registrato, in quanto Associazione l'ex giocatore non avrebbe mandato il suo certificato internazionale di trasferimento alla nuova Associazione del giocatore. 30. Alla luce delle indagini svolte dalla FIFA, per mezzo del quale è stato stabilito che certificato internazionale di trasferimento del giocatore è stato richiesto e rilasciato dalle Associazioni competenti, l'ultimo argomento del giocatore è stata dichiarata dalla RDC come sbagliato. 31. Infine, la RDC ha inoltre sottolineato che il giocatore aveva esplicitamente riconosciuto che il club aveva pienamente rispettato il pagamento del suo stipendio, e quindi aveva sempre rispettato i suoi obblighi contrattuali. 32. In considerazione di quanto sopra, la DRC ha concluso che la nullità del contratto di lavoro in questione non è stata istituita dal richiedente. Pertanto, in applicazione del principio del pacta sunt servanda, che è un principio fondamentale per ogni sistema giuridico nel mondo, la RDC ha deciso che il giocatore ha dovuto riprendere il dovere con il club immediatamente. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. L'affermazione del giocatore è stata respinta. 2. La domanda riconvenzionale del club è stata accettata. 3. Il giocatore deve riprendere il dovere con il club immediatamente. 4. Nel caso in cui il giocatore non conformi alla presente decisione, la questione deve essere presentata alla commissione disciplinare della Fifa, in modo che le necessarie sanzioni disciplinari possono essere imposte. 5. Ai sensi dell'art. 60 par. 1 dello Statuto della FIFA che tale decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi di cui al punto 2 delle direttive impartite dal CAS, copia della quale si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve depositare presso la CAS una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno origine al ricorso (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Château de Béthusy Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 info@tas-cas.org www.tas- cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie: Urs Linsi Segretario Generale All.. CAS direttive______________________________ F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2005-2006) - labour disputes – official version by www.fifa.com – Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 23 March 2006, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Mario Gallavotti (Italy), Member Peter Friend (Australia), Member Mick McGuire (England), Member Gerardo Movilla (Spain), Member on the claim presented by Player A, as Claimant against Club B, as Respondent regarding a dispute about the employment contract concluded between the parties. I. Facts of the case 1. The player A (hereinafter; the player), born on 1 June 1986, concluded an employment contract with the club B (hereinafter; the club) on 6 December 2004, valid as of 1 December 2004 until 31 December 2007. In annex 2 to the contract, a monthly salary of USD 3,000 is stipulated. 2. In May 2005, the player joined the U-20 representative team of his Association for the U-20 World Cup in the Netherlands. 3. On 18 August 2005, the player contacted FIFA, maintaining that he had been deceived by the CEO of the club to sign the above-mentioned employment contract. 4. On 9 September 2005, the player completed his former submission, requesting the annulment of the employment contract and disciplinary sanctions against the club. 5. First of all, the player complained that the contract does not stipulate any obligation of the club to provide him with the basic requirements, such as accommodation, feeding and educational support. The stipulated salary would not cover the player’s expenses, therefore he should be considered de facto as an amateur. 6. Moreover, he stated that the club X sponsored and was responsible for his training and education, and that therefore the club could not have signed an employment contract with him. The player did not submit any agreement signed by him and club X. 7. Furthermore, the player complained that since he was 18 years old at the time of the conclusion of the relevant contract, the signing of a professional contract was in violation of article 13 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001), which states that the training and education of a player has to take place between the ages of 12 and 23. 8. Finally, the player also complained that the contract was signed without his agent having been contacted before, and that the agent’s name was not included in the contract. 9. On 30 September 2005, the club answered to the player’s accusations. 10. In this respect, the club first of all informed FIFA that the player had resumed duty after the U-20 World Cup in the Netherlands only on 5 September 2005. 11. In continuation, the club stated that the player was not deceived into signing the relevant employment contract, but that he signed the contract in free will. Therefore, he must respect the contract and fulfil his contractual obligations. 12. Moreover, the club stated that all the player’s salaries were paid so far, despite his long and unexcused absence. Besides that, the club stated that the agreed salary was adequate for the player in question and more than sufficient to cover his needs. In this regard, the club also stated that the player had free board and lodging, and moreover, was provided with a new car. 13. Finally, the club reserved its right to make a claim against the player for his unexcused absence from the end of the U-20 World Cup in the Netherlands on 2 July 2005 until 5 September 2005, but for the time being, refrained from submitting an official claim, since the player apparently acted under high pressure of his counsels. 14. On 25 October 2005, the player informed FIFA that he insisted on a formal decision to be taken by the Dispute Resolution Chamber, since he was still of the opinion that he had been deceived by the club when he signed the employment contract. 15. In this regard, the player confirmed having resumed duty with the club on 5 September 2005, and in this regard, also confirmed that the club respected its financial obligations towards him. 16. Moreover, he stated that he was illegally registered, since his former Association allegedly never sent his International Transfer Certificate to his new Association. 17. On 7 December 2005, the club informed FIFA that the player in question again left the club without permission on 28 November 2005, and therefore requested FIFA to intervene so that the player would immediately return to the club. 18. On 11 December 2005, the club provided FIFA with its final position in the matter, stating that a valid employment contract had been concluded between the parties, that the club always had respected all its contractual obligations towards the player, and that therefore, the player also must respect his contractual obligations. 19. On 15 February 2006, the player submitted his answer to the club’s request for immediate return, and thereby maintained that he was absent from the club due to his participation with his Association team to an international tournament. In continuation, he stated that on 16 February 2006, he allegedly had to attend to an award ceremony. Finally, he stated that he planed to rejoin the club as soon as all activities connected with the said ceremony were concluded. 20. Besides the above, he was still of the opinion that the employment contract binding him to the club was not valid, since he was deceived into signing the said contract. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (DRC) analysed whether it was competent to deal with the matter at stake. In this respect, it referred to art. 18 par. 2 and 3 of the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber. The present matter was submitted to FIFA on 18 August 2005, as a consequence the Chamber concluded that the revised Rules Governing Procedures (edition 2005) on matters pending before the decision making bodies of FIFA are applicable on the matter at hand. 2. With regard to the competence of the Chamber, art. 3 par. 1 of the above- mentioned Rules states that the Dispute Resolution Chamber shall examine its jurisdiction in the light of articles 22 to 24 of the current version of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005). In accordance with art. 24 par. 1 in connection with art. 22 (b) of the aforementioned Regulations, the Dispute Resolution Chamber shall adjudicate on employment-related disputes between a club and a player that have an international dimension. 3. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber is the competent body to decide on the present litigation involving a club and a player with different nationalities regarding a dispute in connection with an employment contract. 4. Subsequently, the members of the Chamber analyzed which edition of the Regulations for the Status and Transfer of Players should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, the Chamber referred, on the one hand, to art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005) and, on the other hand, to the fact that the relevant contract at the basis of the present dispute was signed on 6 December 2004 and the claim was lodged at FIFA on 18 August 2005. In view of the aforementioned, the Chamber concluded that the current FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2005, hereafter: the Regulations) are applicable on the case at hand as to the substance. 5. Entering into the substance of the matter, the DRC acknowledged the documentation contained in the file, and in view of the circumstances of the case, focused on the question whether the employment contract between the club and the player was to be considered as null and void or if the player had to resume duty with the club. 6. In this respect, the DRC had, in particular, to analyse the following argumentations (in italics) forwarded by the player, according to which the said employment contract, from the player’s point of view should be declared null and void. 7. 1) The player had been deceived by the CEO of the club to sign the above- mentioned employment contract. 8. The DRC acknowledged that the player alleged that he had been deceived to sign the employment contract in question, but that he had neither outlined how this should have happened, nor submitted any clear evidence corroborating such allegation. 9. Therefore, in application of the principle of the burden of proof, and due to lack of evidence, the DRC had to reject the first argument of the player. 10. 2) The employment contract does not stipulate any obligation of the club to provide the player with the basic requirements, such as accommodation, feeding and educational support. 11. The DRC deliberated if clubs are obliged, according to the Regulations, to provide their players with basic requirements, such as accommodation, feeding and educational support. 12. In this respect, the DRC could only refer to art. 19 par. 9 b) of the Regulations, based on which an international transfer of a minor within the EU/EEA shall only be permitted in case the player concerned is aged between 16 and 18, and if suitable arrangements are guaranteed for the player’s sports training, academic education and care by the new training club. 13. The DRC had to clarify, however, that the above-mentioned provision 1) does not concern the validity of an employment contract, but only the possibility of an international transfer of a minor, and 2) does apply only to transfers of players between two clubs affiliated to Associations in the EU/EEA. 14. In the present case, the player challenged the validity of the employment contract, but not the validity of his international transfer. 15. Moreover, the international transfer of the player did not occur between two clubs affiliated to Associations in the EU/EEA. Therefore, the above-mentioned provision does not apply to the matter at stake 16. Finally, the DRC emphasized that at the time of the relevant transfer, the player was already older than 18. 17. In conclusion, the DRC had to reject such argumentation of the player. 18. For the sake of good order, the DRC also referred to article 2 par. 2 of the Regulations and deemed that a monthly salary of approximately USD 3,000 has to be considered a higher remuneration as just refund of expenses incurred by the player in return for his footballing activity. As a consequence, the DRC rejected also the player’s claim that he should be, de facto, considered an amateur. 19. 3) The club X was responsible for the player’s training and education, therefore the club could not have signed an employment contract with the player. 20. The DRC acknowledged that the player had not submitted any agreement signed between him and the club X, according to which the club X would be responsible for his training and education. 21. Therefore, in application of the principle of the burden of proof, and due to lack of evidence, the DRC had as well to reject the third argument of the player. 22. 4) The signing of a professional contract was in violation of article 13 of the FIFA Regulations for the Status and Transfer of Players (edition 2001), which states that the training and education of a player has to take place between the ages of 12 and 23, since the player was only 18 years old at the time of the conclusion of the relevant contract. 23. The DRC emphasized that the duration of the period of training and education of a player provided in art. 13 of the afore-mentioned Regulations is relevant only for the entitlement to and the calculation of the amount of training compensation for young players. The provision in question does, however, not prevent players and clubs from concluding an employment contract before the player’s age of 23. 24. In this respect, the DRC clarified that clubs and players can conclude employment contracts without the same having to be co-signed by the player’s legal representative/guardian as soon as the player, in accordance with the national law applicable, has attained majority. 25. Therefore, and in view of the fact that the player was already at the age of 18 when he signed the employment contract in question, the DRC came to the conclusion that, under this aspect, the said contract was concluded validly. 26. 5) The contract was signed without contacting the player’s agent beforehand, and the agent’s name was not included in the contract. 27. The DRC underlined that there is no obligation contained in the applicable Regulations of FIFA preventing a player and a club from signing an employment contract without contacting the player’s agent beforehand. Furthermore, in case the agent of a player is not involved in the conclusion of an employment contract, his name, in consequence, is not to be mentioned in that contract. 28. In view of the above, also from this point of view, the DRC considered the employment contract in question as having been concluded validly, and hence rejected argument 5 of the player. 29. 6) The player was illegally registered, since the player’s former Association allegedly never sent his International Transfer Certificate to the player’s new Association. 30. In view of the investigations carried out by FIFA, by means of which it was established that the player’s International Transfer Certificate was requested and issued by the competent Associations, the last argument of the player was declared by the DRC as being wrong. 31. Finally, the DRC also pointed out that the player had explicitly recognised that the club had fully complied with the payment of his salary and thus had always adhered to its contractual obligations. 32. In view of all the above, the DRC concluded that the invalidity of the employment contract in question was not established by the claimant. Therefore, in application of the principle of pacta sunt servanda, which is a basic principle to every legal system in the world, the DRC decided that the player had to resume duty with the club immediately. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the player is rejected. 2. The counterclaim of the club is accepted. 3. The player has to resume duty with the club immediately. 4. In the event that the player does not comply with the present decision, the matter shall be submitted to FIFA’s Disciplinary Committee, so that the necessary disciplinary sanctions may be imposed. 5. According to art. 60 par. 1 of the FIFA Statutes this decision may be appealed before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receiving notification of this decision and has to contain all elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for the filing of the statement of appeal, the appellant shall file with the CAS a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Château de Béthusy Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Urs Linsi General Secretary Encl. CAS directives
__________________________________
Share the post "F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2005-2006) – le controversie di lavoro – versione non ufficiale by dirittocalcistico -Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 23 marzo 2006, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Mario Gallavotti (Italia), gli Peter Friend (Australia), gli Mick McGuire (Inghilterra), gli Gerardo Movilla (Spagna), membro per il reclamo presentato dal Giocatore A, come attore contro il Club B, come convenuto in merito a una controversia circa l’ contratto di lavoro concluso tra le parti. I. Fatti della controversia"