COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 168. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIETRIRAITO CALCIO – GARA VIETRIRAITO CALCIO I ATL. S. EGIDIO DEL 22.01.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 168. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIETRIRAITO CALCIO – GARA VIETRIRAITO CALCIO I ATL. S. EGIDIO DEL 22.01.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto dell’assenza, non giustificata, della società, che pur aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. n 25 del 26.01.2012, alla pagina 932), con la quale era stata inflitta alla società medesima la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3. Tanto premesso, questa C.D.T. giudica di dover accogliere il ricorso presentato dalla società Vietriraito Calcio. Invero, il direttore di gara, nell’odierna udienza, si è riportato al proprio referto arbitrale, confermando che la sospensione della stessa è avvenuta perché i calciatori di entrambe le squadre si “spintonavano a vicenda”. Dall’audizione è emerso con chiarezza che la decisione di sospendere la gara sia stata non sufficientemente motivata, con conseguenziale, inadeguata motivazione a supporto della decisione del G.S.T., che ha sanzionato entrambe le società con la punizione sportiva della perdita della gara. Invero, non può condividersi, né ritenersi conforme alla vigente normativa, quanto verificatosi nella circostanza, ovvero che, al primo accenno di una diatriba tra calciatori, l’arbitro abbia ritenuto, senza adottare alcuno dei provvedimenti, previsti, a tiolo preventivo, dalle norme di riferimento, di sospendere in via definitiva la gara. Deve, dunque, concludersi che il direttore di gara abbia, arbitrariamente ed infondatamente, sospeso la gara in epigrafe. P.O.M. DELIBERA in riforma della decisione del medesimo G.S.T., di revocare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico di entrambe le società in gara; di disporre la ripetizione della gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it