COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI GIUSEPPE BERNARDINI E LUIGI PINNA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S. NONCHÉ DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S., DEL SIG. FAUSTO SALFA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S., DEI SIGG.RI COSTANTINO CECCONI, SIMEONE MELONI, ALESSANDRO MANCINI, LUCA DI SANDRO, ANDREA POMPILIO, DOMENICO NISI, ALTEMIZIO MASSIMO ARMENI E ALESSIO GIULIANO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S. , E DELLE SOCIETÀ GUIDONIA MONTECELIO E VILLANOVA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI GIUSEPPE BERNARDINI E LUIGI PINNA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S. NONCHÉ DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S., DEL SIG. FAUSTO SALFA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 1 E 3 DEL C.G.S., DEI SIGG.RI COSTANTINO CECCONI, SIMEONE MELONI, ALESSANDRO MANCINI, LUCA DI SANDRO, ANDREA POMPILIO, DOMENICO NISI, ALTEMIZIO MASSIMO ARMENI E ALESSIO GIULIANO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S. , E DELLE SOCIETÀ GUIDONIA MONTECELIO E VILLANOVA CALCIO AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. La Commissione Disciplinare, rilevato che risulta deferita la Società GUIDONIA MONTECELIO e i suo tesserati come in epigrafe specificati, per fatti relativi alla stagione sportiva 2009/2010, nella quale la Società partecipava al Campionato Nazionale Dilettanti; considerato che appare evidente la competenza della Commissione Disciplinare Nazionale; questa Commissione DELIBERA Di trasmettere gli atti alla prefata Commissione Disciplinare Nazionale presso la F.I.G.C. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per gli adempimenti di specie.
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