COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. VITO POSITANO – GARA REAL TRENTINARA / S. VITO POSITANO DEL 27.05.2012 – PLAY-OFF PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. VITO POSITANO – GARA REAL TRENTINARA / S. VITO
POSITANO DEL 27.05.2012 – PLAY-OFF PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Polisportiva San Vito Positano, avverso le sanzioni
del G.S.T., pubblicate sul C.U. n. 115 del 31.05.2012 del C.R. Campania, in via preliminare ne rileva
l’ inammissibilità, in ragione della proposizione, del reclamo stesso, in violazione dei termini
abbreviati per le gare di Play-Off. Invero, esso è stato inoltrato, a mezzo raccomandata postale, in
data 7.06.2012, non rispettando, quindi, il termine prescritto dal C.U. n. 111/A, del 6.02.2012, della
F.l.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.02.2012 del C.R. Campania
(deposito entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato
Ufficiale, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che il
reclamante intenda impugnare). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto
della società Polisportiva San Vito Positano.
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