COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 234 DEL 24.5.2012 (Gara: BORGO MASSIMINA – CAERE del 20.5.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 252/LND del 14/06/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI €
250 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO
REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 234 DEL 24.5.2012
(Gara: BORGO MASSIMINA – CAERE del 20.5.2012 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società CAERE contesta la sanzione pecuniaria inflittale,
assumendo che i propri sostenitori non si sono resi minimamente responsabili delle intemperanze
loro addebitate;
letti gli atti ufficiali, dai quali si rileva, contrariamente alle deduzioni della ricorrente, che tifosi della
stessa Società, in varie fasi dell’incontro, insultavano e minacciavano l’arbitro scuotendo con forza
la rete di recinzione e lanciavano al suo indirizzo sassi ed oggetti vari, senza colpire, talchè il
Direttore di gara era costretto a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Ritenute così insussistenti le doglianze della reclamante ed altresì adeguata l’ammenda
comminata, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CAERE e, per l’effetto, di confermare l’ammenda di
€ 250 a carico della stessa.
La tassa reclamo va incamerata.
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