COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: -Sig. Giuseppe Commisso, quale calciatore della soc. GS Antonimina; -Società GS ANTONIMINA; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell’art. 61 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come descritto nella parte motiva, avendo tentato di porre in essere una fraudolenta sostituzione di altro calciatore e la conseguente sua indebita partecipazione alla gara GS ANTONIMINA — ASD CAPOSUD del 3/12/2011, nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato avanti gli Organi della Giustizia Sportiva senza addurre alcuna valida giustificazione; la soc. GS ANTONIMINA a titolo di responsabilità oggettiva conseguente, ai sensi e per effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: -Sig. Giuseppe Commisso, quale calciatore della soc. GS Antonimina; -Società GS ANTONIMINA; per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell'art. 61 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come descritto nella parte motiva, avendo tentato di porre in essere una fraudolenta sostituzione di altro calciatore e la conseguente sua indebita partecipazione alla gara GS ANTONIMINA — ASD CAPOSUD del 3/12/2011, nonché della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato avanti gli Organi della Giustizia Sportiva senza addurre alcuna valida giustificazione; la soc. GS ANTONIMINA a titolo di responsabilità oggettiva conseguente, ai sensi e per effetti di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte al proprio tesserato. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale: Esaminati gli atti trasmessi alla Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., come da nota del 9/12/2011 prot. SR/UP, pervenuta in data 15/12/2011 prot. n. 3930; CONSIDERATO - che, dall'istruttoria espletata risulta adeguatamente comprovata, attraverso le dichiarazioni rese dal Sig. Antonio Montesi, quale Arbitro designato per la gara del campionato calabrese di Prima categoria GS ANTONIMINA - ASD CAPOSUD, disputata ad Antonimina il 3/12/2011, nonché del Sig. Domenico Filippone, quale Dirigente della società sportiva GS ANTONIMINA, la responsabilità del calciatore della squadra GS ANTONIMINA, Sig. Giuseppe Commisso, nell'aver tentato un'indebita sostituzione con il calciatore Girolamo Pelle, per la partecipazione alla gara del campionato calabrese di Prima Categoria GS ANTONIMINA — ASD CAPOSUD del 3/12/2011; - che, in particolare, i testi ascoltati nel corso delle indagini espletate hanno sostanzialmente confermato quanto già denunciato nel corso del procedimento disciplinare tenutosi avanti il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria per il tentativo di scambio di persona avvenuto nel corso della citata gara GS ANTONIMINA - ASD CAPOSUD del 3/12/2011, conclusosi con un provvedimento di ammenda di € 800.00 a carico della società sportiva GS ANTONIMINA, di inibizione fino al 30/6/2012 nei confronti del Dirigente Accompagnatore della GS ANTONIMINA, Sig. Domenico Filippone, di inibizione fino al 30/4/2012 nei confronti dell'allenatore della GS ANTONIMINA, Sig. Nicola Fazzei e di squalifica per quattro giornate effettive nei confronti del giocatore Girolamo Pelle, come da Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 70 del 7/12/2011; RILEVATO - che in particolar modo,il Sig. Domenico Filippone, quale Dirigente della società ANTONIMINA, nella sua audizione del 1/3/2012, pur riferendo la vicenda ad una presunta 'incomprensione" avuta tra la dirigenza della squadra e l'arbitro Sig. Montesi nella fase precedente l'inizio della partita e ad un suo errore personale nel non avere comunicato all'arbitro che il giocatore sceso in campo con la maglia n. 7, Sig. Giuseppe Commisso, non poteva giocare perché sprovvisto del proprio documento d'identità, riconosceva che al momento in cui l'arbitro aveva proceduto ad effettuare il riconoscimento dei giocatori scesi in campo, il calciatore con il n. 7, corrispondente a Girolamo Pelle, era invece Giuseppe Commisso, individuando in quest'ultimo colui che aveva tentato l'indebita sostituzione del calciatore indicato in distinta di gara; - che tale assunto è stato pienamente confermato dal Sig. Antonio Montesi, arbitro della gara su citata, il quale, sentito una seconda volta dal Collaboratore designato per le indagini in data 12/3/2012, riconosceva nella foto relativa nella carta d'identità del Sig. Giuseppe Commisso, a lui mostrata, la persona che aveva tentato di sostituirsi al calciatore Girolamo Pelle durante la fase d'identificazione dei giocatori, precisando ancora una volta che nessuno della dirigenza della società ANTONIMINA gli aveva detto alcunché in merito alla pretesa possibilità di far giocare il Sig. Commisso privo di documento di riconoscimento e che il medesimo Commisso, al momento della sua identificazione, non solo non aveva dichiarato le proprie vere generalità, ma anzi aveva tentato di indovinare la data di nascita del Girolamo Pelle, senza riuscirvi; RILEVATO ALTRESI' - che il tentativo di indebito scambio di persona attuato dal calciatore Giuseppe Commisso nella fase di identificazione precedente la gara GS ANTONIMINA - ASD CAPOSUD configura una condotta che, in quanto lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati della FIGC, in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, integra indubbiamente la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; - che la responsabilità del calciatore risulta aggravata (ex art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva) in quanto, sebbene regolarmente convocato per essere sentito nell'ambito dell'indagine a suo carico, non si è presentato né ha prodotto alcuna giustificazione di sorta al collaboratore incaricato; RITENUTO - pertanto, che i fatti sopra descritti, integrano gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 61 delle NOIF, ascrivibile al calciatore Giuseppe Commisso per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo tentato una fraudolenta sostituzione di persona e la sua conseguente indebita partecipazione al posto del calciatore Girolamo Pelle alla gara GS ANTONIMINA - ASD CAPOSUD del 3/12/2011; - che la condotta tenuta dal calciatore della società sportiva GS ANTONIMINA, Giuseppe Commisso integra, altresì, gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto all'obbligo di presentarsi avanti il Collaboratore del’Ufficio, sebbene regolarmente convocato; - che tali fatti comportano anche la responsabilità oggettiva della GS ANTONIMINA ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle violazioni ascritte, al proprio calciatore, così come sopra indicato; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Michele Licata; - Visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: -il Sig. Giuseppe Commisso, quale calciatore della soc. GS ANTONIMINA; -la Società GS ANTONIMINA; per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 34 del Regolamento della LND, nonché dell'art. 61 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come descritto nella parte motiva, avendo tentato di porre in essere una fraudolenta sostituzione di altro calciatore e la conseguente sua indebita partecipazione alla gara GS ANTONIMINA — ASD CAPOSUD del 3/12/2011, nonché della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato avanti gli Organi della Giustizia Sportiva senza addurre alcuna valida giustificazione; la soc. GS ANTONIMINA a titolo di responsabilità oggettiva conseguente, ai sensi e per effetti di cui all'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, alle violazioni ascritte al proprio tesserato. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 18 giugno 2012 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giuseppe Mascianà, ed il signor Filippone Domenico per se stesso e in rappresentanza della Antonimina. Non è comparso Giuseppe Commisso. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento e ripercorso gli avvenimenti che ne hanno dato luogo; ha, quindi, in chiusura di intervento, formulato le seguenti richieste sanzionatorie: nei confronti: del Sig. Giuseppe Commisso, quale calciatore della soc. GS ANTONIMINA, sei mesi di squalifica (quattro per tentativo di scambio di persona e due per mancata presentazione dinanzi alla Procura); della Società GS ANTONIMINA, € 1000,00 di ammenda. LE RICHIESTE DELLA DIFESA Il Presidente della Antonimina, ribadisce che non sussiste alcun tentativo di illecito nel caso di specie ma esclusivamente un equivoco nella presentazione della distinta. Chiede, pertanto, il proscioglimento da ogni addebito e fa nel contempo rilevare come la società sia già stata sanzionata davanti al giudice sportivo. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Che, tuttavia, vada tenuto in debito conto nella determinazione della sanzione da irrogarsi alla società Antonimina di quanto già statuito dal giudice sportivo. P.Q.M. La Commissione Territoriale Disciplinare IRROGA -al Sig. Giuseppe COMMISSO, quale calciatore della società Antonimina,la squalifica per MESI SEI (6) e quindi fino al 19 DICEMBRE 2012; -alla Società GS ANTONIMINA l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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