COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 165. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA ABELLIUM 2010 I VISCIANO FIESTA DEL 14.01.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 165. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA ABELLIUM 2010 I VISCIANO FIESTA DEL 14.01.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto dell’assenza, non giustificata, della società, che pur aveva presentato regolare richiesta di audizione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n 87 del 15.03.2012, alla pagina 2102), con la quale era stato rigettato il reclamo in prima istanza della società medesima, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Malfi Salvatore, Rocco Felice e Gaglione Simone, nonché dell’assistente di parte, sig. Napolitano Andrea. Tanto premesso, questa C.D.T. respinge il ricorso presentato dalla società Visciano Fiesta, in quanto, come già rilevato dal G.S.T., essi risultano regolarmente tesserati, come calciatori, a favore della società Abellium 2010, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. In merito, poi, a quanto denunciato dalla società ricorrente, in ordine all’assistente di parte, sig. Napolitano Andrea, deve sottolinearsi che il reclamo su una presunta sostituzione di persona deve essere formalizzato in prima istanza e non può essere introdotto, per la prima volta, nel secondo grado di giudizio, con la considerazione aggiuntiva che le domande nuove non sono ammesse, per costante giurisprudenza, per l’appunto nel giudizio di seconda istanza. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Visciano Fiesta.
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