COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE N. 85. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. AVV. NICOLA TRISCIUOGLIO (VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ UOMO NUOVO NAPOLI): ART. 1, COMMI 1 E 4; ART. 5, COMMI 1 E 6, LETTERE A), B), C) E D), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ UOMO NUOVO NAPOLI (ART. 4, COMMA 1; ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE N. 85. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. AVV. NICOLA TRISCIUOGLIO (VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ UOMO NUOVO NAPOLI): ART. 1, COMMI 1 E 4; ART. 5, COMMI 1 E 6, LETTERE A), B), C) E D), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ UOMO NUOVO NAPOLI (ART. 4, COMMA 1; ART. 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA). La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 5 giugno 2012, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, avv. Marco Squicquero, in data 14 dicembre 2011, protocollo 3887/1599, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 18 giugno 2012 sono presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, ed il sig. avv. Nicola Trisciuoglio, vice presidente della società Uomo Nuovo Napoli. assistito dal proprio legale, nonché la società Uomo Nuovo Napoli, rappresentata, per delega, dalla segretaria della medesima società, sig.ra Antonia Santoro. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Avv. Alfredo Sorbo, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 C.G.S., dal deferito, sig. Nicola Trisciuoglio, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Nicola Trisciuoglio, la sanzione dell'inibizione di mesi tre; a carico della società Uomo Nuovo Napoli, la sanzione dell’ammenda di euro 400,00, precisando non potersi procedere al patteggiamento per mancanza di procura da parte della delegata del presidente della società. La C.D.T. ha preso in esame la posizione, sotto il profilo soggettivo, del sig. Nicola Trisciuoglio, chiamato a rispondere delle violazioni delle norme in epigrafe indicate. Rileva, altresì, che il vice presidente, sig. Nicola Trisciuoglio, previa aperta, dichiarata ed inequivoca ammissione di responsabilità, ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale, avvalendosi del consequenziale favor iuris, di cui all'art. 23 C.G.S., la sanzione ridotta, nella misura di tre mesi di inibizione. Questa Commissione, preliminarmente, ha accolto il patteggiamento proposto dall'incolpato, anche in ragione della circostanza che il sig. Trisciuoglio ha proceduto ad un atto di significativa e rilevante resipiscenza, assicurando che "per il futuro... eviterà ogni ulteriore comportamento, che possa far ravvisare estremi di violazioni". Per quanto attiene alla sanzione dell’ammenda a carico della società Uomo Nuovo Napoli, questa C.D.T. ritiene di poter ricondurre la stessa ad euro 300.00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del vice presidente della società Uomo Nuovo Napoli, sig. Nicola Trisciuoglio, la sanzione dell'inibizione di mesi tre, così come patteggiata ai sensi dell'art. 23 C.G.S.; a carico della società Uomo Nuovo Napoli, l’ammenda di euro 300.00.
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