COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 169. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN FERDINANDO RE CAPITELLO – GARA ATLETICO PISCIOTTA I SAN FERDINANDO RE CAPITELLO DEL 28.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 120 del 21 Giugno 2012
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
169. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN FERDINANDO RE CAPITELLO – GARA ATLETICO
PISCIOTTA I SAN FERDINANDO RE CAPITELLO DEL 28.03.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE
PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione.
Invero, la società reclamante, nel suo atto d’impugnazione, ha chiesto la riduzione delle squalifiche
inflitte, dal G.S.T., ai calciatori Malizia Luigi e Malavenda Cristian, nonché della pena accessoria
pecuniaria a carico della medesima società. La stessa reclamante ha ritenuto, viceversa, giusta la
sanzione, inflitta a suo carico, della perdita della gara. Questa C.D.T. dopo un’attenta lettura della
decisione del Giudice di prime cure, nonché del supplemento del referto arbitrale, ritiene di dover
confermare, oltre alla sanzione della perdita della gara, anche la sanzione della pena accessoria
dell’ammenda. Viceversa, giudica commisurate per eccesso le sanzioni a carico dei calciatori
Malizia Luigi e Malavenda Cristian. P.O.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società San Ferdinando Re Capitello,
riducendo al 30.11.2012 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Malizia Luigi ed al 31.12.2012 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Malavenda Cristian; di
confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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