COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 13/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare MEMORIAL FERRETTI 138 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. LIGONCHIO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 45 del 30.5.2012 gara F.C. 70 – LIGONCHIO del 27.5.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 13/06/2012 Delibera della Commissione Disciplinare MEMORIAL FERRETTI 138 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. LIGONCHIO Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 45 del 30.5.2012 gara F.C. 70 – LIGONCHIO del 27.5.2012 L’U.S. LIGONCHIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che la squalifica per una giornata (residua dello stesso torneo stagione 2010/2011) del calc. BIANCHI MATTEO non è stata scontata nella prima gara ufficiale della stagione 2011/2012 ma nella quarta giornata (Ligonchio – Val Dolo). Pertanto ritiene che detta sanzione sia stata regolarmente scontata e, conseguentemente, il reclamo del F.C. 70, accolto dalla F.I.G.C. di Reggio Emilia sia da ritenersi annullato, con omologazione del risultato conseguito sul campo. Fa anche presente che il reclamo del F.C. 70 era espresso in forma generica e non permettendo all’U.S. LIGONCHIO di adeguatamente difendersi, inoltre, non era accompagnato dalla tassa o dalla autorizzazione all’addebito, per cui avrebbe dovuto ritenersi inammissibile. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - ritenuto regolare il “reclamo” (come indicato nell’oggetto) del F.C. 70, anche per quanto riguarda la tassa; - verificato che il calc. BIANCHI risulta aver scontato la sanzione di 1 giornata di gara residua della stagione sportiva 2010/2011 non prendendo parte alla gara Ligonchio – Val Dolo del 9.10.2011; - ritenuto, conseguentemente, che il calc. BIANCHI avesse pieno titolo per prendere parte alla gara F.C. 70 – Ligonchio del 27.5.2012, d e l i b e r a - di annullare la decisione assunta in primo grado della perdita per 0 – 3 a carico dell’U.S. LIGONCHIO della gara e di omologare il risultato conseguito sul campo : F.C. 70 0 – LIGONCHIO 0. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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