COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 13/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SIG. SARUBBI ANTONIO MARIO IN QUALITà DI PRESIDENTE DELLA SOCIETà A.S.F.LLI CAFARO nonché DELLA SOCIETà A.S. F.LLI CAFARO (prot.26/11-12 registro C.D.T.).
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 115 del 13/06/2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SIG. SARUBBI ANTONIO MARIO IN QUALITà DI PRESIDENTE DELLA SOCIETà A.S.F.LLI CAFARO nonché DELLA SOCIETà A.S. F.LLI CAFARO (prot.26/11-12 registro C.D.T.).
La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Messina Michele – Presidente – Bellettieri Gerardo e Grenci Arturo, nella seduta del 09/06/2012 ha deliberato quanto segue.
Letto il deferimento del 09.03.2012 prot. 6131/20pf11-12/MS/vdb (rubricato al n.ro 26/11-12 del registro della C.D.T.), con cui il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Sarubbi Antonio Mario in qualità di Presidente della Società A.S. F.lli Cafaro nonché la stessa società A.S. F.lli Cafaro per violazione del primo dell’art. 1, comma 1 CGS e della Società per violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in ragione di quanto nel medesimo atto rappresentato, relativamente ai fatti di cui alla gara del 27/03/2011 tra Pro Loco Spinoso – A.S. F.lli Cafaro;
Ritenuta ammissibile la richiesta di patteggiamento, così come avanzata dalle parti, formulata ex art. 23 del C.G.S. nonché congrua la sanzione richiesta;
Visti gli artt. 1, 4 e 23, comma 2, del C.G.S.
DISPONE
applicarsi in ordine al procedimento innanzi indicato, la seguente sanzione:
• al signor SARUBBI ANTONIO MARIO l’inibizione di mesi 4(QUATTRO);
• alla società A.S.F.lli CAFARO l’ammenda di Euro 200,00.
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