• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di:
-Antonio ALFIERI, Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, per rispondere della
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di
Giustizia Sportiva, per avere, a fine gara, spintonato, strattonato e minacciato l’Osservatore Arbitrale, signor
Domenico Di Renzo, impedendogli di effettuare il colloquio con i due Arbitri dell’incontro, come indicato nella parte
motiva;
-la Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del C.G.S, per le condotte ascritte al Vice Presidente, signor Antonio ALFIERI, come meglio indicato nella
parte motiva.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di:
-Antonio ALFIERI, Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, per rispondere della
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di
Giustizia Sportiva, per avere, a fine gara, spintonato, strattonato e minacciato l'Osservatore Arbitrale, signor
Domenico Di Renzo, impedendogli di effettuare il colloquio con i due Arbitri dell'incontro, come indicato nella parte
motiva;
-la Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del C.G.S, per le condotte ascritte al Vice Presidente, signor Antonio ALFIERI, come meglio indicato nella
parte motiva.
IL DEFERIMENTO
Il Vice Procuratore Federale:
Esaminati gli atti del procedimento nr 734ipf/11-12, riguardante la gara del Campionato Regionale di Calcio a 5, Serie C1,
Catanzarese Stefano Gallo - Cataforio, terminata con il risultato di 3-4 a favore della squadra ospite, trasmessi alla
Procura Federale della FIGC con la nota, datata 28.01.2012, del C.R. Calabria, da cui si evince che:
-nei rispettivi supplementi del rapporto di gara, i due Arbitri, signori Franco SERRAGO n° 1 e Fabio COZZA n° 2, hanno riferito
che, al termine della partita, entravano abusivamente sul terreno di giuoco numerosi sostenitori locali, attraversando alcuni
cancelli aperti; nella circostanza, essi ricevevano varie minacce con frasi offensive ed oltraggiose dagli stessi tifosi oltre
che dal Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, signor Antonio ALFIERI, il quale veniva
trattenuto da altri Dirigenti perché intenzionato ad avere un contatto fisico con essi; inoltre una signora sconosciuta,
riconducibile alla tifoseria locale, nelle confusione colpiva violentemente con uno schiaffo la nuca dell'Arbitro n. 2, provocandogli
forte dolore;
a seguito dei predetti fatti, il Giudice Sportivo Territoriale del C. R. Calabria infliggeva:
a)a carico della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, l'ammenda di € 350,00 e la squalifica del campo per una gara
da disputare a porte chiuse "per atto violento (schiaffo alla nuca) da parte di una signora della Società ospitante
procurandogli forte dolore e reiterato comportamento offensivo nei confronti dell'Arbitro da parte di sostenitori che indebitamente
sostavano nel terreno di giuoco";
b)a carico del Vice Presidente della stessa Società, signor Antonio ALFIERI, l'inibizione a svolgere ogni attività fino al
24.03.2012 per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti de/l'Arbitro a fine gara'.
Il provvedimento veniva pubblicato sul C.U. N. 92 del 26.01.2012 del C. R. Calabria.
-l'Osservatore Arbitrale, designato per la predetta gara, signor Domenico Di Renzo, con la nota del 23.01.2012 riferiva al
Responsabile del C.R.A. Calabria C5, che, al termine della stessa partita, notava che i due Arbitri erano stati accerchiati da
molti tifosi locali, per cui dalla tribuna si portava sul terreno di giuoco e notava, nella circostanza, una signora sconosciuta colpire con
uno schiaffo la testa dell'Arbitro n° 2; nel frattempo cercava di raggiungere gli spogliatoi per incontrarsi con i due Arbitri ed effettuare
il previsto colloquio; gli veniva impedito di raggiungere lo spogliatoio da una persona che gli chiedeva chi fosse; a tale
persona, che dai tifosi forse veniva chiamata Vittorio, rispondeva che era l'Osservatore Arbitrale, ma questi pretendeva
che gli esibisse la tessera Federale; egli, però, si rifiutava di ottemperare a tale invito, anche perché il soggetto
richiedente era una delle persone entrate abusivamente sul terreno di gioco e che aveva tentato di malmenare l'Arbitro n° 1, ed
era stato trattenuto da alcuni Dirigenti della stessa Società locale; detta persona continuava a minacciare di colpirlo con
degli schiaffi se non si fosse allontanato, cosa che, purtroppo, era costretto a fare, anche perché detto sconosciuto lo
spingeva fuori dal cancello, per cui era costretto a richiedere l'intervento della Polizia di Stato, che giungeva sul posto ed
identificava la persona, autore delle minacce. Tuttavia gli appartenenti alla Polizia di Stato non gli riferivano il nominativo della
stessa.
Considerato che, nel corso delle audizioni effettuate dal Collaboratore della Procura Federale, Francesco De Domenico, è emerso
quanto segue:
- l'Osservatore Arbitrale, signor Domenico Di Renzo, ha confermato quanto aveva riferito con la predetta lettera inviata al
Responsabile del C.R.A. Calabria, chiarendo che la persona che lo aveva minacciato e spintonato, al termine della gara in esame,
impedendogli di effettuare il previsto colloquio con i due Arbitri, a suo parere era certamente il Dirigente della Società ASD
CATANZARESE STEFANO GALLO che egli aveva notato poco prima nei corridoi del Comitato Regionale, e che corrispondeva
al signor ALFIERI Antonio, Vice Presidente della stessa Società, aggiungendo che era pronto e disposto ad effettuare
anche il riconoscimento dello stesso; infatti, il signor Alfieri Antonio, appena faceva ingresso nel locale delle audizioni,
veniva riconosciuto ancora una volta dal verbalizzato Di Renzo per la persona che lo aveva minacciato e gli aveva impedito di
effettuare il colloquio con i due Arbitri, al termine della predetta gara;
- Il signor Alfieri Antonio ha confermato di essere stato lui ad avere strattonato e spintonato l'Osservatore Arbitrale, signor Domenico
Di Renzo, e di avergli impedito di effettuare il colloquio di prammatica con i due Arbitri, al termine della gara Catanzarese Stefano
Gallo - Cataforio, senza tuttavia commettere atti di violenza; si era comportato in quel modo perché il Di Renzo non si era fatto
riconoscere con il documento Federale, aggiungendo, infine, che, per la rabbia accumulata in tale occasione, aveva anche
imprecato contro l'operato degli Arbitri;
- i due Arbitri, signor Franco Serrago e Fabio Cozza, hanno confermato il contenuto dei rispettivi loro rapporti di gara;
Rilevato che il Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, signor ALFIERI Antonio, responsabile
di avere impedito con minacce all'Osservatore Arbitrale di effettuare il colloquio con i due Arbitri, adducendo che questi non si era
fatto riconoscere previa esibizione del documento Federale, si identifica nella stessa persona che, per analoghi comportamenti
irriguardosi messi in essere, nella stessa circostanza di tempo e di luogo, a fine gara, nei confronti dell'Arbitro n°. 1, come sopra è
stato riferito, è stato già incolpato e sanzionato dal G. S. T. del C.R. Calabria, pertanto a carico dello stesso ALFIERI non si
sono ravvisati ulteriori fatti di rilievo disciplinari;
Ritenuto che il comportamento del Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, signor Antonio
ALFIERI, consistito nell'avere spintonato, strattonato e minacciato l'O. A. signor Domenico Di Renzo, impedendogli di effettuare il
colloquio con i due Arbitri, integri a carico dello stesso, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, di
cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S, potendosi, in ipotesi ritenere tale fatto, comunque, ulteriore e diverso rispetto a quelli già
oggetto di valutazione da parte del Giudice Sportivo Territoriale, unito dal vincolo della continuazione con tali differenti condotte,
tenute dall'Alfieri a fine gara e consistite nell'avere minacciato l'Arbitro n° 1 dell'incontro, in relazione alle quali egli è stato
successivamente sanzionato dal G. S. T. del C.R. Calabria;
Considerato, che dalla ulteriore condotta antiregolamentare che costituisce oggetto del presente deferimento, consegua la
responsabilità, a titolo oggettivo, della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S;
vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Col. Domenico INFANTE;
visto l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;
hanno deferito
alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
1)Antonio ALFIERI, Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, per rispondere della
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere, a fine gara, spintonato strattonato e minacciato l'Osservatore Arbitrale, signor Domenico Di Renzo,
impedendogli di effettuare il colloquio con i due Arbitri dell'incontro, come indicato nella parte motiva;
2)la Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma
2, del C.G.S, per le condotte ascritte al Vice Presidente, signor Antonio ALFIERI, come meglio indicato nella parte motiva.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 18 giugno 2012 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale, Avv.
Giuseppe Mascianà. Nessuno è comparso per i deferiti.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento e ripercorso gli avvenimenti che ne hanno dato luogo; ha,
quindi, in chiusura di intervento, formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
nei confronti:
-di Antonio ALFIERI, Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, l’inibizione per un mese;
-della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO l’ammenda di 150,00.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella
parte motiva del deferimento sopra riportata.
P.Q.M.
La Commissione Territoriale Disciplinare
IRROGA
- al Sig. Antonio ALFIERI, Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, l’inibizione per MESI
UNO (1) e quindi fino al 19 LUGLIO 2012;
- alla Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 157 DEL 20/06/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 19 a carico di:
-Antonio ALFIERI, Vice Presidente della Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO, per rispondere della
violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di
Giustizia Sportiva, per avere, a fine gara, spintonato, strattonato e minacciato l’Osservatore Arbitrale, signor
Domenico Di Renzo, impedendogli di effettuare il colloquio con i due Arbitri dell’incontro, come indicato nella parte
motiva;
-la Società ASD CATANZARESE STEFANO GALLO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del C.G.S, per le condotte ascritte al Vice Presidente, signor Antonio ALFIERI, come meglio indicato nella
parte motiva."