COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 14.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DEL SIG. LONGO ANDREA PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. TKM VICO AVVERSO L’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31/12/2016 DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TKM VICO / COLLARMELE, DISPUTATA IL 6/5/2012 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “A” (C.U. N°65 del 10.5.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 14.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DEL SIG. LONGO ANDREA PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. TKM VICO AVVERSO L’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31/12/2016 DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TKM VICO / COLLARMELE, DISPUTATA IL 6/5/2012 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “A” (C.U. N°65 del 10.5.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società TKM Vico ha impugnato il provvedimento adottato dal G.S. per aver il Longo Andrea, Presidente della società, a fine gara, al rientro negli spogliatoi, pur non in distinta, avvicinato il direttore di gara con atteggiamento presuntuoso ed arrogante, quindi lo strattonava e gli stringeva con violenza il braccio destro, provocando forti dolori al braccio ed al petto, nonché forti giramenti di testa, lo aggrediva anche verbalmente, lo attingeva con sputi sul corpo e nel contempo lo minacciava pesantemente. Continuava ad insultarlo in maniera volgare ed a minacciarlo di morte e, all’uscita dagli spogliatoi, alla presenza dei Carabinieri, lo fotografava e, malgrado l’invito a desistere, reiterava con atteggiamento di sfida i suoi comportamenti, minacciandolo ancora di morte, chiedendo la revoca o, quanto meno, la riduzione della sanzione. Assume l’appellante di non aver indirizzato sputi verso il direttore di gara; di aver esso stesso chiamato i Carabinieri per intervenire a seguito degli episodi avvenuti sugli spalti e di non essere stato l’autore delle ulteriori ingiurie e minacce di morte, visto che il direttore di gara lo aveva identificato solo attraverso la voce per non averlo invece sentito personalmente rivolgere tali frasi. Tali fatti sono stati confermati in sede di audizione dall’appellante. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che non aveva dubbi sulla identificazione, visto che conosceva personalmente il Longo e, quanto all’episodio delle ulteriori ingiurie e minacce, aveva avuto la certezza che la voce che proveniva dall’esterno fosse identica a quella del Longo. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere ridotta sia perché le conseguenze dannose del comportamento tenuto dal Longo non sono state particolarmente gravi, sia perché, quanto al secondo episodio, sussistono dubbi in ordine alla riferibilità di tale episodio al Longo stesso, atteso che, riferire che la voce che ha rivolto ingiurie e minacce era “identica” a quella del Longo, non equivale a dire che quest’ultimo sia da ritenere con certezza quale responsabile dei fatti descritti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al Sig. Longo Andrea fino al 10/05/2015, disponendo restituirsi la tassa versata.
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