COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012 Delibera Del Giudice Sportivo GARA MIRANDA – ROCCHESE DEL 17/6/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012 Delibera Del Giudice Sportivo GARA MIRANDA – ROCCHESE DEL 17/6/2012 Il G.S.T., visto il referto arbitrale ed il relativo supplemento nonché quello dei due commissari di campo, preliminarmente rileva l’assenza della Forza Pubblica; rileva, altresì, che al 38° del secondo tempo, in seguito alla segnatura della seconda rete della società ospitante, Miranda, si scatenava la furia dei tifosi della società ospite, Rocchese che dagli spalti lanciavano una serie di fumogeni provocando così l’incendiarsi di parte del manto erboso sintetico. Contemporaneamente i sostenitori ospiti cercavano di scavalcare la rete di recinzione senza riuscirvi e, nel frattempo, l’arbitro espelleva i calciatori n. 4 e n. 10 della società Rocchese che gli si avvicinavano con fare minaccioso e lo spintonavano. A questo punto il calciatore n. 8 della società Rocchese colpiva con una violenta testata al viso l’assistente di parte della società Miranda provocandogli fuoriuscita di sangue ed il tentativo di reazione del malcapitato che inseguiva con la bandierina l’aggressore. Successivamente si scatenava una rissa tra i vari tesserati che mettevano in pericolo l’incolumità dell’arbitro e dei calciatori in campo. A questo punto, valutata l’assenza della Forza Pubblica e vista l’impossibilità di riprendere regolarmente la gara, l’arbitro la sospendeva definitivamente. Questo G.S.T., dovendo ascrivere alla società Rocchese la responsabilità e la causa degli incidenti verificatisi, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Rocchese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di € 520,00, nonché la diffida del terreno di gioco e l’obbligo, a carico della medesima Rocchese, di risarcimento dei danni procurati all’impianto di giuoco. In ordine ai provvedimenti disciplinari ai singoli si rimanda alla camicia di gara.
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