COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 164. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ERCOLANESE – GARA ATLETIK S. MARIA LA CARITÀ I ERCOLANESE DEL 14.04.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 164. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ERCOLANESE – GARA ATLETIK S. MARIA LA CARITÀ I ERCOLANESE DEL 14.04.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza giustificata, della società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, in sede di audizione, il direttore di gara ha precisato che le ingiurie a lui rivolte dagli spalti dall’allenatore, sig. Madonna Francesco, posizionato tra gli spettatori e non in prossimità del terreno di giuoco, lasciano forti dubbi circa l’esatta individuazione del medesimo sig. Madonna quale autore delle ingiurie, che, tra l’altro, non assumono carattere di estrema gravità o volgarità. Pertanto, non essendo stata conseguita la certezza dell’infrazione addebitata, questa C.D.T. ritiene provvedere solo in merito alle frasi rivolte dal sig. Madonna Francesco all’indirizzo del direttore di gara sul terreno di gioco, prima di essere allontanato dall’arbitro, dovendosi escludere, quindi, l’elemento della reiterazione. P.O.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Ercolanese, riducendo al 14.06.2012 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Madonna Francesco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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