COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 166. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL CASALDUNESE – GARA PIETRAROJA FIVE SOCCER I FUTSAL CASALDUNESE DEL 21.01.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 14 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 166. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL CASALDUNESE – GARA PIETRAROJA FIVE SOCCER I FUTSAL CASALDUNESE DEL 21.01.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha impugnato la decisione della squalifica inflitta dal G.S.T. a carico del calcettista Puzella Pasquale. Si deve, tuttavia, evidenziare che il reclamo non contiene elementi probanti, tali da poter modificare quanto riportato dal direttore di gara nel proprio rapporto, che configura fonte privilegiata di prova, nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Di conseguenza, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure, deve giudicarsi equa, rispetto alla gravità del gesto del calcettista Pulzella Pasquale, nei confronti dell’arbitro. P.O.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Futsal Casaldunese.
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