COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 20/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2 DEFERIMENTO N.ro 664/536pf10-11/AM/ma DEL 27.07.2011 A CARICO DI POSTIGLIONE GIUSEPPE, GALASSO ROCCO, ANDRETTA FRANCESCO, PERILLO CARMINE, BOCHICCHIO GIUSEPPE E SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 20/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 7.2 DEFERIMENTO N.ro 664/536pf10-11/AM/ma DEL 27.07.2011 A CARICO DI POSTIGLIONE GIUSEPPE, GALASSO ROCCO, ANDRETTA FRANCESCO, PERILLO CARMINE, BOCHICCHIO GIUSEPPE E SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Messina Michele – Presidente – Grenci Arturo e Sarli Enzo, nella seduta del 18/06/2012 ha deliberato quanto segue. Visto l'atto di deferimento della Procura Federale trasmesso con nota del 27/7/2011, n.664/536 pf 10 -11/AM/ma, a firma del Procuratore Federale Vicario Avv.Alfredo Mensitieri, per rispondere: • POSTIGLIONE GIUSEPPE della violazione di cui al disposto dell'art.1 comma 1, C.G.S.,e dell'art.19, comma 2, lett.a), C.G.S., che prevede per i dirigenti, tesserati di società colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea, non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, per avere avuto lo stesso, nonostante fosse inibito, trattative con alcuni suoi calciatori, fra i quali Perillo Carmine, al fine di definire l'accordo economico corrispondendo le relative somme, nonché della violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S. e dell'art.10, comma 1, C.G.S., quale concorrente necessario nell'attività del calciatore Perillo Carmine, per aver concorso nella violazione di quest'ultimo al precetto di cui all'art.10,comma 1, C.G.S., nonché della violazione di cui agli artt.94 delle NOIF (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della LND (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva); • PERILLO CARMINE della violazione di cui al disposto dell'art.1 comma 1, C.G.S., e dell'art.10, comma 1, C.G.S., per avere, nell'attività attinente alla propria trattativa economica con la società Potenza, avuto contatti, con il socio di riferimento della società Potenza Sport Club srl sig. Giuseppe Postiglione, nonché della violazione di cui agli artt.94 delle NOIF (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della LND (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva); • GALASSO ROCCO, ANDRETTA FRANCESCO, BOCHICCHIO GIUSEPPE della violazione di cui agli artt.94 delle NOIF (accordi in contrasto con le norme), 39, comma 2, del Regolamento della LND (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva); • Società POTENZA SPORT CLUB S.r.l. della violazione di cui all'art.4, commi 1e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio amministratore unico, socio di riferimento, dirigente e tesserati; Che la ridetta C.D.T. nella seduta del 21 gennaio2012 verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: - POSTIGLIONE GIUSEPPE inibizione per anni DUE (2) e mesi SEI (6); - GALASSO ROCCO inibizione per anni DUE (2); - ANDRETTA FRANCESCO inibizione per anni DUE (2); - PERILLO CARMINE squalifica per anni UNO (1) e mesi SEI (6); - BOCHICCHIO GIUSEPPE squalifica per anni UNO (1); - Soc. POTENZA SPORT CLUB S.R.L. ammenda di € 7.000,00 (SETTEMILA) e penalizzazione di punti 2(DUE) per l’attuale campionato; Letti gli atti istruttori svolti dalla Procura Federale, così come annessi al fascicolo; Uditi gli incolpati e valutate le rispettive difese; Visto il comunicato ufficiale n.132/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicato in Roma il 4/4/2012, con cui il Presidente Federale ha deliberato la decadenza dall'affiliazione per inattività della Società Potenza Sport Club S.r.l.; Visti gli artt. 29, 94 e 94 ter delle N.O.I.F., l'art. 39, comma 2, del Regolamento della LND e gli artt. 1, comma 1; 19 comma 2 lett.a); 10 comma 1; 4 commi 1 e 2 del C.G.S.; Considerato: - che, in aperta violazione delle norme dinanzi citate, gli incolpati hanno, a vario titolo, perfezionato accordi di natura economica, e , il Postiglione ha svolto attività per conto della Società, benchè inibito; - che dalle dichiarazioni dei calciatori Perillo Carmine e Bochicchio Giuseppe si rileva il diretto, seppur episodico, coinvolgimento nelle trattative di ingaggio dei dirigenti Galasso e Andretta; - che nondimeno appare chiaro dalle dichiarazioni dei suddetti calciatori e dalle deposizioni in corso di procedimento acquisite come il Postiglione, benché irretito da provvedimento di inibizione temporanea, abbia di fatto svolto trattative con i calciatori, partecipato alle sedute di allenamento, inciso nella scelta dell'allenatore, etc..; - che è palese come i calciatori Perillo e Bochicchio, che non hanno negato l'addebito, abbiano ricevuto compensi, sebbene fosse loro inibito ed è altrettanto evidente come, alla luce delle prove raccolte, la violazione commessa dal Perillo risulti di maggiore gravità (vedi entità dell'assegno negoziato) rispetto a quella contestata al Bochicchio; Rilevato che nessuna sanzione può essere irrogata alla Società Potenza Sport Club S.r.l., in quanto decaduta dall'affiliazione; Premesso che ai sensi dell’art. 23 CGS, Perillo Carmine ed il rappresentante della Procura hanno formalizzato richiesta di applicazione di sanzione concordata che, tuttavia, questa CDT non ritiene congrua, in ragione della natura della violazione contestata; Considerato che il Postiglione ha tenuto una condotta processuale mirata al travisamento dei fatti e che a nulla rileva, a titolo di esimente, la qualità rivestita dall'incolpato nell'ambito societario all'epoca delle infrazioni avendo il Postiglione violato, con il suo comportamento, di fatto, il provvedimento di inibizione precedentemente inflittogli, indipendentemente dalla posizione di diritto assunta o meno in ambito societario; Osservato, come le richieste formulate dalla Procura, alla luce dei fatti in contestazione, appaiano eccessivamente afflittive; Considerato ancora come, in assenza di precedenti specifici, questa C.D.T. stimi lecita, in ragione anche di emergenze Giurisprudenziali a riguardo, l’applicazione nei confronti di ANDRETTA FRANCESCO, PERILLO CARMINE e BOCHICCHIO GIUSEPPE di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla Procura Federale avanzate: P.Q.M. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 01 OTTOBRE 2011 formulate, così provvede: DICHIARA • improcedibile la domanda proposta nei confronti della Società Potenza Sport Club S.r.l.; IRROGA A: • GALASSO ROCCO la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi cinque; • ANDRETTA FRANCESCO la sanzione dell'inibizione temporanea per mesi cinque; • PERILLO CARMINE la sanzione di mesi sei di squalifica; • BOCHICCHIO GIUSEPPE la sanzione di mesi cinque di squalifica; • POSTIGLIONE GIUSEPPE la inibizione di anni UNO e mesi 6. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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