COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: -sig. Giancarlo Oliveri, all’epoca del fatti e attualmente Presidente della U.S. Palmese; -società U.S. Palmese; per rispondere: il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1,comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall’art. 38 delle N.O.I.F. per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; la seconda della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al Presidente ed ad al sig. Mario Del Torrione; -il sig. Ferdinando Rombola’, all’epoca del fatti e attualmente Presidente della L.C. Nuova Gioiese; -la società L.C. Nuova Gioiese; per rispondere: il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 38 delle N.O.I.F. per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; la seconda della violazione dell’art. 4. commi 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al Presidente ed al sig. Mario del Torrione.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: -sig. Giancarlo Oliveri, all'epoca del fatti e attualmente Presidente della U.S. Palmese; -società U.S. Palmese; per rispondere: il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1,comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall’art. 38 delle N.O.I.F. per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; la seconda della violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al Presidente ed ad al sig. Mario Del Torrione; -il sig. Ferdinando Rombola', all'epoca del fatti e attualmente Presidente della L.C. Nuova Gioiese; -la società L.C. Nuova Gioiese; per rispondere: il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 38 delle N.O.I.F. per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; la seconda della violazione dell'art. 4. commi 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al Presidente ed al sig. Mario del Torrione. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale: atteso che la presente attività di indagine trae origine da una segnalazione dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio - Gruppo Regionale Calabria - ove si denuncia il comportamento antiregolamentare del sig. Mario Dal Torrione, iI quale, nel corso della stagione sportiva 2011/2012, non risultando regolarmente tesserato per alcuna società, avrebbe svolto attività prima per la U.S. Palmese - partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza Calabrese — e poi, dopo essersi dimesso, avrebbe assunto la conduzione tecnica della L.C. Nuova Gioiese — partecipante allo stesso Campionato Regionale; valutato l’apporto probatorio prodotto a corredo delta segnalazione presentata dall’A.I.A.C.; considerato che, relativamente alla stagione sportiva 2011/2012, dalla consultazione dell'archivio informatico F.I.G.C. il sig. Dal Torrione, allenatore di base (cod. 44117) non risulta tesserato per alcuna società; acquisiti i fogli di censimento relativi a entrambe le società; tenuto conto del fatto che il sig. Dal Torrione figura quale allenatore nelle distinte di gara della U.S. Palmese di Coppa Italia (disputate il 21.08.11, il 28.08.11, il 4.09.11) e del Campionato Regionale Eccellenza Calabrese del 18.09.11; valutato l'apporto probatorio offerto dalle indagini ed in particolare la natura confessoria delle dichiarazioni rese dal tecnico Dal Torrione, non rilevando ai fini di un eventuale esonero da responsabilità le circostanze riferite in ordine al mancato tesseramento; valutati i contenuti di vari articoli apparsi sulla stampa sportiva e delle video-interviste disponibili sulla rete; tenuto conto che ai sensi delta normativa federate e in particolare: dell'art. 38, comma 1, del Settore Tecnico: “I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse [...]”; dell'art. 38, commi 1 e 3, delle N.O.I.F.: “I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività [...] Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici [...] non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”;salvo la sussistenza di alcuna delle ipotesi derogatorie espressamente individuate nelle richiamate previsioni; considerato, pertanto, che l'attività di indagine ha consentito di ricavare utili elementi di conferma - che si sostanziano in significativi ed univoci riscontri sia documentali che narrativi - in ordine al fatto che nel corso della stagione 2011/2012: a)il sig. Mario Dal Torrione, dopo essere stato impegnato in assenza di tesseramento per la U.S. Palmese, è stato incaricato, sempre informalmente, della conduzione tecnica della L.C. Nuova Gioiese, ed inoltre, sedendo in panchina quale Accompagnatore Ufficiale, in occasione delle gare di campionato, di fatto, ha svolto l'attività di allenatore della prima squadra; b)il Presidente della U.S. Palmese e il Presidente della L.C. Nuova Gioiese affidando la squadra ad un allenatore non tesserato hanno posto in essere una condotta antiregolamentare; c)il Presidente della L.C. Nuova Gioiese ha violato la normativa federale per aver affidato, in assenza di tesseramento, la squadra ad un allenatore, peraltro, già impegnato, nel corso della medesima stagione sportiva, per altra società; atteso che della condotte antiregolamentari ascrivibili al Presidente della U.S. Palmese e al Presidente della L.C. Nuova Gioiese nonché al sig. Mario Del Torrione debbano essere chiamate a rispondere anche le società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva; ritenuto, sulla scorta di quanto sopra riassuntivamente esposto: - che, nella condotta tenuta dal signor Mario Dal Torrione, per come descritta in narrativa, si ravvisino gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. con riferimento agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 38 delle N.O.I.F. per avere il predetto assunto, nel corso della medesima stagione calcistica 2011/2012, la conduzione tecnica della U.S. Palmese, e, successivamente alle dimissioni, quella della L.C. Nuova Gioiese, squadre partecipanti allo stesso campionato, in entrambi i casi in assenza di tesseramento; - che, pertanto, nei confronti di detto allenatore si debba procedere con separato atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi degli artt. 35, comma 3, e 36, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico; ritenuto, altresì, che i fatti, come sopra succintamente descritti, integrino: a) gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38 delle N.O.I.F. ascrivibile: - a l Signor Giancar l o O l i v ier i , a l l 'epoca dei fat t i e at t ua lmente Presidente e legal e rappresentante della U.S. Palmese, per aver impiegato quale tecnico il sig. Dal Torrione, in assenza di formale tesseramento; - nonché alle società U.S. Palmese a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente e legale rappresentante e ai tecnico sig. Mario Del Torrione, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; b) gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'ad. 38 delle N.O.l.F.; - al Signor Ferdinando Rombola', all'epoca dei fatti e attualmente Presidente e legale rappresentante della L.C. Nuova Gioiese, per aver impiegato quale tecnico il sig. Mario Dal Torrione, in assenza di formale tesseramento e malgrado questi avesse in precedenza, di fatto, assunto l'incarico di allenatore per altra società; - nonché alla società L.C. Nuova Gioiese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascrivibile al proprio Presidente e legale rappresentante ed al tecnico sig. Mario Del Torrione, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.; vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Anna Maria De Santis; visto l'art. 32, comma 4, del C.C.S.; ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: -sig. Giancarlo Oliveri, all'epoca del fatti e attualmente Presidente della U.S. Palmese, -società U.S. Palmese; per rispondere: - il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall’art. 38 delle N.O.I.F. per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; - la seconda della violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al Presidente ed ad al sig. Mario Del Torrione; -il sig. Ferdinando Rombola', all'epoca del fatti e attualmente Presidente della L.C. Nuova Gioiese; -la società L.C. Nuova Gioiese; per rispondere: - il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 38 delle N.O.I.F. per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; - la seconda della violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al Presidente ed al sig. Mario del Torrione. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 18 giugno 2012 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giuseppe Mascianà, e, per i deferiti: Giancarlo Oliveri per se stesso e per la Palmese e Ferdinando Rombolà per se stesso e per la Gioiese. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento e ripercorso gli avvenimenti che ne hanno dato luogo; ha, quindi, in chiusura di intervento, formulato le seguenti richieste sanzionatorie: nei confronti: -del sig. Giancarlo Oliveri, all'epoca del fatti e attualmente Presidente della U.S. Palmese, due mesi di inibizione; -della società U.S. Palmese, € 500,00 di ammenda; -del sig. Ferdinando Rombolà, all'epoca del fatti e attualmente Presidente della L.C. Nuova Gioiese, due mesi di inibizione; -della società L.C. Nuova Gioiese, € 500,00 di ammenda. LE RICHIESTE DELLA DIFESA Il Presidente della Palmese ha respinto ogni addebito argomentando che ha spedito al Comitato Regionale Calabria tempestivamente le dimissioni rassegnate, in data 19.9.2011, dal proprio allenatore, per cui non può rispondere dei comportamenti posti in essere dal signor Dal Torrione successivamente a tale data. Il Presidente della Gioiese ha respinto ogni addebito assumendo che il signor Dal Torrione non ha mai svolto il ruolo di allenatore per la sua società. Ha, comunque, inteso affermare che le sanzioni richieste sono eccessivamente severe per gli addebiti in astratto ascritti alla propria società. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata con riferimento al comportamento posto in essere dal signor Dal Torrione e dalla società Nuova Gioiese che si è avvalsa, di fatto, della collaborazione del signor Dal Torrione dal mese di dicembre 2011, per come dallo stesso ammesso. Ritiene, al contrario, che nessun addebito possa essere mosso alla Palmese che dal momento in cui le dimissioni rassegnate dal proprio allenatore sono andate a buon fine (dicembre 2011, come in atti dell’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria) non risponde dell’operato di questi. P.Q.M. La Commissione Territoriale Disciplinare IRROGA -al sig. Ferdinando ROMBOLA’, all'epoca del fatti e attualmente Presidente della L.C. Nuova Gioiese, l’inibizione per MESI DUE (2) e quindi fino al 19 AGOSTO 2012; alla società L.C. NUOVA GIOIESE ,l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00). PROSCIOGLIE -il sig. Giancarlo OLIVERI, all'epoca del fatti e attualmente Presidente della U.S. Palmese; -la società U.S. PALMESE.
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