COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 21.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CESAPROBA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO DA SCONTARE NELLA PROSSIMA STAGIONE, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL L’AQUILA / CESAPROBA CALCIO, DISPUTATA IL 20/05/12 PER I PLAY – OFF DEL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°68 del 24.05.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 21.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CESAPROBA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DELLA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO DA SCONTARE NELLA PROSSIMA STAGIONE, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL L’AQUILA / CESAPROBA CALCIO, DISPUTATA IL 20/05/12 PER I PLAY – OFF DEL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°68 del 24.05.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Cesaproba Calcio ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone la revoca o, quanto meno, la riduzione. Nello specifico, il G.S. aveva comminato le sanzioni oggetto del presente gravame: “Perché propri (della società ricorrente, n.d.r.) sostenitori per tutta la durata della gara mettevano in atto un atteggiamento violento e pericoloso condizionandone lo svolgimento della stessa; in particolar modo non permettevano di far svolgere serenamente la regolare funzione all'A.A. nº 2, in quanto nel corso del primo tempo, facevano esplodere in campo due bombe carta, una delle quali esplodeva molto vicino al predetto assistente procurandogli stordimento nonché leggero fastidio alle orecchie. Inoltre, sempre nel corso del primo tempo, dopo aver ingiuriato e minacciato lo stesso A.A. lanciavano nella zona antistante la recinzione, alcune bottiglie vuote di vetro che si rompevano ed alcune schegge raggiungevano il terreno di gioco sfiorando l'assistente stesso. Tale situazione costringeva l'arbitro a sospendere la gara più volte, per richiedere ai dirigenti di far desistere i propri sostenitori da tali atteggiamenti. Nonostante poi la presenza dei C.C.,arrivati nel secondo tempo, propri sostenitori continuavano nel mettere in atto un comportamento violento lanciando così altre bottiglie di vetro in campo. Al 10' minuto del primo tempo supplementare venivano poi lanciati oggetti contundenti in campo per cui il direttore di gara era costretto a sospendere nuovamente e momentaneamente la gara. Infine nel corso del secondo tempo supplementare, propri sostenitori venivano a rissa con quelli avversari. Il tutto in campo neutro gara di spareggio”. Ha dedotto l’appellante, anche in sede di audizione, che i comportamenti sanzionati non sarebbero stati posti in essere da sostenitori del Cesaproba, bensì da facinorosi presenti sugli spalti, dietro lo striscione “Piazza Fonte Secco L’Aquila”, che nulla avrebbero a che vedere con la società medesima. Osserva la Commissione che le sanzioni inflitte possono essere ridotte sia perché i fatti accaduti non hanno comportato conseguenze nei confronti della terna arbitrale, sia perché non vi è prova appagante che tutti gli episodi descritti negli atti ufficiali siano effettivamente da addebitare ai sostenitori della società appellante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere l’appello per quanto di ragione, infliggendo alla Società A.S.D. Cesaproba Calcio la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it